(( Art. 29 - quater 
 
         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 
 
  1. In considerazione delle difficolta'  operative  determinate  dal
protrarsi della crisi pandemica  da  COVID-19,  all'articolo  13-bis,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro
il 30 aprile 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
luglio 2021». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  13-bis
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   4   dicembre   2017,    n.
          172(Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria  e  per
          esigenze  indifferibili)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 13-bis (Disposizioni in materia di  concessioni
          autostradali). - 1.-3. Omissis 
              4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
          dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  i
          concessionari autostradali delle infrastrutture di  cui  al
          comma  1,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo  parere
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
          convenzione e comunque, con riferimento  all'infrastruttura
          autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 31 luglio 2021 e
          il versamento degli importi dovuti per l'anno  2020  e  per
          gli anni precedenti dal  concessionario  subentrante  della
          predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e'  effettuato
          pe r il 50 per cento entro il  30  giugno  2021  e  per  il
          restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022.  I  medesimi
          concessionari mantengono  tutti  gli  obblighi  previsti  a
          legislazione vigente. 
              Omissis.»