Art. 26 
 
Fondo per il  sostegno  delle  attivita'  economiche  particolarmente
  colpite dall'emergenza epidemiologica  ((  e  disposizioni  per  la
  tutela della ceramica artistica e di qualita' )) 
 
  1. Per l'anno 2021 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di (( 220 milioni di
euro )) da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di  Trento
e  Bolzano  da  destinare  al  sostegno  delle  categorie  economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,  ivi  incluse  le
imprese esercenti attivita' commerciale o  di  ristorazione  operanti
nei centri storici, (( le imprese esercenti  trasporto  turistico  di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, )) e le imprese operanti nel settore dei  matrimoni  e  degli
eventi privati. Il riparto del fondo fra le  Regioni  e  le  Province
autonome e' effettuato, sulla base  della  proposta  formulata  dalle
Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. (( Una quota del fondo  di  cui  al
primo periodo, non inferiore a 20 milioni di  euro,  e'  destinata  a
sostenere  le  imprese  esercenti  trasporto  turistico  di   persone
mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede, quanto a 200 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 41 del presente decreto. 
  1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «2 milioni di  euro  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2021». 
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 11 agosto 2003, n. 218  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  52-ter
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo 52-ter (Disposizioni per  la  tutela  della
          ceramica artistica e di qualita'). - 1. Al fine di mitigare
          gli  effetti  economici  derivanti  dalla  diffusione   del
          contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e
          tradizionale  e  della  ceramica  di  qualita'  nonche'  di
          promuovere   la   tutela   e   la    conservazione    delle
          caratteristiche  tecniche  e  produttive  delle  produzioni
          ceramiche e' disposto  il  rifinanziamento  della  legge  9
          luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di  4  milioni  di
          euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione  e  alla
          realizzazione di progetti finalizzati al  sostegno  e  alla
          valorizzazione   dell'attivita'   ceramica   artistica    e
          tradizionale. Alla  valutazione  dei  progetti  di  cui  al
          presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico  di
          cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. 
                Omissis.»