Art. 14
Settori ammissibili per l'attivazione
dei Fondi di stabilizzazione del reddito
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le
modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla
copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi
per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente
riconosciuti dall'Autorita' competente, nonche' le spese
amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo
su un triennio in misura decrescente.
2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli
sull'intero territorio nazionale per l'anno 2021, si considerano
assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente
decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
3. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito
del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione
negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione
viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9.
4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno
dello strumento di stabilizzazione e' riportata nell'allegato 3 al
presente decreto.