Art. 8 Introduzione di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea 1. L'ILCCI relativa alla introduzione nel comune, da parte di consumatori finali, di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea, anche nel caso in cui la cessione di beni in Italia sia stata effettuata ai sensi dell'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sia stata chiesta all'Ufficio doganale l'apposizione del visto sulla fattura o sul documento equivalente ai fini della prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione europea e dello sgravio o rimborso dell'IVA, e' versata al comune da detto consumatore finale entro trenta giorni dalla data dell'effettuata operazione, secondo modalita' e condizioni che saranno determinate dal Comune di Campione d'Italia con specifico provvedimento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al fine di consentire il necessario controllo e accertamento dell'imposta da parte del Comune di Campione d'Italia sulle operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane competente trasmette al comune i relativi dati, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 10. 3. Il consumatore finale non e' tenuto al pagamento dell'ILCCI se prova che il bene e' stato assoggettato all'IVA in via definitiva in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.