Art. 25 
 
(( Fondo  per  il  ristoro  ai  comuni  per  la  mancata  riscossione
  dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi )) 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro  per
l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (( e  alla  legge  della  provincia
autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, )) nonche'  del  contributo
di soggiorno di cui  all'articolo  14,  comma  16,  lettera  e),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  conseguenza  dell'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19. 
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
«La dichiarazione di cui al  periodo  precedente,  relativa  all'anno
d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla  dichiarazione
relativa all'anno d'imposta 2021». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale): 
                «Articolo 4 (Imposta di soggiorno).  -  1.  I  comuni
          capoluogo di provincia,  le  unioni  di  comuni  nonche'  i
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche  o  citta'   d'arte   possono   istituire,   con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
              1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che,  in  base
          all'ultima rilevazione  resa  disponibile  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione di dati statistici, abbiano  avuto  presenze
          turistiche in numero venti volte  superiore  a  quello  dei
          residenti, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere  applicata   fino   all'importo   massimo   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  predetti  comuni  sono
          individuati con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              1-ter.  Il  gestore  della   struttura   ricettiva   e'
          responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
          al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
          nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
          dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
          telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          in cui si e' verificato il presupposto impositivo,  secondo
          le   modalita'   approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione.   Per    l'omessa    o    infedele
          presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
          si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   del
          pagamento  di  una  somma  dal  100  al   200   per   cento
          dell'importo dovuto. Per  l'omesso,  ritardato  o  parziale
          versamento dell'imposta di soggiorno e  del  contributo  di
          soggiorno si applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n. 471. 
              2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
              3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
              3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.446,   e   successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471,  e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il
          contributo di sbarco non e' dovuto dai  soggetti  residenti
          nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli  studenti  pendolari,
          nonche' dai componenti dei nuclei  familiari  dei  soggetti
          che risultino aver pagato l'imposta municipale propria  nel
          medesimo comune e  che  sono  parificati  ai  residenti.  I
          comuni  possono   prevedere   nel   regolamento   modalita'
          applicative del contributo nonche'  eventuali  esenzioni  e
          riduzioni per particolari  fattispecie  o  per  determinati
          periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del
          contributo fino ad un massimo di  euro  5  in  relazione  a
          determinati periodi di tempo.  I  comuni  possono  altresi'
          prevedere un contributo fino ad un massimo  di  euro  5  in
          relazione  all'accesso  a  zone  disciplinate  nella   loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori.» 
              - La legge  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  16
          maggio 2012 n.  9  recante  «Finanziamento  in  materia  di
          turismo» e' pubblicata nel bollettino  ufficiale  regionale
          29 maggio 2012, n. 22. 
              - Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 14 del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Articolo 14 (Patto di stabilita'  interno  ed  altre
          disposizioni sugli  enti  territoriali).  -  1.  -  15-ter.
          Omissis 
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
          trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
          e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
          della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
          determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
          enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
          le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
                a) conformazione dei servizi resi dal Comune a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza; 
                b) adozione di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
                c) razionalizzazione delle partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
                d) riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
          approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
          propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
          riconosciuti per gli amministratori; 
                e) introduzione  di  un  contributo  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          della citta', da applicare secondo criteri  di  gradualita'
          in proporzione alla loro classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
                f) contributo straordinario nella misura massima  del
          66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente; 
                f-bis)   maggiorazione   della   tariffa    di    cui
          all'articolo  62,  comma  2,  lettera   d),   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale  che  il
          limite del 25 per cento ivi indicato possa  essere  elevato
          sino al 50 per cento; 
                g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
                h) utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1-ter  dell'articolo  4
          del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  Fiscale   Municipale),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 4 (Imposta di soggiorno).  -  1.  -  1-bis.
          Omissis 
              1-ter.  Il  gestore  della   struttura   ricettiva   e'
          responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui
          al  comma  1  e  del  contributo  di   soggiorno   di   cui
          all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della  dichiarazione,
          nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge  e
          dal regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata  cumulativamente  ed   esclusivamente   in   via
          telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          in cui si e' verificato il presupposto impositivo,  secondo
          le   modalita'   approvate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   da   emanare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. La dichiarazione di cui  al  periodo
          precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve  essere
          presentata unitamente alla dichiarazione relativa  all'anno
          d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della
          dichiarazione da  parte  del  responsabile  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento  di  una
          somma dal 100 al 200 per  cento  dell'importo  dovuto.  Per
          l'omesso, ritardato o parziale versamento  dell'imposta  di
          soggiorno e del  contributo  di  soggiorno  si  applica  la
          sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              Omissis.»