(( Art. 23 - ter Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi 1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base della qualita' dei progetti presentati. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.