Art. 24 
 
          Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni 
               e Province autonome nell'esercizio 2020 
 
  1. Nello stato di previsione del (( Ministero dell'economia e delle
finanze )) e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di
1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al  rimborso
delle spese sostenute dalle Regioni  e  Province  autonome  nell'anno
2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e  altri
beni sanitari (( inerenti all'emergenza )). Ai relativi oneri pari  a
1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto
l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore  delle  Regioni  e
delle Province autonome, secondo modalita' individuate  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  tenuto  conto  delle  spese
effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome. 
  3.  Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   provvede
all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni  e  Province  autonome  a
valere sul fondo di cui al comma 1  concorrono  alla  valutazione  ((
dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 )) dei rispettivi servizi
sanitari.