Art. 34 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni
di euro per l'anno 2023. 
  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2025. 
  3. Le minori entrate  derivanti  dal  comma  7,  lettera  a),  sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4.  In  considerazione  delle  necessita'  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021  e  2022  la  dotazione
finanziaria complessiva del Fondo di cui  all'articolo  32-ter.1  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
ferma restando la finalita' di assicurare la  gratuita'  dell'accesso
alla procedura ivi prevista, puo'  essere  utilizzata  anche  per  le
esigenze connesse alle spese di funzionamento,  comunque  denominate,
relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater,
3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-  septies,
13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quatere dai commi 6,
10 e 11 del presente articolo sono coerenti con  l'autorizzazione  al
ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della  Repubblica  con  le  risoluzioni  di
approvazione  della  relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato  1
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
gli importi,  per  l'anno  2020,  sono  rideterminati  come  indicato
nell'Allegato 5 al presente decreto. 
  6. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis,  1-ter,  1-quater,
2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies,  12-bis,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,  commi  3  e  4,
13-septies, 13-novies, 13-duodecies,  13-terdecies,  13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,
16-bis,  17,  17-bis,  19-quater,  19-decies,  19-undecies,  20,  21,
22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi  1,
2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati  complessivamente
in 19.021,356 milioni di euro per l'anno  2020,7.910,977  milioni  di
euro per l'anno 2021,161,6 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni
di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73  milioni
di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024  e  in
23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
  a)  quanto  a  860  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a  valere  sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto  dell'articolo  176  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  b) quanto a  1.680  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  c) quanto a  3.390  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del  decreto-legge  17  marzo  2020,n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126; 
  d)  quanto  a  32  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  e) quanto  a  18,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  f) quanto  a  18,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  g)  quanto  a  3,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  h) quanto a  101,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del 30  aprile
2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo  2  dello
stesso decreto ministeriale, come successivamente  rideterminato,  e'
ridotto di pari importo; 
  i)  quanto  a  804  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, come modificato  dall'articolo  1,  comma  167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a  93,3  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  23
milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
  n)  quanto  a  131  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
  o) quanto  a  30,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e,  in  termini
di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331  milioni  di  euro  per
l'anno 2020,8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8  milioni
di euro per l'anno 2023,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori  entrate   e   minori   spese   derivanti   dagli   articoli
5,9-quinquies,   12,   12-ter,   13,   13-bis,   13-ter,   13-quater,
13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e  32-bis  e
dalla lettera a)del presente comma; 
  q)  quanto  a  160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  r) quanto a  5.260  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  s)  quanto  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  3,  comma  3,
del  decreto-legge  5  febbraio   2020,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; 
  t)  quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo definitivamente all'erario; 
  u)  quanto  a  170  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; 
  v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020,  mediante  utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67; 
  z)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno   2025,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  aa) quanto  a  500  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  bb) quanto  a  157  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  cc) quanto a 220,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti  dagli
effetti dell'articolo 13-duodecies; 
  dd)  quanto  a  24.615.384   euro   per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b); 
  ee) quanto  a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a); 
  ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno  2020,  in  termini  di
cassa, mediante corrispondente riduzione  della  missione  «Fondi  da
ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5. 
  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio  delle  risorse  destinate  alle  misure  previste   dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine  di  assicurare
il rispetto del limite complessivo massimo  delle  autorizzazioni  al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,
ove  necessario,  l'eventuale  adozione  delle  iniziative   previste
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  10. Il Fondo da  assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e'  incrementato  di  90
milioni di euro per l'anno 2020.  Al  fine  di  accelerare  nel  2020
l'estinzione delle partite iscritte al  conto  sospeso,  le  medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e'  affidato  il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle  relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla  competente
Amministrazione ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni
effettuate di  individuazione  e  regolazione  di  ciascuna  partita,
secondo  lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  11. Al fine di consentire l'attuazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229,  commi  2-bis  e
4-bis, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  dagli  articoli
85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per
l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto  residui  per  il
relativo utilizzo nell'esercizio  successivo.  Conseguentemente,  per
tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma  9,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'  da  intendersi
riferita all'anno 2021. 
  12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai
sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  anche
quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse  di
cui al  comma  8  del  citato  articolo  265,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, alla data del 20 dicembre  2020,  abbiano  adottato  gli
atti presupposti all'impegno delle risorse.  Per  gli  interventi  di
conto capitale non si  applica  quanto  disposto  dall'articolo  265,
comma 9, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo  4-quater,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della
legge n. 196 del 2009. 
  13.  Le  somme  destinate  all'estinzione  delle  anticipazioni  di
tesoreria  previste  ai  sensi  delle  disposizioni   contenute   nei
provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio   2020,   n.   77,   sono   impegnate   per   la    necessaria
regolarizzazione. 
  14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12  e
13 sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  ivi  comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da  impegni  di
spesa delegata per le quali non ricorrono i  presupposti  di  cui  al
comma 12. I competenti organi di controllo  vigilano  sulla  corretta
applicazione del presente comma. 
  15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 5  dell'articolo  10  del  decreto
          legge  29   novembre   2004,   n.   282   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo del  comma  186  dell'articolo  1
          della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
                «Art. 1. - 1. - 185. Omissis. 
              186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
          dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite
          di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630  milioni  di
          euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro  per  l'anno
          2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno  2020,  di  323,4
          milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni  di  euro
          per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per  l'anno  2023.
          Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte
          emerga  il  verificarsi  di  scostamenti,  anche   in   via
          prospettica, del numero di domande  rispetto  alle  risorse
          finanziarie di cui al primo periodo del presente comma,  la
          decorrenza dell'indennita' e'  differita,  con  criteri  di
          priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
          al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 185,  e,  a  parita'
          degli stessi, in ragione della data di presentazione  della
          domanda,  al  fine  di  garantire  un  numero  di   accessi
          all'indennita'  non  superiore  al  numero  programmato  in
          relazione alle predette risorse finanziarie. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 32-ter e  32-ter.1
          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
                «Art.   32-ter.   (Risoluzione   stragiudiziale    di
          controversie). - 1. I soggetti nei cui confronti la  Consob
          esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi
          con il regolamento di cui al comma 2, nonche' i  consulenti
          finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria
          aderiscono a sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle
          controversie  con  gli  investitori  diversi  dai   clienti
          professionali di cui all'articolo 6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli
          enti si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  190,
          comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo  18-bis
          si   applicano   le   sanzioni    di    cui    all'articolo
          187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste  dal
          presente comma  sono  applicate  ai  consulenti  finanziari
          autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria  secondo
          il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2. 
              2. La Consob determina, con  proprio  regolamento,  nel
          rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti  di
          cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo  6
          settembre 2005,  n.  206,  e  successive  modificazioni,  i
          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
          controversie di  cui  al  comma  1  nonche'  i  criteri  di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati. 
              3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento
          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40,  comma  3,
          della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  e   successive
          modificazioni, oltre che con gli  importi  posti  a  carico
          degli utenti delle procedure medesime.» 
                «Art. 32-ter.1 (Fondo per  la  tutela  stragiudiziale
          dei risparmiatori e degli investitori). -  1.  Al  fine  di
          agevolare l'accesso dei risparmiatori e  degli  investitori
          alla piu'  ampia  tutela  nell'ambito  delle  procedure  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   di   cui
          all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio
          bilancio  il  Fondo  per  la  tutela   stragiudiziale   dei
          risparmiatori e degli investitori,  di  seguito  denominato
          «Fondo». Il Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori
          e agli investitori, diversi dai  clienti  professionali  di
          cui all'articolo  6,  commi  2-quinquies  e  2-sexies,  del
          presente decreto, nei limiti delle disponibilita' del Fondo
          medesimo,  la  gratuita'  dell'accesso  alla  procedura  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   di   cui
          all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante  esonero
          dal versamento della relativa quota  concernente  le  spese
          amministrative per l'avvio della  procedura,  nonche',  per
          l'eventuale  parte  residua,  a  consentire  l'adozione  di
          ulteriori  misure  a  favore  dei  risparmiatori  e   degli
          investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla
          tematica dell'educazione finanziaria. 
              2. Il Fondo e' finanziato con il versamento della meta'
          degli  importi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          riscosse per la violazione delle norme che disciplinano  le
          attivita' di  cui  alla  parte  II  del  presente  decreto,
          nonche', nel limite  di  250.000  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016, con le  risorse  iscritte  in  un  apposito
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze in  relazione  ai  versamenti
          effettuati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  il
          pagamento della tassa sulle concessioni governative di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo  31,
          comma  4,  del  presente  decreto.  L'impiego  delle  somme
          affluite al Fondo, con  riguardo  a  quelle  relative  alla
          violazione delle norme che disciplinano le attivita' di cui
          alla  parte  II  del  presente  decreto,  e'   condizionato
          all'accertamento, con sentenza passata in giudicato  o  con
          lodo  arbitrale  non  piu'  impugnabile,  della  violazione
          sanzionata. Nel caso di incapienza del  Fondo  resta  fermo
          quanto  previsto  dal  comma  3  dell'articolo  32-ter  del
          presente decreto. La Consob  adotta  le  occorrenti  misure
          affinche'  gli  importi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie di  cui  al  primo  periodo  affluiscano,  nella
          misura spettante, contestualmente al  versamento  da  parte
          del soggetto  obbligato,  direttamente  al  bilancio  della
          Consob, per essere destinate al Fondo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6  della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 243: 
                «Art.   6.   (Eventi   eccezionali   e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
              2.  Ai  fini   della   presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                a) periodi di  grave  recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                b) eventi straordinari, al  di  fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
              3. Il Governo, qualora, al  fine  di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
              4. Le risorse eventualmente  reperite  sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
              5. Il piano di rientro puo' essere  aggiornato  con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
              6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
          qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie  al
          fine di fronteggiare gli  eventi  straordinari  di  cui  al
          comma 2, lettera b).». 
              - Si riporta il  testo  dell'Allegato  1  del  comma  1
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2019,  n.
          160: 
                «Allegato 1 
              (importi in milioni di euro) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5. 
              - Il testo dell'articolo 176 del  citato  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente
          legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 22-ter del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 12. 
              - Il testo del comma  9  dell'articolo  19  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 12. 
              - Il testo del comma  11  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 12. 
              - Il testo degli articoli 27,  28,  30,  38  e  44  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 17. 
              - Il testo del comma 12  dell'articolo  84  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 15-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 55 dell'articolo 2  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie) come modificato  dall'articolo  1,
          comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
                «Art. 2. (Proroghe onerose di termini). -  1.  -  54.
          Omissis. 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.  -
          1-quater. Omissis. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo 5 -bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Il testo del  comma  9  dell'articolo  9  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 15. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 115 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 115. (Fondo di liquidita' per il pagamento  dei
          debiti  commerciali  degli  enti  territoriali).  -  1.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo,  denominato  "Fondo
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione  di  12.000
          milioni di euro per il 2020. Il Fondo  di  cui  al  periodo
          precedente e' distinto in due sezioni a  cui  corrispondono
          due articoli  del  relativo  capitolo  del  bilancio  dello
          Stato, denominate rispettivamente "Sezione  per  assicurare
          la liquidita' per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" con una dotazione di  8.000  milioni  di  euro  e
          "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle
          province autonome per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi
          ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario  Nazionale",
          con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  da  comunicare  al
          Parlamento,    possono    essere    disposte     variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali  e  delle  regioni  e  province
          autonome  per  debiti  diversi  da  quelli   finanziari   e
          sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
          pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
          una quota pari a  1.500  milioni  di  euro  destinata  alle
          regioni e  province  autonome.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente comma, pari a 12.000 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 aprile  2020,  n.  21  (Misure
          urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
          dipendente): 
                «Art.   3.   (Disposizioni   di    coordinamento    e
          finanziarie). - 1. - 2. Omissis. 
              3. E' istituito il  Fondo  per  esigenze  indifferibili
          connesse    ad    interventi     non     aventi     effetti
          sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589
          milioni di euro per l'anno 2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato»: 
                «Art.  148.  (Utilizzo  delle  somme   derivanti   da
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti
          dalle  sanzioni  amministrative   irrogate   dall'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato sono  destinate  ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/artico lo di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
              2-bis. Limitatamente all'anno 2001 le entrate di cui al
          comma 1 sono destinate alla copertura  dei  maggiori  oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
              2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al  comma  1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  del
          decreto  legislativo  21  aprile  2011,  n.   67   (Accesso
          anticipato  al   pensionamento   per   gli   addetti   alle
          lavorazioni particolarmente faticose  e  pesanti,  a  norma
          dell'articolo 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183): 
                «Art. 7. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri  di
          cui  al  presente  decreto  legislativo,  valutati  in  312
          milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e
          233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si  provvede
          a valere sulle risorse del Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.  247,
          appositamente costituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  256  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: 
                «Art. 1. - 1. - 255. Omissis. 
              256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia
          pensionistica  finalizzati  all'introduzione  di  ulteriori
          modalita'  di  pensionamento  anticipato   e   misure   per
          incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito un fondo denominato  «  Fondo  per  la
          revisione    del    sistema    pensionistico     attraverso
          l'introduzione  di   ulteriori   forme   di   pensionamento
          anticipato  e  misure  per  incentivare   l'assunzione   di
          lavoratori giovani  »,  con  una  dotazione  pari  a  3.968
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
          8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente
          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si
          provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  27
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art. 27. (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione  in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  "fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa" e un "fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa",
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento  del  citato  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 31-novies. 
              - Il riferimento al testo del citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 17. 
              - Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti
          in materia di accesso al credito e di  adempimenti  fiscali
          per le imprese, di poteri speciali nei settori  strategici,
          nonche' interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di
          proroga   di   termini   amministrativi   e   processuali»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          italiana 8 aprile 2020, n. 94. 
              - Il riferimento al testo del citato  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 17. 
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'articolo  17
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
          12-quater. Omissis. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 198, 199, commi  7
          e 10-bis, 229, commi 2-bis e 4-bis del citato decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art.  198.  (Istituzione  di   un   fondo   per   la
          compensazione dei danni subiti dal settore aereo). - 1.  In
          considerazione  dei  danni   subiti   dall'intero   settore
          dell'aviazione a  causa  dell'insorgenza  dell'epidemia  da
          COVID  19,  e'  istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una  dotazione
          di  130  milioni  di  euro  per   l'anno   2020,   per   la
          compensazione dei danni subiti dagli  operatori  nazionali,
          diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma  2,  del
          decreto - legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          possesso del  prescritto  Certificato  di  Operatore  Aereo
          (COA) in corso  di  validita'  e  titolari  di  licenza  di
          trasporto  aereo   di   passeggeri   rilasciati   dall'Ente
          nazionale dell'aviazione civile, che impieghino  aeromobili
          con una capacita' superiore a 19 posti. L'accesso al  fondo
          di cui al presente comma e' consentito esclusivamente  agli
          operatori che alla data di presentazione della  domanda  di
          accesso  applicano  ai  propri  dipendenti,  con  base   di
          servizio  in  Italia  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche'  ai
          dipendenti di terzi da essi utilizzati per  lo  svolgimento
          della propria attivita', trattamenti  retributivi  comunque
          non inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal  Contratto
          Collettivo   Nazionale   del   settore   stipulato    dalle
          organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente  piu'
          rappresentative a livello nazionale. Con  decreto  adottato
          dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'  di  applicazione  della  presente   disposizione
          nonche'   le   modalita'   di   recupero   dei   contributi
          eventualmente  riconosciuti  ai  vettori  che  non  abbiano
          ottemperato  a  quanto  disposto   dal   secondo   periodo.
          L'efficacia  della  presente  disposizione  e'  subordinata
          all'autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          Funzionamento dell'Unione europea. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.» 
                «Art.  199.  (Disposizioni  in  materia   di   lavoro
          portuale e di trasporti marittimi) - 1. - 6. Omissis. 
              7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito
          presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
          fondo, con una dotazione complessiva di  euro  50  milioni;
          per l'anno 2020, destinato: 
                a) nella misura di  complessivi  euro  26  milioni  a
          finanziare il  riconoscimento  dei  benefici  previsti  dal
          comma 1 da parte delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o
          dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro,  qualora  prive  di
          risorse  proprie  utilizzabili  a  tali  fini,  nonche'   a
          finanziare  il  riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'
          marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita'  di
          sistema portuale, dei benefici previsti  dalla  lettera  b)
          del medesimo comma 1; 
                b)  nella  misura  di  complessivi  euro  24  milioni
          all'erogazione,  per  il  tramite   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di  cui  al
          comma 6. 
              8. - 10. Omissis. 
              10-bis. Nello stato di previsione del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito  un  fondo  con
          una dotazione di 10 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le
          disponibilita' del fondo, nel limite di 5 milioni di  euro,
          sono  destinate  a  compensare,  anche   parzialmente,   le
          Autorita' di sistema  portuale  dei  mancati  introiti,  in
          particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al  calo
          del traffico dei passeggeri e dei crocieristi  per  effetto
          dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute
          pubblica. 
              Omissis.». 
                «Art.  229.  (Misure  per  incentivare  la  mobilita'
          sostenibile). - 1. - 2. Omissis. 
              2-bis.  Al   fine   di   far   fronte   alle   esigenze
          straordinarie e  urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del
          COVID-19 e alla conseguente riduzione  dell'erogazione  dei
          servizi  di  trasporto  scolastico  oggetto  di   contratti
          stipulati con gli enti locali, nello  stato  di  previsione
          del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
          istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Le risorse del  fondo  sono  destinate  ai
          comuni interessati per ristorare  le  imprese  esercenti  i
          servizi di trasporto scolastico delle perdite di  fatturato
          subite a causa dell'emergenza sanitaria.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'istruzione, previa  intesa,  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, le  risorse  del
          fondo sono ripartite tra i  comuni  interessati.  All'onere
          derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per
          l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
          comma 5, del presente decreto. 
              3. - 4. Omissis. 
              4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2020,
          destinata alla concessione di un contributo in  favore  dei
          residenti nei comuni della gronda della laguna  di  Venezia
          che abbiano compiuto diciotto anni di eta'.  Il  contributo
          di cui al presente comma puo' essere  concesso  nel  limite
          delle risorse  autorizzate  dal  primo  periodo  e  fino  a
          esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per  cento  della
          spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al  31  dicembre  2020,
          per la sostituzione di motori  entro  o  fuoribordo  a  due
          tempi con motori entro o fuoribordo elettrici  e  non  puo'
          superare l'importo di euro 500. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 85, comma  1,  88,
          comma 2, 89, comma 4, del citato  decreto-legge  14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 85. (Misure compensative per  il  trasporto  di
          passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di  servizio
          pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
          passeggeri) - 1.  Al  fine  di  sostenere  il  settore  dei
          servizi di trasporto di  linea  di  persone  effettuati  su
          strada mediante  autobus  e  non  soggetti  a  obblighi  di
          servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
          derivanti dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
          istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
          per l'anno 2020, destinato  a  compensare  i  danni  subiti
          dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi  e  per  gli
          effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  285,
          ovvero sulla base di autorizzazioni regionali,  in  ragione
          dei minori ricavi registrati, in conseguenza  delle  misure
          di contenimento e di contrasto all'emergenza  da  COVID-19,
          nel periodo dal  23  febbraio  2020  al  31  dicembre  2020
          rispetto alla media  dei  ricavi  registrati  nel  medesimo
          periodo del precedente biennio. 
              Omissis.» 
                «Art. 88. (Decontribuzione per le  imprese  esercenti
          attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Omissis. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, adottato di concerto con il Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuate le modalita' attuative  del
          comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
          di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7  milioni
          di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.» 
                «Art.  89.  (Istituzione   di   un   fondo   per   la
          compensazione dei danni subiti dal  settore  del  trasporto
          marittimo). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          50 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.». 
              - Il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 265 del citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 11. 
              - Si riporta il testo degli articoli 34 e 34-bis, comma
          3, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art. 34. (Impegno e pagamento). -  1.  I  dirigenti,
          nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano
          ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate  in
          bilancio.  Restano  ferme  le  disposizioni  speciali   che
          attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini  di
          spesa  ad  organi  costituzionali  dello  Stato  dotati  di
          autonomia contabile. 
              2. Con riferimento alle somme  dovute  dallo  Stato  in
          relazione  all'adempimento   di   obbligazioni   giuridiche
          perfezionate  sono  assunti  gli  impegni  di  spesa,   nel
          rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti  dei  pertinenti
          stanziamenti iscritti in  bilancio,  con  imputazione  agli
          esercizi in  cui  le  obbligazioni  sono  esigibili,  dando
          pubblicita'   mediante   divulgazione    periodica    delle
          informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi
          in cui l'obbligazione diviene esigibile.  L'assunzione  dei
          suddetti  impegni  e'  possibile  solo  in  presenza  delle
          necessarie  disponibilita'  finanziarie,  in   termini   di
          competenza e di cassa,  di  cui  al  terzo  periodo  e  dei
          seguenti  elementi  costitutivi:  la  ragione  del  debito,
          l'importo  ovvero  gli  importi  da   pagare,   l'esercizio
          finanziario o gli esercizi finanziari  su  cui  gravano  le
          previste scadenze di  pagamento  e  il  soggetto  creditore
          univocamente individuato.  L'impegno  puo'  essere  assunto
          solo in presenza, sulle  pertinenti  unita'  elementari  di
          bilancio, di  disponibilita'  finanziarie  sufficienti,  in
          termini di competenza, a far fronte in  ciascun  anno  alla
          spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a  farvi
          fronte  almeno  nel  primo  anno,  garantendo  comunque  il
          rispetto    del    piano    finanziario    dei    pagamenti
          (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti
          di flessibilita' stabiliti dalla  legislazione  vigente  in
          fase gestionale o in sede  di  formazione  del  disegno  di
          legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti  di  somme  ad
          amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa  puo'  essere
          assunto anche  solamente  in  presenza  della  ragione  del
          debito e dell'importo complessivo da impegnare,  qualora  i
          rimanenti elementi  costitutivi  dell'impegno  indicati  al
          secondo periodo  del  presente  comma  siano  individuabili
          all'esito   di   un   iter   procedurale   legislativamente
          disciplinato. 
              2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a  funzionari  o
          commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
          provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine  di
          mettere a disposizione le  risorse  ai  predetti  soggetti.
          Tali impegni sono assunti nei  limiti  dello  stanziamento,
          con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni
          assunte  o  programmate  dai   funzionari   delegati   sono
          esigibili,  sulla  base   di   un   programma   di   spesa,
          opportunamente documentato, comunicato  all'amministrazione
          dai   medesimi   funzionari    delegati    e    commisurato
          all'effettivo   fabbisogno   degli    stessi,    ai    fini
          dell'emissione degli ordini di accreditamento.  I  relativi
          ordini di accreditamento  sono  disposti  nel  rispetto  di
          quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di  cui
          all'articolo 23, comma 1-ter, e nel  limite  degli  impegni
          assunti  per  l'esercizio   finanziario   di   riferimento.
          L'assunzione degli impegni di spesa delegata  e'  possibile
          solo in presenza  dei  seguenti  elementi  costitutivi:  la
          ragione  dell'impegno,  l'importo  ovvero  gli  importi  da
          impegnare,   l'esercizio   finanziario   o   gli   esercizi
          finanziari su cui  gravano  le  scadenze  di  pagamento.  A
          valere sugli impegni di spesa  delegata,  l'amministrazione
          dispone  una  o  piu'  aperture  di  credito  in   funzione
          dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o  programmate
          dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
          a  fronte  delle  aperture  di  credito  ricevute  non   si
          perfezionino  obbligazioni  esigibili  entro   il   termine
          dell'esercizio,   i   funzionari    delegati    ne    danno
          comunicazione  all'amministrazione  per  la  corrispondente
          riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
          di     riduzione     rientra      nella      disponibilita'
          dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
          esercizio  finanziario  in  favore  di   altri   funzionari
          delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le  modalita'
          di cui al presente articolo. Gli importi degli  impegni  di
          spesa delegata, a fronte dei quali, alla data  di  chiusura
          dell'esercizio, non corrispondono ordini di  accreditamento
          costituiscono  economie  di  bilancio.  Gli  importi  delle
          aperture  di  credito  non   interamente   utilizzati   dai
          funzionari  delegati   entro   il   termine   di   chiusura
          dell'esercizio costituiscono residui di  spesa  delegata  e
          possono essere accreditati agli  stessi  in  conto  residui
          negli  esercizi  successivi,   prioritariamente   in   base
          all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai  funzionari
          delegati, fermi restando i  termini  di  conservazione  dei
          residui di cui all'articolo 34-bis.  Previa  autorizzazione
          dell'amministrazione  di  riferimento,  secondo  le   norme
          vigenti  nell'ordinamento   specifico   di   ogni   singola
          amministrazione, i funzionari delegati possono  avviare  le
          procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
          che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a  carico
          di esercizi  successivi,  anche  prima  dell'emissione  del
          relativo ordine di accreditamento. 
              3. Per  le  spese  afferenti  all'acquisto  di  beni  e
          servizi, sia di  parte  corrente  che  in  conto  capitale,
          l'assunzione dell'impegno e'  subordinata  alla  preventiva
          registrazione, sul sistema informativo in uso presso  tutti
          i Ministeri per la gestione  integrata  della  contabilita'
          economica e finanziaria, dei contratti o degli  ordini  che
          ne costituiscono il presupposto. 
              4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
          al personale, sono imputate alla  competenza  del  bilancio
          dell'anno finanziario in cui vengono  disposti  i  relativi
          pagamenti. 
              5. Per gli impegni  di  spesa  in  conto  capitale  che
          prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. 
              6.  Alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  al  31
          dicembre, nessun  impegno  puo'  essere  assunto  a  carico
          dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio  e
          le  ragionerie  territoriali  dello  Stato  per  le   spese
          decentrate non possono dare corso agli atti di impegno  che
          dovessero pervenire dopo tale data. 
              6-bis. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  6,  le
          risorse assegnate con variazioni di bilancio  adottate  con
          decreti  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          trasmessi alla Corte dei conti entro il 28  febbraio,  sono
          conservate tra i residui  passivi  dell'anno  successivo  a
          quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: 
                a)  all'applicazione  di  provvedimenti   legislativi
          pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; 
                b) alla riassegnazione di entrate di scopo,  adottate
          nell'ultimo mese dell'anno; 
                c) alla attribuzione delle risorse di  fondi  la  cui
          ripartizione,  tra  le  unita'   elementari   di   bilancio
          interessate,  e'  disposta  con  il  predetto  decreto   di
          variazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a
          seguito dell'adozione di  un  provvedimento  amministrativo
          che ne stabilisce la destinazione. 
              6-ter. Le  risorse  di  parte  corrente  assegnate  con
          variazioni di bilancio e non impegnate  entro  la  chiusura
          dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di  cui  al
          comma 6-bis,  costituiscono  economie  di  bilancio,  fatta
          eccezione per quelle assegnate per  effetto  di  variazioni
          compensative apportate tra le unita' elementari di bilancio
          relative alle competenze fisse e continuative del personale
          finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa,  purche'
          i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte
          dei conti entro il 15 marzo. 
              7. Al fine di  garantire  una  corretta  programmazione
          dell'utilizzo degli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio
          statale,  il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in
          relazione a ciascun impegno assunto sulle unita' elementari
          di bilancio di propria  pertinenza,  con  esclusione  delle
          spese  relative  alle  competenze  fisse  e  accessorie  da
          corrispondere  al  personale  e  al  rimborso  del   debito
          pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi,  ha  l'obbligo
          di    predisporre    ed     aggiornare,     contestualmente
          all'assunzione del  medesimo  impegno,  un  apposito  piano
          finanziario dei pagamenti sulla base  del  quale  ordina  e
          paga  le  spese.  Le  informazioni  contenute   nei   piani
          finanziari di pagamento sono  rese  pubbliche  con  cadenza
          periodica. Il  dirigente  responsabile  della  gestione  ha
          l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti,
          con riferimento  alle  unita'  elementari  di  bilancio  di
          propria pertinenza, almeno con cadenza  mensile,  anche  in
          assenza di nuovi impegni e, in ogni caso,  in  relazione  a
          provvedimenti di variazioni di bilancio adottati  ai  sensi
          della normativa vigente in materia di flessibilita' in fase
          di gestione. 
              7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a  funzionari  o
          commissari  delegati,   comunque   denominati,   il   piano
          finanziario dei pagamenti e' predisposto e  aggiornato  dal
          dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni
          dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. 
              8. Il piano finanziario dei  pagamenti  riporta,  quali
          elementi necessari e presupposti del pagamento  stesso,  in
          relazione a  ciascun  impegno,  l'ammontare  del  debito  e
          l'esatta  individuazione  della  persona   del   creditore,
          supportati  dai  titoli  e  dai  documenti  comprovanti  il
          diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a  scadenza
          l'obbligazione. 
              8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il  diritto
          acquisito  dai  creditori  sono  considerati  prioritari  i
          provvedimenti di approvazione degli  stati  di  avanzamento
          lavori,  ove  previsti,  ovvero  le  fatture   regolarmente
          emesse. 
              9. Ai fini della predisposizione del piano  finanziario
          dei  pagamenti,  va  altresi'  considerato  ogni   elemento
          necessario  e   presupposto   del   pagamento,   rilevabile
          nell'ambito  della  complessiva  attivita'   procedimentale
          antecedente il pagamento medesimo ed  all'interno  di  ogni
          singolo atto ad esso collegato. 
              10. Gli uffici di controllo,  effettuano,  con  cadenza
          mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei  commi
          7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi
          previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano
          finanziario dei pagamenti,  l'amministrazione  inadempiente
          non potra' accedere alle risorse dei fondi  di  riserva  di
          cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando  dal  predetto
          monitoraggio non sia verificato il  rispetto  dei  suddetti
          obblighi. 
              11. E' fatto divieto di disporre l'utilizzo  dei  ruoli
          di spesa fissa  quale  mezzo  di  pagamento  per  le  spese
          relative a fitti, censi, canoni, livelli. 
              12. Le spese di cui al comma 11  sono  pagate  mediante
          mandati informatici. Il pagamento  delle  pensioni  nonche'
          delle competenze fisse ed  accessorie  al  personale  dello
          Stato  viene  effettuato  mediante  ordini  collettivi   di
          pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza
          fissi ed accertati sono  pagate  mediante  ruoli  di  spesa
          fissa informatici.» 
                «Art. 34-bis. (Conservazione dei residui passivi).  -
          1. - 2. Omissis. 
              3. Le somme stanziate per spese in conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che
          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative
          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio
          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'
          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo
          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'
          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2
          dell'articolo 30. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          4-quater  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
                «Art. 4-quater. (Sperimentazione e semplificazioni in
          materia contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore
          del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, al  fine  di  garantire  la
          sussistenza delle  disponibilita'  di  competenza  e  cassa
          occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali
          e  la  necessita'  di  assicurare  la   tempestivita'   dei
          pagamenti  in  un  quadro  ordinamentale  che  assicuri  la
          disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in  un
          arco temporale adeguato alla  tempistica  di  realizzazione
          delle  spese  di  investimento  sulla  base   dello   stato
          avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni  2019,
          2020 e 2021: 
                  a) le somme da iscrivere negli stati di  previsione
          della spesa in relazione a variazioni di bilancio  connesse
          alla riassegnazione di  entrate  finalizzate  per  legge  a
          specifici  interventi  o  attivita'   sono   assegnate   ai
          pertinenti capitoli in ciascuno  degli  anni  del  bilancio
          pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni  e
          dei pagamenti da presentare contestualmente alla  richiesta
          di variazione; 
                  b) per le spese in conto capitale i termini di  cui
          al comma 3 dell'articolo 34-bis  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore  esercizio  e
          quelli di cui al  comma  4,  primo  periodo,  del  medesimo
          articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi; 
                  c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2,
          lettera b), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  si
          applicano anche  alle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto
          capitale a carattere permanente e a quelle annuali. 
              Omissis.».