Art. 18 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  derivanti
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.