(( Art. 29 - bis Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci 1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonche' la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore puo' essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134(Misure urgenti per la crescita del Paese): «Articolo 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). - 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, si applicano i medesimi sistemi, componenti identita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi in circolazione.»