Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I soggetti inclusi nel perimetro osservano,  in  relazione  alle
reti,  ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi  informatici  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, gli obblighi,
in materia di notifica  degli  incidenti,  di  misure  di  sicurezza,
nonche' di affidamento delle forniture di cui all'articolo 1, commi 3
e  6,  del  decreto-legge,   a   decorrere   dalle   date   indicate,
rispettivamente, dal decreto di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge, e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 6,  del
decreto-legge. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il riferimento dell'art. 1 del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si  veda  nelle  note
          alle premesse.