Art. 8 
 
 
            Introduzione di beni provenienti dall'Italia 
                o da altri Stati dell'Unione europea 
 
  1. L'ILCCI relativa alla  introduzione  nel  comune,  da  parte  di
consumatori finali, di beni provenienti dall'Italia o da altri  Stati
dell'Unione europea, anche nel caso in cui la  cessione  di  beni  in
Italia sia stata effettuata ai sensi dell'art. 38-quater del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sia  stata
chiesta all'Ufficio doganale l'apposizione del visto sulla fattura  o
sul documento equivalente ai fini della prova  dell'uscita  dei  beni
dal  territorio  doganale  dell'Unione  europea  e  dello  sgravio  o
rimborso dell'IVA, e' versata al comune da detto  consumatore  finale
entro trenta giorni dalla data  dell'effettuata  operazione,  secondo
modalita' e condizioni che saranno determinate dal Comune di Campione
d'Italia con specifico provvedimento da emanare entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al fine di consentire il  necessario  controllo  e  accertamento
dell'imposta  da  parte  del  Comune  di  Campione   d'Italia   sulle
operazioni di cui al  comma  1,  l'Ufficio  delle  dogane  competente
trasmette al comune i relativi dati, conformemente a quanto  previsto
dal successivo art. 10. 
  3. Il consumatore finale non e' tenuto al pagamento  dell'ILCCI  se
prova che il bene e' stato assoggettato all'IVA in via definitiva  in
Italia o in altro Stato dell'Unione europea.