Art. 17 Verifiche sul processo di produzione e sul prodotto presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento e presso i magazzini di stoccaggio 1. L'autorita' di vigilanza del mercato ritiene necessaria e giustificata l'attivita' di verifica sul processo di produzione del fabbricante dell'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 19, comma 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e all'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, per: a) verificare presso la sede di produzione del fabbricante se le ispezioni e i controlli identificati dal sistema di qualita' sono effettuati correttamente e sono efficaci; b) controllare i magazzini per verificare se i singoli prodotti, presi a campione dai lotti di produzione ivi presenti, superano le ispezioni e i controlli finali stabiliti dal fabbricante all'interno del proprio sistema di qualita'. 2. Al fine di effettuare le verifiche di cui al comma 1, l'autorita' di vigilanza del mercato richiede al fabbricante informazioni sugli elementi di cui al punto 3.2 dell'allegato II-II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 per il modulo D e al punto 3.2 dell'allegato II-III al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 per il modulo E.