Art. 35 Misure relative agli spostamenti in zona arancione 1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. 2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.