Art. 10 
 
 
                       Comunicazione dei dati 
 
  1. Sulla base di apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli fornisce  al  comune  i  dati  necessari  al  controllo  del
corretto versamento dell'ILCCI da parte dei soggetti passivi; i  dati
forniti non possono essere eccedenti rispetto a tale finalita'. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  fornira'  i  dati  previa
preliminare comunicazione al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come novellato  dal  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101, per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.