Art. 23 
 
                Interventi per assicurare le funzioni 
                       degli enti territoriali 
 
  1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole:  «di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni  e
150 milioni di euro in favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per 250  milioni  di  euro  in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province», sono sostituite dalle  parole:  «per
1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di  euro
in favore delle citta' metropolitane e delle province». 
  2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle  Regioni  e  delle
Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260  milioni  di
euro per l'anno 2021 a favore delle  Regioni  a  statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le risorse di cui al primo periodo  sono  ripartite  tra  le
Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata  dal
tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, in relazione alla  situazione  di  emergenza  e  tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo  Stato  a  ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione
di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione
del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari  a  1.260
milioni  ((  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 42. )) 
  ((  3-bis.  Al  fine  di  sostenere  e  accelerare  l'attivita'  di
concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti  pubblici
da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli  altri
enti  pubblici,  con  particolare  riguardo  alla   redazione   delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti  i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, e'  autorizzata
la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  882  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 
              1.- 821 Omissis» 
              822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti
          locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          ulteriormente incrementato di 1.500  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di  euro  in  favore  dei
          comuni e  150  milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'
          metropolitane e delle province. L'incremento del  fondo  di
          cui al primo periodo e' ripartito, per 200 milioni di  euro
          in favore dei comuni e per 20 milioni  di  euro  in  favore
          delle citta' metropolitane e delle  province,  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  28
          febbraio  2021,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di  criteri  e
          modalita' che tengano conto dei lavori del  tavolo  di  cui
          all'articolo 106, comma  2,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, e, per 1.150 milioni di euro in  favore
          dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle citta'
          metropolitane e delle province, con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto
          dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106,
          comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  77  del  2020,  e   delle
          risultanze della certificazione  per  l'anno  2020  di  cui
          all'articolo 39, comma 2,  del  decreto-legge  n.  104  del
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del
          2020. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 111, comma 1  e  2,
          del citato  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
          Regioni  e  delle  Province  autonome).  - 1.  Al  fine  di
          garantire alle regioni e  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  il  ristoro  della  perdita  di  gettito  connessa
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al  netto  delle
          minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
          Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
          spese, e in attuazione degli accordi  sanciti  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in  data
          20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo  con  una
          dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
          1.700 milioni di euro a  favore  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
          in Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
          al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
          netto delle minori spese valutata  dal  tavolo  di  cui  al
          comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
          conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a
          ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          Covid-19 con riferimento alla tenuta  delle  entrate  delle
          Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
          spesa, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legge, e' istituito  un  tavolo
          tecnico presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
          Ministro degli affari regionali, da quattro  rappresentanti
          della Conferenza delle regioni e province autonome, di  cui
          uno  in  rappresentanza  delle  Autonomie  speciali  e  dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza  COVID-19,  con  riferimento  alla  possibile
          perdita di gettito relativa  alle  entrate  regionali,  non
          compensata da meccanismi automatici. Il tavolo  si  avvale,
          senza nuovi o maggiori oneri, del  supporto  tecnico  della
          SOSE  -  Soluzioni  per  il  Sistema  Economico  S.p.A.  Ai
          componenti del tavolo non  spettano  compensi,  gettoni  di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  823  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «823. Le risorse del fondo di cui al  comma  822  del
          presente  articolo  e  del  fondo  per  l'esercizio   delle
          funzioni delle regioni e delle  province  autonome  di  cui
          all'articolo 111, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020,  n.  77,  sono  vincolate  alla  finalita'  di
          ristorare, nel biennio 2020-2021,  la  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19.  Le
          risorse non  utilizzate  alla  fine  di  ciascun  esercizio
          confluiscono  nella  quota  vincolata  del   risultato   di
          amministrazione e non possono essere  svincolate  ai  sensi
          dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti  previsti
          dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  58  dell'articolo  1
          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
                «58. Alla Cassa  depositi  e  prestiti,  sulle  somme
          apportate, e' riconosciuto un tasso di  interesse  pari  al
          tasso del conto corrente intrattenuto dalla  Cassa  con  la
          Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico
          del bilancio dello Stato. Agli oneri  di  cui  al  presente
          articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire
          25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999  al  2002,  si
          provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i  medesimi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
          tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.» 
                - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della  legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.