(( Art. 23 - bis 
 
Contributi ai comuni che individuano sedi  alternative  agli  edifici
  scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali 
 
  1.  In  considerazione   del   differimento   delle   consultazioni
elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo  2021,
n. 25, nonche' del permanere del quadro epidemiologico  da  COVID-19,
al fine di ridurre i disagi per l'attivita' didattica,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   finalizzato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni  che  entro  il  15
luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici  scolastici  da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali  in  occasione  delle
predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai
sensi  del  presente  comma  devono  avere  i  requisiti  previsti  a
legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali. 
  2. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al
comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo  di  cui
al comma 1, con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 maggio  2021,  n.  58  recante
          «Disposizioni urgenti per il differimento di  consultazioni
          elettorali, nonche' per la semplificazione dei procedimenti
          elettorali  e  per  la  continuita'   di   gestione   delle
          universita'  e  delle  istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  per  l'anno  2021»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          8 marzo 2021, n. 57. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Articolo 8  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali  e  Conferenza  unificata).  -  1.   La   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province, dei comuni e delle comunita'  montane,  con
          la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.