Art. 27 
 
Revisione del riparto del contributo di  cui  all'articolo  32-quater
  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a  statuto  ordinario
un contributo di 110 milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle
categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19, ripartito  secondo  gli  importi  indicati  nella  seguente
tabella. 
 
Tabella 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                                   ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32-quater  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 32-quater (Contributo in favore delle regioni
          a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette
          a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19). - 1.
          Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica  a  carico
          di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo
          1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, e' assegnato  alle  regioni  a  statuto  ordinario  un
          contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito
          secondo la tabella  A,  destinato  al  finanziamento  delle
          quote capitale dei debiti finanziari in scadenza  nell'anno
          2020. Il contributo non concorre  alla  determinazione  del
          saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate
          sono  destinate  al  ristoro  delle  categorie  soggette  a
          restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da  COVID-19   o
          riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi
          non  siano  assegnati  entro  il  31  dicembre   2020.   Le
          variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse
          trasferite dal bilancio dello Stato connesse  all'emergenza
          da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino  al
          31 dicembre 2020 con delibera  della  giunta.  Ai  relativi
          oneri, pari a 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  in
          termini di saldo netto da finanziare e  a  250  milioni  di
          euro  per  l'anno  2021  in   termini   di   fabbisogno   e
          indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a statuto
          ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al
          ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione
          all'emergenza da COVID-19, ripartito  secondo  gli  importi
          indicati nella seguente tabella. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110  milioni
          di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo  34,
          comma 6, del presente decreto.»