Art. 29 
 
                      Trasporto Pubblico Locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
individuate  con  i  provvedimenti  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di  cui  al
comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di 800 milioni di euro per  l'anno  2021.  Tali  risorse
sono  destinate  a  compensare  la  riduzione  dei  ricavi  tariffari
relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui  all'articolo  200,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  ((  in  via
prioritaria )) nel periodo dal 23 febbraio 2020  ((  al  31  dicembre
2020 e, per la parte restante, )) fino al  termine  dell'applicazione
delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico ((, individuate con i provvedimenti  ))
di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
rispetto alla media  dei  ricavi  tariffari  relativa  ai  passeggeri
registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
assegnate alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   nonche'   alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione  laghi,  le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77  e  con  il  decreto  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo  44  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le  parole:  «30  aprile  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2021». )) 
  4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dai
seguenti: 
      «Tali risorse possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per  le
medesime finalita' di cui  al  citato  articolo  200,  anche  per  il
finanziamento,  nel  limite  di  190  milioni  di  euro,  di  servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato  anche
a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di
trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di  contenimento  e
non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico  locale  ove  i  predetti  servizi  nel
periodo precedente alla diffusione  del  COVID-19  abbiano  avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  in  vigore  all'atto  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della  programmazione  e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle  Regioni,
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  dei  comuni
coerentemente all'esito dello  specifico  procedimento  previsto  dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  la
definizione del piu' idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di  inizio  e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome
e  i  comuni,  nonche'  la  gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, la concessionaria del servizio  ferroviario  Domodossola
confine svizzero e la gestione  governativa  navigazione  laghi,  nei
limiti di 90 milioni  di  euro,  possono  anche  ricorrere,  mediante
apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio,  a  operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su  strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione  e
provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio ferroviario Domodossola confine  svizzero  e  alla  gestione
governativa navigazione laghi». 
  5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «delle  Linee  guida  per  il
trasporto scolastico dedicato» sono  inserite  le  seguenti:  «e  non
finanziabili a  valere  sulle  risorse  ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico locale» e dopo  le  parole  «in  vigore
all'atto dell'emanazione del decreto di cui al  terzo  periodo»  sono
inserite  le  seguenti:  «  ((,   anche   tenuto   conto   ))   della
programmazione e conseguente  erogazione  di  servizi  aggiuntivi  da
parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o
dei  comuni  coerentemente  all'esito  dello  specifico  procedimento
previsto dal  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari  dei  servizi
di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite»; 
    (( a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'  prevedere  il
riconoscimento, in favore degli operatori  economici  affidatari  dei
servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di  mancata  prestazione
dei servizi determinata da  circostanze  sopravvenute  e  consistenti
nell'attuazione delle misure di  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo  e'
determinato avendo riguardo ai costi  fissi  connessi  alla  messa  a
disposizione dei mezzi»; )) 
    b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle  Regioni
e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo   2    (Attuazione    delle    misure    di
          contenimento). - 1. Le misure di cui  all'articolo  1  sono
          adottate  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della
          difesa, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  gli
          altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti
          delle regioni  interessate,  nel  caso  in  cui  riguardino
          esclusivamente una regione  o  alcune  specifiche  regioni,
          ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
          province autonome, nel  caso  in  cui  riguardino  l'intero
          territorio nazionale. I decreti di cui  al  presente  comma
          possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti
          delle regioni  interessate,  nel  caso  in  cui  riguardino
          esclusivamente una regione  o  alcune  specifiche  regioni,
          ovvero del Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e
          delle  province  autonome,  nel  caso  in  cui   riguardino
          l'intero territorio nazionale, sentiti  il  Ministro  della
          salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri
          ministri  competenti  per  materia.   Il   Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  o  un  Ministro  da  lui  delegato
          illustra  preventivamente  alle  Camere  il  contenuto  dei
          provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,  al
          fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse
          formulati; ove cio'  non  sia  possibile,  per  ragioni  di
          urgenza connesse alla  natura  delle  misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
              2. Nelle more dell'adozione dei decreti del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  e  con
          efficacia limitata fino a tale momento, in casi di  estrema
          necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le  misure
          di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal  Ministro
          della salute ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. 
              3. Sono fatti salvi gli effetti  prodotti  e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
              4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto
          i termini per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei
          conti, di cui all'articolo 27,  comma  1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. I provvedimenti emanati in attuazione  del  presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 200
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Articolo 200 (Disposizioni in materia  di  trasporto
          pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore  del
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   di   passeggeri
          sottoposto a obbligo di servizio pubblico a  seguito  degli
          effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
          COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020,  destinato
          a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai
          passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al  31  gennaio
          2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari  relativa  ai
          passeggeri registrata nel medesimo periodo  del  precedente
          biennio. Il Fondo e' destinato, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
          riferimento ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale    dall'attuazione    delle    misure    previste
          dall'articolo 215 del presente decreto. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni  decorrenti
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento della compensazione di cui al comma  1  alle
          imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero, alla gestione  governativa  navigazione  laghi  e
          agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di  servizio
          grosscost.   Tali   criteri,    al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo  conto  dei
          costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
          dagli  ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   dei   costi
          aggiuntivi  sostenuti   in   conseguenza   della   medesima
          emergenza. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 23-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo  44
          del  citato  decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126: 
                «Articolo 44 (Incremento sostegno Trasporto  pubblico
          locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto
          pubblico locale e  regionale  di  passeggeri  sottoposto  a
          obbligo di servizio pubblico e consentire  l'erogazione  di
          servizi di trasporto pubblico locale  in  conformita'  alle
          misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui
          al decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  e  al
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  la
          dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          incrementata di 400 milioni di euro per l'anno  2020.  Tali
          risorse  possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per   le
          medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per
          il finanziamento, nel limite di 300  milioni  di  euro,  di
          servizi  aggiuntivi  di   trasporto   pubblico   locale   e
          regionale,  destinato  anche  a  studenti,  occorrenti  per
          fronteggiare   le   esigenze   di   trasporto   conseguenti
          all'attuazione  delle  misure  di  contenimento   derivanti
          dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli
          utenti e le modalita'  organizzative  per  il  contenimento
          della diffusione  del  COVID-19  in  materia  di  trasporto
          pubblico e delle Linee guida per  il  trasporto  scolastico
          dedicato, ove i predetti  servizi  nel  periodo  precedente
          alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un  riempimento
          superiore all'80 per cento della  capacita',  a  tale  fine
          ricorrendo,  mediante  apposita  convenzione  e   imponendo
          obblighi di servizio, a operatori  economici  esercenti  il
          servizio di trasporto di  passeggeri  su  strada  ai  sensi
          della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari  di
          licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi   o   di
          autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
          conducente. 
              1-bis.  Ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   e'
          autorizzata  all'attivazione  dei  servizi  aggiuntivi   di
          trasporto pubblico locale e regionale di cui  al  comma  1,
          nei  limiti  del  50  per  cento  delle  risorse  ad   essa
          attribuibili  applicando  alla   spesa   di   300   milioni
          autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse  percentuali  di
          ripartizione  previste  dal  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  adottato  in  attuazione
          dell'articolo 200, comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio  2020,  n.  77.  Con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
          definizione dei  criteri  e  delle  quote  da  assegnare  a
          ciascuna regione e provincia autonoma per il  finanziamento
          dei servizi  aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale previsti dal comma 1,  secondo  periodo,  e  alla
          conseguente ripartizione delle  risorse,  anche  attraverso
          compensazioni   tra   gli   enti   stessi,   nonche'   alla
          ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo
          periodo, secondo i medesimi criteri e modalita' di  cui  al
          citato articolo 200 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
          34. 
              2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione
          a ciascuna regione a valere sul fondo di  cui  al  comma  1
          dovesse  risultare  superiore  alla   quota   spettante   a
          conguaglio,   detta   eccedenza   dovra'   essere   versata
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata
          ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  la
          successiva attribuzione alle altre Regioni per le  medesime
          finalita'. 
              3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di
          euro, per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
          114.» 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  92
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  92  (Disposizioni  in  materia  di   trasporto
          marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
          veicoli). - 1.-4. Omissis 
              4-bis.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
          contrasto alla diffusione del virus sui gestori di  servizi
          di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  non  possono
          essere applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,
          anche  laddove  negozialmente  previste,  decurtazioni   di
          corrispettivo, ne'  sanzioni  o  penali  in  ragione  delle
          minori  corse  effettuate  o   delle   minori   percorrenze
          realizzate a decorrere  dal  23  febbraio  2020  fino  alla
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  e,
          comunque, non oltre il 31 luglio 2021. Le disposizioni  del
          presente comma non si applicano  al  trasporto  ferroviario
          passeggeri di lunga percorrenza  e  ai  servizi  ferroviari
          interregionali indivisi. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22-ter  del  citato
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  22-ter   (Disposizioni   in   materia   di
          trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 200, comma 1,
          del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  31  dicembre
          2020" sono sostitute dalle seguenti: "nel  periodo  dal  23
          febbraio 2020 al 31 gennaio 2021". 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del
          fondo   previsto   dall'articolo   200,   comma   1,    del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          incrementata di 390 milioni di euro per l'anno  2021.  Tali
          risorse  possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per   le
          medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per
          il finanziamento, nel limite di 190  milioni  di  euro,  di
          servizi  aggiuntivi  di   trasporto   pubblico   locale   e
          regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno
          2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti
          all'attuazione  delle  misure   di   contenimento   e   non
          finanziabili  a   valere   sulle   risorse   ordinariamente
          destinate ai servizi di trasporto  pubblico  locale  ove  i
          predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del
          COVID-19 abbiano avuto un riempimento  superiore  a  quello
          previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri in vigore all'atto dell'adozione  del  decreto  di
          cui al comma 3 anche tenuto conto  della  programmazione  e
          conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle
          Regioni, delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  o
          dei  comuni   coerentemente   all'esito   dello   specifico
          procedimento previsto dal medesimo decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  per  la  definizione  del  piu'
          idoneo raccordo tra gli orari di  inizio  e  termine  delle
          attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto
          pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
          stabilite.  Per  i  servizi  aggiuntivi,  le  Regioni,   le
          Province  autonome  e  i  comuni,   nonche'   la   gestione
          governativa della ferrovia circumetnea,  la  concessionaria
          del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e  la
          gestione governativa navigazione laghi, nei  limiti  di  90
          milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita
          convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a  operatori
          economici esercenti il servizio di trasporto di  passeggeri
          su strada ai sensi della legge  11  agosto  2003,  n.  218,
          nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio
          di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
          noleggio con conducente. 
              3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni a  far  data
          dal 9 novembre 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si  provvede  alla  definizione  delle
          quote da assegnare a ciascuna regione e provincia  autonoma
          nonche'      alla      gestione      governativa      della
          ferrovia-circumetnea,  alla  concessionaria  del   servizio
          ferroviario Domodossola confine svizzero  e  alla  gestione
          governativa navigazione  laghi  per  il  finanziamento  dei
          servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale
          previsti dal comma 2 nonche' per l'utilizzo  delle  residue
          risorse, tenuto conto delle modalita' e dei criteri di  cui
          al  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, n. 340 dell'11 agosto 2020. 
              4. Agli oneri derivanti dal  comma  2  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 34.» 
              - Si riporta il testo del  comma  816  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   come
          modificato dalla presente legge: 
                  «Art. 1 (Commi 1. - 815). - Omissis 
              816. Al fine  di  consentire  l'erogazione  di  servizi
          aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale  e   regionale,
          destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare  le
          esigenze trasportistiche conseguenti  all'attuazione  delle
          misure di contenimento  derivanti  dall'applicazione  delle
          Linee guida per l'informazione agli utenti e  le  modalita'
          organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19 in materia di trasporto  pubblico  e  delle  Linee
          guida  per  il  trasporto   scolastico   dedicato   e   non
          finanziabili  a   valere   sulle   risorse   ordinariamente
          destinate ai servizi di trasporto pubblico  locale,  ove  i
          predetti  servizi  nel  periodo  precedente   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19  abbiano  avuto  un  riempimento
          superiore a quello previsto dal decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri in vigore  all'atto  dell'emanazione
          del decreto di cui al terzo  periodo,  anche  tenuto  conto
          della programmazione e conseguente  erogazione  di  servizi
          aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito
          dello specifico procedimento previsto dal medesimo  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   per   la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano
          e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un fondo con una dotazione  di  200  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma,  le
          regioni e i comuni, nei  limiti  delle  disponibilita'  del
          fondo di cui al primo  periodo,  possono  anche  ricorrere,
          mediante  apposita  convenzione  e  imponendo  obblighi  di
          servizio, a operatori economici esercenti  il  servizio  di
          trasporto di passeggeri su strada ai sensi della  legge  11
          agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di  licenza  per
          l'esercizio del servizio di taxi o  di  autorizzazione  per
          l'esercizio del servizio di  noleggio  con  conducente.  Le
          convenzioni di cui  al  secondo  periodo  possono  altresi'
          prevedere il  riconoscimento,  in  favore  degli  operatori
          economici  affidatari  dei  servizi   aggiuntivi,   di   un
          indennizzo in  caso  di  mancata  prestazione  dei  servizi
          determinata  da  circostanze  sopravvenute  e   consistenti
          nell'attuazione  delle   misure   di   contenimento   della
          diffusione   del   COVID-19.    Al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, detto indennizzo e' determinato  avendo
          riguardo ai costi fissi connessi alla messa a  disposizione
          dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia
          circumetnea, alla concessionaria del  servizio  ferroviario
          Domodossola confine svizzero e  alla  gestione  governativa
          navigazione laghi le  risorse  di  cui  al  primo  periodo,
          ripartite sulla base dei criteri  stabiliti  ai  sensi  del
          decreto  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  44   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126.
          Eventuali  risorse  residue  possono   essere   utilizzate,
          nell'anno 2021, per  le  finalita'  previste  dall'articolo
          200, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
              Omissis.»