Art. 18 
 
               Determinazione della spesa ammissibile 
           a sostegno e delle aliquote massime concedibili 
 
  1. La spesa ammissibile per le quote  di  adesione  alla  copertura
mutualistica e' determinata applicando la metodologia di  valutazione
della  ragionevolezza  del  costo,  secondo  le  specifiche  tecniche
approvate con decreto del direttore della  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale. 
  2. Le misure di sostegno pubblico dei  fondi  mutualistici  per  la
stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione  delle
operazioni. 
  3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura  per  la
stabilizzazione del reddito nonche'  sulle  spese  amministrative  di
costituzione dei fondi e' riconosciuta una  percentuale  contributiva
fino al 70% della spesa ammessa.