Art. 15 
 
              Ispezione sull'equipaggiamento marittimo 
 
  1. L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  ritiene  necessaria  e
giustificata l'attivita' di ispezione sull'equipaggiamento  marittimo
di cui all'art. 19, comma 1, del regolamento  (CE)  n.  765/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e  all'art.  28,
comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  dicembre
2017, n. 239: 
    a) a fronte di informazioni acquisite in ottemperanza all'art. 4,
comma 2, del presente decreto; 
    b) nei casi previsti dall'art. 6 del presente decreto; 
    c) alla luce di nuove regolamentazioni tecniche che richiedono la
verifica   del    funzionamento    e    delle    reali    prestazioni
dell'equipaggiamento marittimo; 
    d) per specifiche esigenze connesse alla verifica della sicurezza
della navigazione e della protezione dell'ambiente. 
  2. Le attivita' di ispezione possono  essere  effettuate  presso  i
locali del costruttore o a bordo di navi in costruzione o  ai  lavori
presso i cantieri  navali,  su  strutture,  materiali,  macchinari  o
equipaggiamenti complessi quali macchine, impianti, apparecchiature a
pressione, sistemi, materiali e altro equipaggiamento per cui risulta
piu' efficace ed efficiente, a giudizio dell'autorita'  di  vigilanza
del mercato, effettuare una verifica durante la loro installazione  o
messa in servizio a bordo della nave o in cantiere. 
  3. L'autorita' di vigilanza del mercato puo' essere coadiuvata, nel
corso delle ispezioni di cui ai commi 1 e 2, da personale  del  Corpo
delle   capitanerie   di   porto,   da   personale   dell'Ispettorato
territoriale del Ministero dello sviluppo economico  e  da  personale
ispettore dell'organismo riconosciuto della nave. 
  4. L'autorita' di vigilanza del mercato comunica  la  richiesta  di
ispezione al fabbricante o  al  suo  rappresentante  autorizzato.  La
richiesta e' motivata ai sensi di quanto previsto al comma 1.