Art. 16 Prove di laboratorio 1. Nei casi in cui l'autorita' di vigilanza del mercato decide di effettuare prove di laboratorio per uno specifico equipaggiamento marittimo o per specifici componenti dello stesso, la stessa stabilisce preventivamente le prove e il laboratorio che intende utilizzare. 2. Nei casi di vigilanza di tipo proattivo di cui all'art. 5, le prove da effettuare corrispondono alla verifica del requisito che si considera piu' importante in termini di valutazione del rischio derivante. 3. In assenza del carattere di urgenza, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato, e' prontamente informato dell'effettuazione della prova di laboratorio, al fine di consentire la sua partecipazione in qualita' di osservatore. 4. Le prove di cui al comma 1 possono essere effettuate presso: a) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da un ente di accreditamento membro ILAC (International laboratory accreditation cooperation) per la specifica norma di prova richiesta; b) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da un ente di accreditamento membro ILAC (International laboratory accreditation cooperation) per la specifica norma di prova richiesta, di proprieta' di un organismo notificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera ee), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, eventualmente alla presenza di personale dell'autorita' di vigilanza del mercato; c) un laboratorio di prova non accreditato, ma ritenuto idoneo e qualificato dall'autorita' di vigilanza del mercato per la specifica prova da eseguire; d) strutture del fabbricante o dell'operatore economico individuato, alla presenza di personale dell'autorita' di vigilanza del mercato, a condizione che sia fornita, a corredo del rapporto di prova, documentazione inerente: 1) le condizioni ambientali e strutturali del luogo ove la prova si e' svolta; 2) la qualifica o le esperienze del personale tecnico che ha eseguito la prova; 3) le apparecchiature utilizzate e le tarature e la calibrazione delle stesse; 4) informazioni relative al soddisfacimento dei requisiti tecnici di cui alla norma ISO 17025. 5. Il campionamento e la selezione degli esemplari da sottoporre a prova e' stabilito in accordo con il laboratorio di prova o con il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato o, in assenza di decisioni da parte dei soggetti che precedono, dal personale dell'autorita' di vigilanza del mercato, in considerazione della caratteristica o della funzionalita' da testare. 6. L'autorita' di vigilanza del mercato tiene un elenco aggiornato dei laboratori di prova, presenti sul territorio nazionale, per il pronto utilizzo ai fini della valutazione di equipaggiamenti marittimi. 7. Se le attivita' di prova in laboratorio sono effettuate a seguito di malfunzionamenti dell'equipaggiamento marittimo da cui si puo' ipotizzare un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, gli esemplari campione sono messi a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato a spese dell'operatore economico o dell'armatore ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.