Art. 11 Beni trasportati nei bagagli personali di soggetti residenti nel comune o da essi introdotti nel comune 1. Sono importati in esenzione dall'ILCCI, dall'accisa e dai dazi doganali i beni presenti nei bagagli personali dei viaggiatori residenti a Campione d'Italia e diretti nel medesimo comune, di valore complessivo non superiore a 300,00 euro per viaggiatore, ridotto a 150,00 euro per i minori di anni quindici. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al presente comma, il valore delle singole merci non puo' essere frazionato. 2. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea ne' del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessita' personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresi', dei prodotti di cui ai commi 4 e 5. 3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica a condizione che si tratti di importazioni di beni che, anche tenuto conto della loro frequenza, riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate e che non riflettono, per la loro natura e quantita', alcun intento di carattere commerciale. 4. Per i prodotti del tabacco e i prodotti alcolici, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; i viaggiatori di eta' inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella predetta tabella A. 5. Per i prodotti carburanti, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacita' massima di 10,0 litri. 6. Non e' riscossa l'ILCCI e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte da esigere non superi complessivamente 10 euro. 7. Le disposizioni del presente articolo relative all'esenzione dall'ILCCI si applicano anche ai beni introdotti nel comune provenienti da Stati dell'Unione europea.