Art. 16
Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura
del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale
1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito
settoriale e' riferita all'anno solare.
2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di
perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo,
conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e
successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di
riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o
quantita' di prodotto prestabilita).
3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere
valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno
solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo
imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio
precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni
precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con
il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art.
15.
4. La copertura mutualistica puo' essere attivata contestualmente
agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai capi II e III.
Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i
ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito
eventualmente ammissibile al sostegno.
5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di
stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore
al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, la perdita di reddito
subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro
per singolo agricoltore.