Art. 14 
 
          Esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento 
 
  1. L'esame del fascicolo  tecnico  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera  g),  da  parte  dell'autorita'  di  vigilanza  del  mercato,
trasmesso  dal  fabbricante  all'organismo  notificato  in  sede   di
valutazione  dell'equipaggiamento  in  accordo  alle   procedure   di
valutazione  della  conformita'  stabilite   nei   moduli   B   e   G
dall'allegato II  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2017, n. 239, e' totale o parziale, in  base  alle  esigenze
che la valutazione e il caso specifico richiedono. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' di vigilanza del
mercato avanza al fabbricante richiesta, giustificata  rispetto  alle
esigenze di valutazione, del fascicolo tecnico, o di parte di esso. 
  3. Se il fabbricante non ha sede in almeno uno Stato membro  e  non
e' disposto o non e' in grado di cooperare, l'autorita' di  vigilanza
del mercato richiede la documentazione di cui  al  commi  1  e  2  al
rappresentante  autorizzato  di  cui  all'art.  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 
  4. Il fabbricante, o il suo rappresentante  autorizzato,  trasmette
all'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  la  documentazione  e  le
informazioni  richieste  inerenti  gli  equipaggiamenti  immessi  sul
mercato e fornisce le informazioni  relative  alla  rintracciabilita'
dei prodotti  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 
  5. Se  l'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  ha  necessita'  di
acquisire  ulteriore  documentazione  relativa  alle   attivita'   di
valutazione della conformita', puo' avanzare richiesta  all'organismo
notificato che ha effettuato  tale  valutazione.  Se  l'attivita'  di
valutazione della conformita' e' stata  effettuata  da  un  organismo
notificato di un altro Stato membro,  l'autorita'  di  vigilanza  del
mercato  puo'   richiedere   la   documentazione   per   il   tramite
dell'autorita' di notifica di cui  all'art.  18  della  direttiva  n.
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 
  6. L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  esamina  il  fascicolo
tecnico, o parte di esso, con l'obiettivo di verificare: 
    a) che la documentazione prevista e' disponibile e  adeguatamente
prodotta, e 
    b) che le prove previste dalla normativa applicabile, o parte  di
essa, sono state effettuate e adeguatamente registrate. 
  7. In caso di dubbio inerente  l'adeguatezza  della  documentazione
prodotta, delle registrazioni delle  prove  e  la  completezza  delle
stesse,  l'autorita'  di  vigilanza  del  mercato   puo'   effettuare
ulteriori e piu' approfondite attivita' di vigilanza.