Art. 37 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro.