Art. 31 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente  in
2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99  milioni  di  euro
per l'anno 2021, che aumentano, ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno,  in  1.021,79
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a  160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    b) quanto a 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    c) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  3,  comma  3,
del  decreto-legge  5  febbraio   2020,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; 
    d) quanto a  830  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  e  di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126; 
    e) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti  programmi
e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario; 
    f) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; 
    g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67; 
    h) quanto a  230  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo  34,  comma
1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
    i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo  netto  da
finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini  di  indebitamento
netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli  articoli
6, 7, 10 e 11. 
  2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo
delle autorizzazioni al ricorso  all'indebitamento  per  l'anno  2020
approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con
le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle
iniziative previste  dall'articolo,  17,  comma  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34,  comma
4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto. 
  3. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.