Art. 19
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche
per lo strumento di stabilizzazione del reddito
1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono
essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.
2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al
comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del
direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi
possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a
consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche
per la stabilizzazione del reddito.