(( Art. 26 - bis 
 
              Concessioni di posteggio per l'esercizio 
                   del commercio su aree pubbliche 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  e  il
sostegno del settore  nel  quadro  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche si applica il termine finale  di  cui  all'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  conseguentemente
le  stesse  conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta   giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza,
anche in deroga al termine previsto nel titolo  concessorio  e  ferma
restando l'eventuale maggior durata prevista. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo 103
          del decreto-legge 17 marzo  2020  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo   103   (Sospensione   dei   termini    nei
          procedimenti   amministrativi   ed   effetti   degli   atti
          amministrativi in scadenza). - 1. - Omissis 
              2.   Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi,
          concessioni, autorizzazioni  e  atti  abilitativi  comunque
          denominati, compresi i termini di inizio e  di  ultimazione
          dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020  e  la  data  della
          dichiarazione  di  cessazione  dello  stato  di   emergenza
          epidemiologica da COVID-19, conservano  la  loro  validita'
          per i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di
          cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
          al periodo precedente si applica  anche  alle  segnalazioni
          certificate  di   inizio   attivita',   alle   segnalazioni
          certificate  di  agibilita',  nonche'  alle  autorizzazioni
          paesaggistiche e alle  autorizzazioni  ambientali  comunque
          denominate. Il medesimo termine si applica anche al  ritiro
          dei  titoli   abilitativi   edilizi   comunque   denominati
          rilasciati fino  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello
          stato di emergenza. 
              3. - 5. Omissis 
              6. L'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  degli
          immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31
          dicembre 2020. 
              Omissis.»