Art. 9 Vendite a distanza con destinazione nel comune 1. Per le importazioni di beni e per le introduzioni nel comune di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea, trasportati o spediti dal fornitore o da terzi per suo conto a favore di consumatori finali residenti o domiciliati nel comune, l'imposta e' dovuta da detto consumatore finale secondo le modalita', termini e condizioni di cui al precedente art. 8.