Art. 34 
 
             Disposizioni applicabili in zona arancione 
 
  1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui
all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano,  oltre  alle
misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure  di  cui
al Capo III, ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del
presente Capo.