Art. 20
Modifiche al Piano
1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle
disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire
eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo
rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche'
di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di
ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze
sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture
aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.
2. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con
decreto del direttore generale dello sviluppo rurale.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 dicembre 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 116