Art. 7 Importazione di beni da Paesi extra UE 1. L'ILCCI relativa ai beni importati da consumatori finali e' accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione dall'Ufficio delle dogane secondo le modalita' e i termini previsti per i diritti di confine. L'Ufficio delle dogane trasmette al Comune di Campione d'Italia, conformemente a quanto disposto dal successivo art. 10, la documentazione relativa alle operazioni di importazione e versa, secondo modalita' e condizioni da concordare con il comune, l'imposta riscossa. 2. Si considerano eseguite dal consumatore finale le importazioni effettuate da soggetti che non forniscono all'Ufficio delle dogane le informazioni di cui all'art. 20, commi 2 e 3. 3. Non si considerano importati i beni precedentemente esportati o trasferiti fuori dal comune per essere sottoposti a lavorazione, riparazione o perizia, nonche' i beni importati o introdotti nel comune per le medesime finalita'. La disposizione si applica a condizione che le prestazioni eseguite sui beni siano comprovate dai documenti fiscali o dai documenti commerciali rilasciati dal prestatore. 4. L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 19, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti e dell'ammontare delle spese di inoltro fino al comune che figurano sul documento di trasporto. 5. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 10, il Comune di Campione d'Italia puo' riconoscere all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'attivita' svolta, un importo forfettario non eccedente l'1% dell'ILCCI riscossa sulle importazioni. 6. L'ILCCI dovuta all'importazione non e' riscossa per importi non superiori a cinque euro o al corrispondente controvalore in franchi svizzeri, calcolato secondo le disposizioni del codice doganale.