Art. 10 
 
                      Tutela delle informazioni 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  dell'articolo  1,  comma  3,   del
decreto-legge, e fatta salva l'eventuale attribuzione di  classifiche
di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, l'elencazione dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,
del decreto-legge, e gli elenchi di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera  b),  del  decreto-legge,   comprensivi   della   descrizione
dell'architettura e della componentistica, nonche'  dell'analisi  del
rischio, sono trattati, conservati e trasmessi con modalita' idonee a
garantirne la sicurezza, mediante  misure  tecniche  e  organizzative
adeguate. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il riferimento dell'art. 1 del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il riferimento della legge 3 agosto 2007, n. 124,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 42  della  citata  legge  3  agosto
          2007, n. 124: 
              «Art.  42  (Classifiche  di  segretezza).   -   1.   Le
          classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
          la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
          cose ai soli soggetti che abbiano necessita'  di  accedervi
          in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 
              1-bis. Per la trattazione di informazioni  classificate
          segretissimo,  segreto  e  riservatissimo   e'   necessario
          altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 
              2. La classifica  di  segretezza  e'  apposta,  e  puo'
          essere elevata,  dall'autorita'  che  forma  il  documento,
          l'atto  o  acquisisce  per  prima  la  notizia,  ovvero  e'
          responsabile   della   cosa,   o   acquisisce   dall'estero
          documenti, atti, notizie o cose. 
              3.  Le  classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,
          segreto, riservatissimo,  riservato.  Le  classifiche  sono
          attribuite sulla base dei  criteri  ordinariamente  seguiti
          nelle relazioni internazionali. 
              4. Chi appone la classifica  di  segretezza  individua,
          all'interno di ogni atto o documento, le parti  che  devono
          essere classificate e  fissa  specificamente  il  grado  di
          classifica corrispondente ad ogni singola parte. 
              5.  La  classifica  di  segretezza  e'  automaticamente
          declassificata a livello inferiore  quando  sono  trascorsi
          cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
          periodo di cinque anni,  cessa  comunque  ogni  vincolo  di
          classifica. 
              6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica
          quando, con provvedimento motivato, i termini di  efficacia
          del vincolo sono prorogati dal soggetto  che  ha  proceduto
          alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine  di
          quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
          rispetto  delle  norme  in  materia   di   classifiche   di
          segretezza.  Con  apposito  regolamento  sono   determinati
          l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti  cui
          e' conferito il potere di  classifica  e  gli  uffici  che,
          nell'ambito della pubblica amministrazione, sono  collegati
          all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione   per   la
          sicurezza  della  Repubblica,   nonche'   i   criteri   per
          l'individuazione delle materie oggetto di  classifica  e  i
          modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
          interesse per la sicurezza della Repubblica. 
              8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini  l'esibizione
          di documenti classificati per i quali non  sia  opposto  il
          segreto di Stato, gli atti  sono  consegnati  all'autorita'
          giudiziaria richiedente, che ne cura la  conservazione  con
          modalita' che ne tutelino la  riservatezza,  garantendo  il
          diritto delle parti nel procedimento  a  prenderne  visione
          senza estrarne copia. 
              9. Chiunque illegittimamente  distrugge  documenti  del
          DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
          stadio della declassificazione,  nonche'  quelli  privi  di
          ogni vincolo per decorso dei  termini,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni.».