Art. 19 Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito 1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento. 2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.