(( Art. 24 - bis 
 
Disposizioni  urgenti  in   materia   di   prestazioni   dei   medici
  convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza 
 
  1. Al fine di tutelare il  servizio  sanitario  e  di  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2, le somme corrisposte al  personale  medico  convenzionato
addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020,  a
seguito di prestazioni  lavorative  rese  in  esecuzione  di  accordi
collettivi nazionali di lavoro o integrativi  regionali  regolarmente
sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa
grave. ))