(( Art. 23 - ter 
 
        Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi 
 
  1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi
particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia  di  COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base
di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano  misure
per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i  requisiti  per  l'assegnazione  e  le  modalita'  di
erogazione delle risorse del fondo di cui  al  comma  1,  sulla  base
della qualita' dei progetti presentati. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.