Art. 35 
 
         Misure relative agli spostamenti in zona arancione 
 
  1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in  zona  arancione  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati   da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  per
motivi  di  salute.  Sono   comunque   consentiti   gli   spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui  territori  in  zona  arancione  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto. 
  2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di  trasporto  pubblici  o
privati, in un Comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio
2021,  n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00  e
le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. 
  4.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni   con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti e  per  una  distanza
non  superiore  a  trenta  chilometri  dai  relativi   confini,   con
esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di
provincia.