Art. 18
Determinazione della spesa ammissibile
a sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura
mutualistica e' determinata applicando la metodologia di valutazione
della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche
approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello
sviluppo rurale.
2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la
stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle
operazioni.
3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la
stabilizzazione del reddito nonche' sulle spese amministrative di
costituzione dei fondi e' riconosciuta una percentuale contributiva
fino al 70% della spesa ammessa.