Art. 8 
 
Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
  e istituzione del Comitato  interministeriale  per  la  transizione
  digitale. 
 
  1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo  nelle
materie  dell'innovazione  tecnologica,  dell'attuazione  dell'agenda
digitale italiana ed europea, della strategia italiana per  la  banda
((ultralarga)),    della     digitalizzazione     delle     pubbliche
amministrazioni  e  delle  imprese,  nonche'  della   trasformazione,
crescita e transizione digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita',  delle
infrastrutture digitali materiali e  immateriali  e  della  strategia
nazionale dei dati pubblici.». 
  2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  il
Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il
compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma  3,
lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  come  modificato
dal  presente   decreto,   il   coordinamento   e   il   monitoraggio
dell'attuazione  delle  iniziative  di  innovazione   tecnologica   e
transizione digitale delle pubbliche  amministrazioni  competenti  in
via ordinaria. Sono in ogni caso  ricomprese  prioritariamente  nelle
materie di competenza del Comitato, le attivita' di  coordinamento  e
monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative: 
    a) alla strategia nazionale italiana  per  la  banda  ultralarga,
alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri  mobili
e fisse; 
    b) al fascicolo sanitario elettronico  e  alla  piattaforma  dati
sanitari; 
    c) allo sviluppo e alla  diffusione  delle  tecnologie  emergenti
dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della
blockchain. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai  Ministri  per
la pubblica amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad
esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro  delegati  aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche
poste all'ordine del giorno. 
  4.  Alle  riunioni  del  CITD,  quando  si  trattano  materie   che
interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,
per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   il
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 
  5. Il Presidente convoca il Comitato,  ne  determina  l'ordine  del
giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne  cura,  anche
per il tramite della Segreteria ((tecnico-amministrativa)) di cui  al
comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e all'attuazione delle ((deliberazioni)). Il  CITD  garantisce
adeguata pubblicita' ai propri lavori. 
  6.  Ferme  restando  le  ordinarie   competenze   delle   pubbliche
amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei  singoli  progetti,
il CITD svolge compiti di: 
    a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei  progetti
di  innovazione  tecnologica  e  transizione  digitale  di   ciascuna
amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra
loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche; 
    b) esame delle modalita' esecutive piu'  idonee  a  realizzare  i
progetti da avviare o gia' avviati; 
    c) monitoraggio delle azioni e dei  progetti  in  corso  volto  a
verificare lo  stato  dell'attuazione  delle  attivita',  individuare
eventuali disfunzioni o criticita'  e,  infine,  elaborare  possibili
soluzioni e iniziative. 
  7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
costituita la  Segreteria  ((tecnico-amministrativa))  del  CITD  con
funzioni di supporto  e  collaborazione  per  la  preparazione  e  lo
svolgimento dei  lavori  e  per  il  compimento  delle  attivita'  di
attuazione  delle   deliberazioni   del   Comitato.   La   Segreteria
tecnico-amministrativa e' composta da personale  del  contingente  di
cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della
segreteria ((tecnico-amministrativa)) rappresentanti delle  pubbliche
amministrazioni  partecipanti  al  Comitato,  ai   quali   non   sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi  di  spese))  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  8. Restano ferme le  competenze  e  le  funzioni  attribuite  dalla
legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri  in
materia di innovazione tecnologica ((e di transizione)) digitale. 
  9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica  ed
elevata competenza nello studio, supporto,  sviluppo  e  gestione  di
processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303, ovvero anche da personale non  dirigenziale,  collocato  ((fuori
ruolo o in posizione di)) comando o altra analoga posizione, prevista
dagli  ordinamenti  di   appartenenza,   proveniente   da   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al  quale  si   applica   la
disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,
n.  127,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo,   ((tecnico))   e   ausiliario   delle    istituzioni
scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia. A tal fine
e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  di  euro  2.200.000  per
l'anno 2021 e di euro 3.200.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2022. 
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, ove nominato, sono individuati il  contingente  di  cui  al
comma 9, la sua composizione  ed  i  relativi  compensi,  nel  limite
massimo individuale annuo di 90.000  euro  al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione. 
  11.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  42,   comma   1,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di
15 unita' nel limite  massimo  di  spesa  di  euro  600.000  annui  a
decorrere dal 2021. 
  ((11-bis. Al  fine  di  garantire  al  Ministro  per  l'innovazione
tecnologica e  la  transizione  digitale  l'adeguato  supporto  delle
professionalita' necessarie all'esercizio delle funzioni  di  cui  al
presente  articolo  nonche'  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
coordinamento e  di  monitoraggio  dell'attuazione  dei  progetti  in
materia di transizione  digitale  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo  76  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Al fine di  dare  concreta  attuazione
alle  misure  adottate  per  il  contrasto  e  il  contenimento   del
diffondersi del virus COVID-19,  con  particolare  riferimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere» e le parole: «fino
al 31 dicembre 2021» sono soppresse; 
    b) alla rubrica, le parole: «per  l'attuazione  delle  misure  di
contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. n. 86  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
                a) promuove e coordina l'azione del Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                a-bis)  promuove  gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo; 
                b-bis) promuove,  indirizza,  coordina  l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O. n.
          167: 
              «Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. (Omissis). 
              2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
          di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
          limiti di cui all'articolo 11, comma  4;  di  personale  di
          prestito, proveniente da altre  amministrazioni  pubbliche,
          ordini,  organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione   di
          comando, fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
              3. - 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato  dall'articolo  1
          del D.Lgs n. 80 del 1998) - 1. (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  14  dell'articolo  17
          della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O. n. 86: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento   dei   procedimenti   di   decisione   e    di
          controllo). - 1. - 13. (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              15. - 138. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 42  del
          decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162   (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione   tecnologica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  31  dicembre  2019,  n.  305,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: 
              «Art. 42 (Agenda digitale). -  1.  Per  lo  svolgimento
          delle funzioni nella materia dell'innovazione  tecnologica,
          anche al fine di favorire  la  diffusione  di  processi  di
          innovazione tecnologica delle imprese e  start-up,  nonche'
          nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e  della
          trasformazione   digitale   del   Paese   con   particolare
          riferimento  alle  infrastrutture  digitali   materiali   e
          immateriali,  alle  tecnologie  e  servizi  di  rete,  allo
          sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle  tecnologie  tra
          cittadini,  imprese  e  pubbliche   amministrazioni,   alla
          diffusione dell'educazione e della cultura  digitale  anche
          attraverso il necessario raccordo e  coordinamento  con  le
          organizzazioni  internazionali  ed  europee  operanti   nel
          settore, la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  e  dell'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  aggiunta
          al contingente di personale di cui alla tabella B  allegata
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
          febbraio 2010, di un contingente di personale in  posizione
          di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista
          dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette  unita'
          con qualifica non dirigenziale, proveniente dai  ministeri,
          ad esclusione dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
          della  giustizia,   dell'economia   e   delle   finanze   e
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          personale docente  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero  da  altre
          pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile un numero di
          posti equivalente dal  punto  di  vista  finanziario  nelle
          amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
          corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303.  Alla  copertura  dei  relativi  oneri   si   provvede
          attingendo agli stanziamenti  ordinari  di  bilancio  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  I   posti   del
          personale in comando non si considerano disponibili ai fini
          di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri. 
              2. - 3. (Omissis).». 
              - Si  riporta  la  rubrica  e  il  testo  del  comma  1
          dell'articolo 76 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18
          (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione  straordinaria,  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 76 (Gruppo di supporto digitale  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri). - 1.  Al  fine  di  provvedere
          alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e
          di  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il  Ministro
          delegato, si  avvale  di  un  contingente  di  esperti,  in
          possesso di specifica ed elevata competenza  nello  studio,
          supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione
          tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati  il
          contingente di tali  esperti,  la  sua  composizione  ed  i
          relativi compensi. 
              2. - 3. (Omissis).».