Art. 22 
 
                      Destinazione dei prodotti 
                        ritirati dal mercato 
 
  1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni: 
    a)  distribuzione  gratuita  a  opere  di  beneficienza  o   enti
caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera a), punto  i)
del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    b) realizzazione di biomasse a fini energetici; 
    c) alimentazione animale; 
    d)  trasformazione  industriale  no   food,   ivi   compresa   la
distillazione in alcool; 
    e) biodegradazione o compostaggio. 
  2. Le destinazioni di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1,  sono
consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore
l'impossibilita' a ricorrere alle altre destinazioni.