Art. 13 
 
                Approvazione della graduatoria finale 
             e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 
 
  1. In ciascuna procedura concorsuale, la  commissione  esaminatrice
forma  la  graduatoria  di  merito  sommando,  in  conformita'   alle
previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, il voto conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  al  voto
complessivo riportato  nella  prova  scritta  e  nella  prova  orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del  concorso  tenendo
conto,  in   caso   di   parita'   nella   graduatoria   di   merito,
dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta' anagrafica. 
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori  i
candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto
decreto   e'   pubblicato    sul    sito    internet    istituzionale
www.vigilfuoco.it 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse.