Art. 17 
 
Verifiche sul processo  di  produzione  e  sul  prodotto  presso  gli
  stabilimenti  di  produzione  e  di  confezionamento  e  presso   i
  magazzini di stoccaggio 
 
  1. L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  ritiene  necessaria  e
giustificata l'attivita' di verifica sul processo di  produzione  del
fabbricante dell'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 19,  comma
1, del regolamento (CE) n. 765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 e all'art. 28, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, per: 
    a) verificare presso la sede di produzione del fabbricante se  le
ispezioni e i controlli identificati dal  sistema  di  qualita'  sono
effettuati correttamente e sono efficaci; 
    b) controllare i magazzini per verificare se i singoli  prodotti,
presi a campione dai lotti di produzione ivi  presenti,  superano  le
ispezioni e i controlli finali stabiliti dal fabbricante  all'interno
del proprio sistema di qualita'. 
  2.  Al  fine  di  effettuare  le  verifiche  di  cui  al  comma  1,
l'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  richiede   al   fabbricante
informazioni sugli elementi di cui al punto 3.2  dell'allegato  II-II
al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017,  n.  239
per il modulo D e al punto 3.2 dell'allegato II-III  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 per il modulo E.