Art. 10 Comunicazione dei dati 1. Sulla base di apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce al comune i dati necessari al controllo del corretto versamento dell'ILCCI da parte dei soggetti passivi; i dati forniti non possono essere eccedenti rispetto a tale finalita'. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornira' i dati previa preliminare comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.