Art. 9 
 
 
           Vendite a distanza con destinazione nel comune 
 
  1. Per le importazioni di beni e per le introduzioni nel comune  di
beni provenienti dall'Italia o da altri  Stati  dell'Unione  europea,
trasportati o spediti dal fornitore o da terzi per suo conto a favore
di consumatori finali residenti o domiciliati nel  comune,  l'imposta
e' dovuta da detto consumatore finale secondo le modalita', termini e
condizioni di cui al precedente art. 8.