Art. 7 
 
 
               Importazione di beni da Paesi extra UE 
 
  1. L'ILCCI relativa ai beni  importati  da  consumatori  finali  e'
accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione  dall'Ufficio
delle dogane secondo le modalita' e i termini previsti per i  diritti
di confine. L'Ufficio delle dogane trasmette al  Comune  di  Campione
d'Italia, conformemente a quanto disposto dal successivo art. 10,  la
documentazione relativa alle  operazioni  di  importazione  e  versa,
secondo modalita' e condizioni da concordare con il comune, l'imposta
riscossa. 
  2. Si considerano eseguite dal consumatore finale  le  importazioni
effettuate da soggetti che non forniscono all'Ufficio delle dogane le
informazioni di cui all'art. 20, commi 2 e 3. 
  3. Non si considerano importati i beni precedentemente esportati  o
trasferiti fuori dal comune  per  essere  sottoposti  a  lavorazione,
riparazione o perizia, nonche' i  beni  importati  o  introdotti  nel
comune per le  medesime  finalita'.  La  disposizione  si  applica  a
condizione che le prestazioni eseguite sui beni siano comprovate  dai
documenti  fiscali  o  dai  documenti  commerciali   rilasciati   dal
prestatore. 
  4. L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 19,
al valore dei beni importati determinato ai sensi delle  disposizioni
in materia doganale, aumentato dell'ammontare  dei  diritti  doganali
dovuti e dell'ammontare delle spese di inoltro  fino  al  comune  che
figurano sul documento di trasporto. 
  5. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 10, il  Comune  di
Campione d'Italia puo' riconoscere all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
Monopoli, a titolo di ristoro dei  costi  sostenuti  per  l'attivita'
svolta, un importo forfettario non eccedente l'1% dell'ILCCI riscossa
sulle importazioni. 
  6. L'ILCCI dovuta all'importazione non e' riscossa per importi  non
superiori a cinque euro o al corrispondente controvalore  in  franchi
svizzeri, calcolato secondo le disposizioni del codice doganale.