Art. 28 
 
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato  per  l'  ((
                      emergenza da COVID-19 )) 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Fino  alla  cessazione  dello   stato   di   emergenza
nazionale, in  ragione  delle  straordinarie  condizioni  determinate
dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati  puo'
essere rateizzato fino ad un massimo di  ventiquattro  rate  mensili,
comprensive degli interessi. 
      1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea»; )) 
    a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2,  le  parole:  «800.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»; 
    b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito: 
      «3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  270.000  euro
per  ciascuna  impresa   operante   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna  impresa  operante  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'
essere concesso sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,  agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme come  anticipi  rimborsabili,
garanzie, prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
nominale totale di tali misure non superi  il  massimale  di  270.000
euro o 225.000 euro per impresa; tutti  i  valori  utilizzati  devono
essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»; 
    c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
      «7-quater. Le misure  concesse  ai  sensi  della  Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final  -  "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni,  sotto
forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri  strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto,  come
le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il  31  dicembre
2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione  3.1  della
suddetta Comunicazione.»; 
    f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato; 
    i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni
salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per  i  dipendenti
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione
o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla  pandemia  di
COVID-19 (( o per  i  lavoratori  ))  autonomi  sulle  cui  attivita'
commerciali la pandemia di COVID-19 (( ha inciso negativamente )),  e
a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in
modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per
il quale e' concesso l'aiuto ((, o a condizione )) che il  lavoratore
autonomo continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale  per
tutto  il  periodo  per  il  quale  e'  concesso   ((   l'aiuto   )).
L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento  dei  salari  puo'
essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»; 
    j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito: 
      «5. La sovvenzione mensile per  il  pagamento  dei  salari  non
supera l'80  %  della  retribuzione  mensile  lorda  ((,  compresi  i
contributi )) previdenziali a carico del ((  datore  di  lavoro,  del
personale beneficiario,  o  ))  l'80  %  del  reddito  mensile  medio
equivalente al salario (( del lavoratore autonomo» )); 
    k) all'articolo 60-bis, al  comma  2,  la  lettera  a)  e'  cosi'
sostituita: 
      «a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre  2021  e  copre  i
costi fissi non coperti sostenuti nel  periodo  compreso  tra  il  1°
marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»; 
    l) all'articolo 60-bis, al comma 5,  le  parole:  «3  milioni  di
euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni
di euro»; 
    m) all'articolo 61, comma 2, le  parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2021»,  nonche',  dopo  le
parole  «all'annualita'  2020»,   sono   aggiunte   le   parole:   «e
all'annualita' 2021». 
  (( 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, le parole da: «dei limiti» fino a:  «de  minimis»  sono
sostituite dalle seguenti: «della normativa europea in tema di  aiuti
di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 53,  54,  55,  56,
          57, 60, 60-bis e 61  del  citato  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 53 (Deroga al  divieto  di  concessione  di
          aiuti di Stato a imprese beneficiarie  di  aiuti  di  Stato
          illegali non rimborsati). - 1. In deroga  all'articolo  46,
          comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai
          soggetti beneficiari di aiuti non  rimborsati,  di  cui  e'
          obbligatorio il recupero in  esecuzione  di  una  decisione
          della Commissione  europea,  di  ricevere  nuovi  aiuti,  i
          suddetti   soggetti,   in   ragione   delle   straordinarie
          condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19,  accedono
          agli aiuti previsti da atti  legislativi  o  amministrativi
          adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai
          sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione
          europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo
          per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale  emergenza   del   COVID-19»,   e   successive
          modificazioni,  al  netto   dell'importo   dovuto   e   non
          rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino  alla
          data dell'erogazione. 
              1-bis. Fino alla cessazione dello  stato  di  emergenza
          nazionale,  in  ragione  delle   straordinarie   condizioni
          determinate  dall'epidemia  di  COVID-19,  l'importo  degli
          aiuti non rimborsati puo'  essere  rateizzato  fino  ad  un
          massimo di ventiquattro  rate  mensili,  comprensive  degli
          interessi. 
              1-ter. L'efficacia della disposizione di cui  al  comma
          1-bis e' subordinata all'autorizzazione  della  Commissione
          europea  ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.» 
                «Articolo  54  (Aiuti  sotto  forma  di   sovvenzioni
          dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni  fiscali).  -
          1. Le Regioni,  le  Province  autonome,  anche  promuovendo
          eventuali azioni di coordinamento  in  sede  di  Conferenza
          delle Regioni e delle Province  autonome,  gli  altri  enti
          territoriali,  le  Camere  di  commercio  possono  adottare
          misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,  ai  sensi
          della sezione 3.1  della  Comunicazione  della  Commissione
          europea C (2020) 1863 final -  "Quadro  temporaneo  per  le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche
          e integrazioni, nei limiti e alle condizioni  di  cui  alla
          medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino  a  un
          importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi
          limiti per le imprese di cui al comma 3. 
              2.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  sotto   forma   di
          sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento  o
          in altre  forme,  quali  anticipi  rimborsabili,  garanzie,
          prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
          nominale totale di tali misure  rimanga  al  di  sotto  del
          massimale di 1,8 milioni  di  euro  per  impresa;  tutti  i
          valori utilizzati  devono  essere  al  lordo  di  qualsiasi
          imposta o altro onere. 
              3. Gli aiuti non possono superare l'importo di  270.000
          euro per ciascuna impresa operante nel settore della  pesca
          e dell'acquacoltura o 225.000  euro  per  ciascuna  impresa
          operante nel settore della produzione primaria di  prodotti
          agricoli; l'aiuto  puo'  essere  concesso  sotto  forma  di
          sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento  o
          in  altre  forme  come  anticipi  rimborsabili,   garanzie,
          prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
          nominale totale di tali misure non superi il  massimale  di
          270.000 euro o 225.000 euro per  impresa;  tutti  i  valori
          utilizzati devono essere al lordo di  qualsiasi  imposta  o
          altro onere. 
              4. Gli  aiuti  alle  imprese  attive  nella  produzione
          primaria di prodotti agricoli  non  devono  essere  fissati
          sulla base  del  prezzo  o  della  quantita'  dei  prodotti
          immessi sul mercato. 
              5.  Gli  aiuti  concessi  ad  imprese  operanti   nella
          trasformazione e commercializzazione di  prodotti  agricoli
          devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto
          22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1. 
              6. Gli aiuti alle  imprese  attive  nel  settore  della
          pesca e  dell'acquacoltura  non  riguardano  nessuna  delle
          categorie di aiuti di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,
          lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014  della
          Commissione. 
              7. Nel caso in cui un'impresa  sia  attiva  in  diversi
          settori  a  cui  si  applicano  importi  massimi   diversi,
          conformemente  al  comma  2  e  al  comma  3,  deve  essere
          assicurato  con  mezzi  adeguati,  quali   la   separazione
          contabile,  che  per  ciascuna  di   tali   attivita'   sia
          rispettato il massimale pertinente e che in totale non  sia
          superato l'importo massimo ammesso. 
              7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai
          sensi del presente  articolo  e  rimborsati  prima  del  31
          dicembre 2021 non sono presi in  considerazione  quando  si
          verifica che il massimale applicabile non e' superato. 
              7-ter.  Se  l'aiuto  e'   concesso   sotto   forma   di
          agevolazioni fiscali, la passivita'  fiscale  in  relazione
          alla quale e' concessa  l'agevolazione  deve  essere  sorta
          entro il 31  dicembre  2021  o  entro  la  successiva  data
          fissata dalla Commissione  europea  in  sede  di  eventuale
          modifica della comunicazione della  Commissione  europea  C
          (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
          di Stato a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
          del  COVID-19",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. 
              7-quater.   Le   misure   concesse   ai   sensi   della
          Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
          - "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          e successive  modifiche  e  integrazioni,  sotto  forma  di
          anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti
          rimborsabili possono essere convertite in  altre  forme  di
          aiuto, come le sovvenzioni, purche' la conversione  avvenga
          entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le  condizioni
          di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.» 
              «Articolo  55  (Aiuti  sotto  forma  di  garanzie   sui
          prestiti alle  imprese).  -  1.  Le  Regioni,  le  Province
          autonome,   anche   promuovendo   eventuali    azioni    di
          coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
          Province autonome, gli altri enti territoriali,  le  Camere
          di commercio possono adottare misure  di  aiuto,  a  valere
          sulle proprie risorse, ai sensi  della  sezione  3.2  della
          Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863  final
          - "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          e successive modifiche e integrazioni, nei limiti  ed  alle
          condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione  ed   al
          presente articolo. 
              2.  Le  garanzie  riguardano  sia  prestiti   per   gli
          investimenti sia prestiti per il capitale  di  esercizio  e
          sono concesse a favore delle  imprese  in  modo  diretto  o
          attraverso banche o altri soggetti abilitati  all'esercizio
          del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui
          alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al  comma
          1. 
              3. Per  ciascun  prestito  i  premi  di  garanzia  sono
          fissati a un livello minimo, che  aumenta  progressivamente
          all'aumentare della durata  del  prestito  garantito,  come
          indicato nella tabella di cui  al  punto  25,  lettera  a),
          della Comunicazione di cui al comma 1. 
              4. L'importo totale dei prestiti per  beneficiario  non
          deve superare i limiti indicati al punto  25,  lettera  d),
          paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1. 
              5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di
          sei anni e la garanzia pubblica  rispetta  i  limiti  e  le
          condizioni  indicati  nel  punto  25,  lettera  f),   della
          Comunicazione di cui al comma 1. 
              6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni  altro
          aiuto concesso dagli stessi enti di cui al  comma  1  o  da
          qualsiasi altro ente, ai  sensi  della  sezione  3.2  della
          Comunicazione  di  cui  al  comma  1,  non  possono  essere
          cumulati con nessun altro aiuto  concesso  ai  sensi  della
          sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al
          comma 1 o da qualsiasi altro  ente  sotto  forma  di  tassi
          d'interesse  agevolati  per  i  prestiti,  per  lo   stesso
          prestito  sottostante.  I  predetti  aiuti  possono  essere
          cumulati per prestiti differenti se  l'importo  complessivo
          dei prestiti per beneficiario  soggetti  ad  un  regime  di
          aiuto istituito ai sensi  della  Comunicazione  di  cui  al
          comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente
          articolo o all'articolo 56, comma 5. Un  beneficiario  puo'
          avvalersi di piu' aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2
          della Comunicazione di  cui  al  comma  1,  se  l'ammontare
          complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto  non  supera  le
          soglie di cui al comma 4. 
              7. Le garanzie di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano a prestiti preesistenti,  salva  l'ipotesi  nella
          quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza
          dei prestiti esistenti per le PMI, come definite  ai  sensi
          della  Raccomandazione  della  Commissione  relativa   alla
          definizione delle microimprese,  piccole  e  medie  imprese
          C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
          addebitata  alcuna  commissione  di  garanzia.   Gli   enti
          creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella  misura
          piu' ampia possibile, trasferire ai  beneficiari  finali  i
          vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi  di  interesse
          agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario  dovra'
          essere in grado di dimostrare l'esistenza di un  meccanismo
          volto a garantire che i vantaggi  siano  trasferiti,  nella
          misura piu' ampia possibile, ai beneficiari  finali,  sotto
          forma  di  maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore
          rischiosita' dei portafogli, minori requisiti in materia di
          garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.
          Quando  sussiste  l'obbligo  giuridico  di   prorogare   la
          scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non puo'  essere
          addebitata alcuna commissione di garanzia" 
              8. Le garanzie  sono  concesse  entro  il  31  dicembre
          2021.» 
                «Articolo 56 (Aiuti sotto forma di tassi  d'interesse
          agevolati per i prestiti alle imprese). - 1. Le Regioni, le
          Province autonome, anche promuovendo  eventuali  azioni  di
          coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
          Province autonome, gli altri enti territoriali,  le  Camere
          di commercio possono adottare misure  di  aiuto,  a  valere
          sulle proprie risorse, ai sensi  della  sezione  3.3  della
          Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863  final
          - "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          e successive modifiche e integrazioni, nei limiti  ed  alle
          condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente
          articolo. 
              2.  Gli  aiuti  riguardano  i  prestiti  sia   per   il
          fabbisogno per gli investimenti  sia  per  il  capitale  di
          esercizio e sono concessi a favore delle  imprese  in  modo
          diretto o attraverso  banche  o  altri  soggetti  abilitati
          all'esercizio del credito in  Italia,  nel  rispetto  delle
          condizioni  di  cui  alle   sezioni   3.3   e   3.4   della
          Comunicazione di cui al comma 1. 
              3. I contratti di finanziamento sono firmati  entro  il
          31 dicembre 2021 e sono limitati ad un massimo di sei anni. 
              4. I prestiti possono essere concessi  a  un  tasso  di
          interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti
          base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i  margini
          per il rischio di credito indicati  nella  tabella  di  cui
          alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui  al
          comma 1. In ogni caso, tale tasso  di  interesse  agevolato
          non puo' essere inferiore a 10 punti base annui. 
              5. L'importo totale dei prestiti per  beneficiario  non
          deve superare i limiti indicati al punto  27,  lettera  d),
          paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1. 
              6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni  altro
          aiuto concesso dagli stessi enti di cui al  comma  1  o  da
          qualsiasi altro ente  ai  sensi  della  sezione  3.3  della
          Comunicazione  di  cui  al  comma  1,  non  possono  essere
          cumulati con nessun altro aiuto  concesso  ai  sensi  della
          sezione 3.2 dagli stessi enti  di  cui  al  comma  1  o  da
          qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui  prestiti,
          per  lo  stesso  prestito  sottostante.  I  predetti  aiuti
          possono  essere  cumulati  per   prestiti   differenti   se
          l'importo  complessivo  dei   prestiti   per   beneficiario
          soggetti ad un regime di aiuto  istituito  ai  sensi  della
          Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui
          al comma 5 del presente articolo o all'articolo  55,  comma
          4. Un beneficiario puo'  avvalersi  in  parallelo  di  piu'
          aiuti  concessi  ai   sensi   della   sezione   3.3   della
          Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo
          dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di  cui
          al comma 5 del presente articolo. 
              7. Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano a prestiti preesistenti,  salva  l'ipotesi  nella
          quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza
          dei prestiti esistenti per le PMI, come definite  ai  sensi
          della  Raccomandazione  della  Commissione  relativa   alla
          definizione delle microimprese,  piccole  e  medie  imprese
          C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
          addebitata  alcuna  commissione  di  garanzia.   Gli   enti
          creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella  misura
          piu' ampia possibile, trasferire ai  beneficiari  finali  i
          vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi  di  interesse
          agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario  dovra'
          essere in grado di dimostrare l'esistenza di un  meccanismo
          volto a garantire che i vantaggi  siano  trasferiti,  nella
          misura piu' ampia possibile, ai beneficiari  finali,  sotto
          forma  di  maggiori  volumi  di   finanziamento,   maggiore
          rischiosita' dei portafogli, minori requisiti in materia di
          garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.
          Quando  sussiste  l'obbligo  giuridico  di   prorogare   la
          scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non puo'  essere
          addebitata alcuna commissione di garanzia.» 
              «Articolo 57 (Aiuti alle imprese per la  ricerca  e  lo
          sviluppo in materia di  COVID-19).  -  1.  Le  Regioni,  le
          Province autonome, anche promuovendo  eventuali  azioni  di
          coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle
          Province autonome, gli altri enti territoriali,  le  Camere
          di commercio possono adottare misure  di  aiuto,  a  valere
          sulle proprie risorse, ai sensi  della  sezione  3.6  della
          Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final
          - "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
          e successive modifiche e integrazioni, nei limiti  ed  alle
          condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione  ed   al
          presente articolo. 
              2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire  regimi
          di aiuto a favore di progetti  di  ricerca  e  sviluppo  in
          materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. 
              3. Gli aiuti sono concessi sotto forma  di  sovvenzioni
          dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali,  nel
          rispetto delle condizioni di cui  alla  sezione  3.6  della
          Comunicazione di cui al comma 1. 
              4. I costi ammissibili sono quelli  definiti  al  punto
          35, lettere b) e c) della sezione 3.6  della  Comunicazione
          di cui al  comma  1.  L'intensita'  di  aiuto  per  ciascun
          beneficiario rientra  nei  limiti  imposti  dal  punto  35,
          lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1. 
              5. (abrogato). 
              6. Gli aiuti di cui al presente articolo,  concessi  ai
          sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma
          1, quelli concessi ai sensi  della  sezione  3.7  e  quelli
          concessi  ai  sensi  della   sezione   3.8   della   stessa
          Comunicazione, non possono essere  cumulati  tra  loro,  se
          l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di
          cui al presente articolo possono  invece  essere  combinati
          con il sostegno proveniente da altre fonti per  gli  stessi
          costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non
          superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto
          35 della Comunicazione di cui al comma 1. 
              7. Il beneficiario dell'aiuto si  impegna  a  concedere
          licenze  non  esclusive  a  condizioni   di   mercato   non
          discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.» 
              «Articolo 60 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni  per  il
          pagamento  dei  salari  dei  dipendenti   per   evitare   i
          licenziamenti durante la pandemia di  COVID-19).  -  1.  Le
          Regioni, le Province autonome, anche promuovendo  eventuali
          azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni
          e delle Province autonome, gli altri enti territoriali,  le
          Camere di commercio possono adottare  misure  di  aiuto,  a
          valere sulle proprie risorse, ai sensi della  sezione  3.10
          della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
          final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
          a  sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del
          COVID-19" e successive modifiche e integrazioni nei  limiti
          e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed  al
          presente articolo. 
              2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono  concessi
          al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese  le
          quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi
          i lavoratori  autonomi,  e  sono  destinati  ad  evitare  i
          licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 
              3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono  concessi
          sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati
          settori   o   regioni   o   di   determinate    dimensioni,
          particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19. 
              4. Gli aiuti  individuali  nell'ambito  del  regime  di
          sovvenzioni salariali sono concessi entro  il  31  dicembre
          2021, per  i  dipendenti  che  altrimenti  sarebbero  stati
          licenziati a seguito della sospensione  o  della  riduzione
          delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di  COVID-19
          o per i lavoratori autonomi sulle cui attivita' commerciali
          la pandemia  di  COVID-19  ha  inciso  negativamente,  e  a
          condizione che il personale che  ne  beneficia  continui  a
          svolgere  in  modo  continuativo   l'attivita'   lavorativa
          durante tutto il periodo per il quale e' concesso l'aiuto o
          a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere
          la pertinente attivita' commerciale per  tutto  il  periodo
          per il quale e'  concesso  l'aiuto.  L'imputabilita'  della
          sovvenzione  per  il  pagamento  dei  salari  puo'   essere
          retrodatata al 1° febbraio 2020. 
              5. La sovvenzione mensile per il pagamento  dei  salari
          non supera l'80% della retribuzione mensile lorda, compresi
          i contributi previdenziali a carico del datore  di  lavoro,
          del personale beneficiario, o  l'80%  del  reddito  mensile
          medio equivalente al salario del lavoratore autonomo. 
              6. La sovvenzione per  il  pagamento  dei  salari  puo'
          essere   combinata   con   altre   misure    di    sostegno
          all'occupazione  generalmente  disponibili   o   selettive,
          purche'   il   sostegno   combinato   non   comporti    una
          sovracompensazione  dei   costi   salariali   relativi   al
          personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento  dei
          salari possono essere inoltre combinate con i  differimenti
          delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi
          previdenziali. 
              7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in
          alcun  caso  consistere  in  trattamenti  di   integrazione
          salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27.» 
                «Articolo 60-bis (Aiuti sotto  forma  di  sostegno  a
          costi fissi non coperti). -  1.  Le  regioni,  le  province
          autonome,   anche   promuovendo   eventuali    azioni    di
          coordinamento in sede di Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome, gli altri enti territoriali e le  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura  possono
          adottare misure di aiuto, a valere sulle  proprie  risorse,
          ai sensi  della  sezione  3.12  della  comunicazione  della
          Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro  temporaneo
          per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20  marzo
          2020, e successive modifiche e integrazioni, nei  limiti  e
          alle condizioni di cui alla  medesima  comunicazione  e  al
          presente articolo. 
              2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti
          di cui al presente articolo sono concessi purche' risultino
          soddisfatte le seguenti condizioni: 
                a) l'aiuto e' concesso entro il 31  dicembre  2021  e
          copre i costi  fissi  non  coperti  sostenuti  nel  periodo
          compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021; 
                b) l'aiuto e' concesso nel  quadro  di  un  regime  a
          favore  di  imprese  che  subiscono,  durante  il   periodo
          ammissibile di cui alla lettera a), un calo  del  fatturato
          di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo  del
          2019. Il periodo di riferimento e'  un  periodo  del  2019,
          indipendentemente dal  fatto  che  il  periodo  ammissibile
          ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021. 
              3. Ai fini del presente articolo, per  costi  fissi  si
          intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di
          produzione;  per  costi  variabili  si   intendono   quelli
          sostenuti in funzione del livello di produzione; per  costi
          fissi non coperti si  intendono  i  costi  fissi  sostenuti
          dalle imprese durante il  periodo  ammissibile  di  cui  al
          comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi  dello
          stesso periodo considerati al netto dei costi  variabili  e
          che non sono coperti da altre  fonti  quali  assicurazioni,
          eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di  sostegno.
          Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto
          economico durante il periodo ammissibile  sono  considerate
          costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono  escluse  dal
          calcolo  delle  perdite  ai  sensi  del   presente   comma.
          L'intensita' di aiuto non puo' superare il 70 per cento dei
          costi fissi non coperti. Per le microimprese e  le  piccole
          imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento  (UE)  n.
          651/2014   della   Commissione,   del   17   giugno   2014,
          l'intensita' di aiuto non puo' superare il 90 per cento dei
          costi fissi non coperti. 
              4.  Gli  aiuti  riconosciuti  ai  sensi  del   presente
          articolo possono  essere  concessi  provvisoriamente  sulla
          base delle perdite previste,  mentre  l'importo  definitivo
          dell'aiuto e' determinato dopo che le  perdite  sono  state
          realizzate,  sulla  base  di  conti  certificati   o,   con
          un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla
          Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto
          che  risulta  erogata  in  eccedenza  rispetto  all'importo
          definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita. 
              5. In ogni caso, l'importo complessivo  dell'aiuto  non
          puo' superare i 10 milioni di  euro  per  impresa.  L'aiuto
          puo' essere concesso sotto forma  di  sovvenzioni  dirette,
          garanzie e prestiti, a condizione che  il  valore  nominale
          totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale  di
          10 milioni di euro per impresa; tutti i  valori  utilizzati
          sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
              6. Gli aiuti concessi per contribuire  ai  costi  fissi
          non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili
          con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 
              7. La  concessione  degli  aiuti  di  cui  al  presente
          articolo e' subordinata  all'adozione  della  decisione  di
          compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea.» 
                «Articolo 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti di
          cui agli  articoli  da  54  a  60-bis  non  possono  essere
          concessi alle imprese che erano  gia'  in  difficolta',  ai
          sensi dell'articolo 2, punto 18  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto  14  del
          regolamento  (UE)   n.   702/2014   della   Commissione   e
          all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE)  n.  1388/2014
          della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. 
              1-bis. In deroga al comma  1  gli  aiuti  di  cui  agli
          articoli da  54  a  60-bis  possono  essere  concessi  alle
          microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014, che risultavano in difficolta'  ai  sensi  del
          medesimo regolamento gia' alla data del 31  dicembre  2019,
          purche' le stesse: 
                a) non siano soggette  a  procedure  concorsuali  per
          insolvenza, oppure 
                b) non abbiano ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio,
          salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa
          abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la  garanzia;
          oppure 
                c)   non    abbiano    ricevuto    aiuti    per    la
          ristrutturazione, salvo che al  momento  della  concessione
          dell'aiuto  non   siano   piu'   soggette   al   piano   di
          ristrutturazione. 
              2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a  60-bis  sono
          concessi entro il 31 dicembre 2021 o  entro  la  successiva
          data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale
          modifica della comunicazione della  Commissione  europea  C
          (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto
          di Stato a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
          del  COVID-19",   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020. Per gli aiuti
          concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di
          concessione dell'aiuto coincide con la  data  in  cui  deve
          essere   presentata   da   parte   del   beneficiario    la
          dichiarazione  fiscale  relativa  all'annualita'   2020   e
          all'annualita' 2021. 
              3. La concessione degli aiuti di cui agli  articoli  da
          54 a 60-bis e' subordinata all'adozione della decisione  di
          compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione
          europea,  ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea  e  al  rispetto  delle
          condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma
          1. 
              4.  Il  Dipartimento  delle  politiche  europee   della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede,  entro  7
          giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
          notificare gli articoli da 54 a 60-bis al fine di  ottenere
          la preventiva autorizzazione della Commissione europea,  ai
          sensi dell'articolo  107  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, per tutte  le  successive  misure  che
          saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il  medesimo
          Dipartimento   provvede   altresi'    alla    registrazione
          esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54
          a 60-bis nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24
          dicembre 2012, n. 234, come  modificato  dall'articolo  64,
          nonche'  nei   registri   aiuti   di   Stato   SIAN-Sistema
          Informativo Agricolo Nazionale  e  SIP  A-Sistema  Italiano
          della Pesca e dell'Acquacoltura. 
              5. Gli enti che adottano  le  misure  e  concedono  gli
          aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori  agricoltura  e
          pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi  inerenti
          al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52
          della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  come  modificato
          dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori  agricoltura  e
          pesca gli enti di  cui  al  primo  periodo  provvedono,  in
          analogia con il presente comma, attraverso  rispettivamente
          i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale  e
          SIPA- Sistema Italiano  della  Pesca  e  dell'Acquacoltura.
          Restano fermi in capo agli enti che adottano  le  misure  e
          agli enti  che  concedono  gli  aiuti  gli  obblighi  e  le
          responsabilita' di monitoraggio e  relazione  di  cui  alla
          sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. 
              6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54  a
          60-bis si applica la disposizione di cui all'articolo 53. 
              7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54  a  60-bis  non
          devono  in  ogni  caso  superare  le  soglie  massime   per
          beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di  ogni
          altro aiuto, da  qualunque  fonte  proveniente,  anche  ove
          concesso da soggetti diversi da quelli di cui  ai  predetti
          articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai
          sensi degli articoli  da  54  a  60-bis  verificano,  anche
          mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva
          aiuti di importo  complessivamente  superiore  alle  soglie
          massime consentite.  Restano  fermi  gli  obblighi  di  cui
          all'articolo 63.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 10  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29   luglio    2014,    n.
          106(Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Disposizioni urgenti  per  riqualificare  e
          migliorare le strutture ricettive  turistico-alberghiere  e
          favorire l'imprenditorialita'  nel  settore  turistico).  -
          1.-2. Omissis 
              3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  ripartito
          in tre quote annuali di pari importo e, in  ogni  caso,  e'
          riconosciuto nel rispetto della normativa europea  in  tema
          di aiuti di Stato, con particolare riguardo al  regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis, e alla comunicazione della Commissione  europea
          del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per  le
          misure  di  aiuto  di  Stato   a   sostegno   dell'economia
          nell'attuale  emergenza   del   COVID-19",   e   successive
          modificazioni.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
          di cui agli articoli 61 e 109, comma  5,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni.  La  prima  quota  del   credito   d'imposta
          relativo alle spese effettuate  nel  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015. 
              Omissis.»