Art. 11 
 
 
Beni trasportati nei bagagli  personali  di  soggetti  residenti  nel
               comune o da essi introdotti nel comune 
 
  1. Sono importati in esenzione dall'ILCCI, dall'accisa e  dai  dazi
doganali i  beni  presenti  nei  bagagli  personali  dei  viaggiatori
residenti a Campione d'Italia  e  diretti  nel  medesimo  comune,  di
valore complessivo non  superiore  a  300,00  euro  per  viaggiatore,
ridotto a 150,00 euro per i minori di  anni  quindici.  Ai  fini  del
calcolo delle soglie monetarie di cui al presente  comma,  il  valore
delle singole merci non puo' essere frazionato. 
  2. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non
si tiene conto del valore del bagaglio personale  di  un  viaggiatore
che viene  importato  temporaneamente  o  reimportato  a  seguito  di
esportazione temporanea ne' del valore dei medicinali  corrispondenti
alle sue necessita' personali.  Ai  fini  del  calcolo  delle  soglie
monetarie di cui al  comma  1  non  si  tiene  conto,  altresi',  dei
prodotti di cui ai commi 4 e 5. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica  a  condizione  che  si
tratti di importazioni di beni che, anche  tenuto  conto  della  loro
frequenza,  riguardano   esclusivamente   merci   riservate   all'uso
personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere  regalate
e che non riflettono, per la loro natura e quantita',  alcun  intento
di carattere commerciale. 
  4. Per i prodotti del tabacco e i  prodotti  alcolici,  l'esenzione
dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi  doganali  e'  accordata  entro  i
limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata  al
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 6 marzo 2009, n. 32; i viaggiatori di  eta'  inferiore  a  17
anni sono esclusi dall'esenzione  applicabile  ai  prodotti  indicati
nella predetta tabella A. 
  5. Per i prodotti carburanti, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e
dai  dazi  doganali  e'  accordata  limitatamente   ai   quantitativi
contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre
al carburante eventualmente  contenuto  in  un  recipiente  portatile
avente capacita' massima di 10,0 litri. 
  6. Non e' riscossa l'ILCCI e l'accisa per  le  merci  importate  da
ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte  da  esigere  non
superi complessivamente 10 euro. 
  7. Le disposizioni del  presente  articolo  relative  all'esenzione
dall'ILCCI  si  applicano  anche  ai  beni  introdotti   nel   comune
provenienti da Stati dell'Unione europea.