Art. 31
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in
2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro
per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;
d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi
e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67;
h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma
1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da
finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli
6, 7, 10 e 11.
2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo
delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020
approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con
le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle
iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma
4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.
3. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.