Art. 11 Disposizioni transitorie 1. I soggetti inclusi nel perimetro osservano, in relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, gli obblighi, in materia di notifica degli incidenti, di misure di sicurezza, nonche' di affidamento delle forniture di cui all'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto-legge, a decorrere dalle date indicate, rispettivamente, dal decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge.
Note all'art. 11: - Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.