Art. 14 Esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento 1. L'esame del fascicolo tecnico di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), da parte dell'autorita' di vigilanza del mercato, trasmesso dal fabbricante all'organismo notificato in sede di valutazione dell'equipaggiamento in accordo alle procedure di valutazione della conformita' stabilite nei moduli B e G dall'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, e' totale o parziale, in base alle esigenze che la valutazione e il caso specifico richiedono. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' di vigilanza del mercato avanza al fabbricante richiesta, giustificata rispetto alle esigenze di valutazione, del fascicolo tecnico, o di parte di esso. 3. Se il fabbricante non ha sede in almeno uno Stato membro e non e' disposto o non e' in grado di cooperare, l'autorita' di vigilanza del mercato richiede la documentazione di cui al commi 1 e 2 al rappresentante autorizzato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 4. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, trasmette all'autorita' di vigilanza del mercato la documentazione e le informazioni richieste inerenti gli equipaggiamenti immessi sul mercato e fornisce le informazioni relative alla rintracciabilita' dei prodotti ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 5. Se l'autorita' di vigilanza del mercato ha necessita' di acquisire ulteriore documentazione relativa alle attivita' di valutazione della conformita', puo' avanzare richiesta all'organismo notificato che ha effettuato tale valutazione. Se l'attivita' di valutazione della conformita' e' stata effettuata da un organismo notificato di un altro Stato membro, l'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere la documentazione per il tramite dell'autorita' di notifica di cui all'art. 18 della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 6. L'autorita' di vigilanza del mercato esamina il fascicolo tecnico, o parte di esso, con l'obiettivo di verificare: a) che la documentazione prevista e' disponibile e adeguatamente prodotta, e b) che le prove previste dalla normativa applicabile, o parte di essa, sono state effettuate e adeguatamente registrate. 7. In caso di dubbio inerente l'adeguatezza della documentazione prodotta, delle registrazioni delle prove e la completezza delle stesse, l'autorita' di vigilanza del mercato puo' effettuare ulteriori e piu' approfondite attivita' di vigilanza.