Art. 23 
 
                 Ritiri destinati alla beneficienza 
 
  2. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla  distribuzione
gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), punto  i)  dell'art.
34 del regolamento di base  solo  se  conferiti  ad  enti  caritativi
riconosciuti  secondo  la  legislazione  nazionale  e  regionale   in
materia,  accreditati  dagli  organismi  pagatori   secondo   criteri
stabiliti da AGEA ed  iscritti  nell'elenco  nazionale  tenuto  dalla
medesima Agenzia. 
  3. AGEA realizza il  portale  informatico  per  la  gestione  e  il
monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1
e l'attuazione di  quanto  previsto  all'art.  46,  paragrafo  2  del
regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le  OP  e  gli
enti caritativi riconosciuti.