Art. 21 
 
                         Misure applicabili 
 
  1. Al fine di prevenire e gestire le crisi  che  sopravvengono  sui
mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi
operativi una o piu' delle seguenti azioni: 
    a) investimenti che rendano piu' efficace la gestione dei  volumi
immessi sul mercato; 
    b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o  durante
il periodo di crisi; 
    c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di
un obbligo di estirpazione  per  ragioni  sanitarie  o  fitosanitarie
stabilito dell'autorita' regionale competente; 
    d) ritiro dal mercato; 
    e)    assicurazione    sulle    perdite    commerciali     subite
dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali,  avversita'
atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; 
    f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di  Fondi
di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire  i  Fondi
di mutualizzazione; 
    g) fornitura di  servizi  di  orientamento  (coaching)  ad  altre
organizzazioni  di  produttori,  associazioni  di  organizzazioni  di
produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. 
  2. In presenza di condizioni di particolare gravita',  le  regioni,
previa   comunicazione   al   Ministero,   possono    eccezionalmente
autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta
degli ortofrutticoli.