Art. 16 
 
                        Prove di laboratorio 
 
  1. Nei casi in cui l'autorita' di vigilanza del mercato  decide  di
effettuare prove di laboratorio  per  uno  specifico  equipaggiamento
marittimo  o  per  specifici  componenti  dello  stesso,  la   stessa
stabilisce preventivamente le prove  e  il  laboratorio  che  intende
utilizzare. 
  2. Nei casi di vigilanza di tipo proattivo di cui  all'art.  5,  le
prove da effettuare corrispondono alla verifica del requisito che  si
considera piu' importante  in  termini  di  valutazione  del  rischio
derivante. 
  3. In assenza del carattere di urgenza, il  fabbricante  o  il  suo
rappresentante autorizzato o l'operatore  economico  individuato,  e'
prontamente informato dell'effettuazione della prova di  laboratorio,
al  fine  di  consentire  la  sua  partecipazione  in   qualita'   di
osservatore. 
  4. Le prove di cui al comma 1 possono essere effettuate presso: 
    a) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da  un  ente  di
accreditamento membro ILAC  (International  laboratory  accreditation
cooperation) per la specifica norma di prova richiesta; 
    b) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da  un  ente  di
accreditamento membro ILAC  (International  laboratory  accreditation
cooperation) per la specifica norma di prova richiesta, di proprieta'
di un organismo notificato di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  ee),
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,
eventualmente alla presenza di personale dell'autorita' di  vigilanza
del mercato; 
    c) un laboratorio di prova non accreditato, ma ritenuto idoneo  e
qualificato dall'autorita' di vigilanza del mercato per la  specifica
prova da eseguire; 
    d)  strutture  del   fabbricante   o   dell'operatore   economico
individuato, alla presenza di personale dell'autorita'  di  vigilanza
del mercato, a condizione che sia fornita, a corredo del rapporto  di
prova, documentazione inerente: 
      1) le condizioni ambientali e  strutturali  del  luogo  ove  la
prova si e' svolta; 
      2) la qualifica o le esperienze del personale  tecnico  che  ha
eseguito la prova; 
      3)  le  apparecchiature  utilizzate  e   le   tarature   e   la
calibrazione delle stesse; 
      4)  informazioni  relative  al  soddisfacimento  dei  requisiti
tecnici di cui alla norma ISO 17025. 
  5. Il campionamento e la selezione degli esemplari da sottoporre  a
prova e' stabilito in accordo con il laboratorio di prova  o  con  il
fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato  o   l'operatore
economico individuato  o,  in  assenza  di  decisioni  da  parte  dei
soggetti che precedono, dal personale dell'autorita' di vigilanza del
mercato, in considerazione della caratteristica o della funzionalita'
da testare. 
  6. L'autorita' di vigilanza del mercato tiene un elenco  aggiornato
dei laboratori di prova, presenti sul territorio  nazionale,  per  il
pronto  utilizzo  ai  fini  della  valutazione   di   equipaggiamenti
marittimi. 
  7. Se le attivita'  di  prova  in  laboratorio  sono  effettuate  a
seguito di malfunzionamenti dell'equipaggiamento marittimo da cui  si
puo' ipotizzare un rischio per la sicurezza marittima, la salute,  la
sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, gli  esemplari
campione sono messi a disposizione dell'autorita'  di  vigilanza  del
mercato a spese dell'operatore economico  o  dell'armatore  ai  sensi
dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre
2017, n. 239.