Art. 21 Misure applicabili 1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o piu' delle seguenti azioni: a) investimenti che rendano piu' efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato; b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi; c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorita' regionale competente; d) ritiro dal mercato; e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie; f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di Fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i Fondi di mutualizzazione; g) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori. 2. In presenza di condizioni di particolare gravita', le regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.