Art. 30 
 
                      Ulteriori misure urgenti 
                      e disposizioni di proroga 
 
  1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre  2020  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti: « (( 31 dicembre 2021 )) »; 
    b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2021». 
    c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: « ((  330  milioni  ))  di  euro  per
l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite  dalle  parole
«con uno o piu' decreti» e le parole  «entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021». 
  (( 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a),  pari  a  247,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a  82,5  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo  120,  comma  6,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. 
  2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,   le   parole:   «limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»; 
    b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per  gli  anni  2020  e  2021»  e  le  parole:  «del
rendiconto della  gestione  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»; 
    c)  al  comma  2,   le   parole:   «limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»; 
    d) alla rubrica, la parola: «correnti» e' soppressa. )) 
  3. In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  il
termine per la  restituzione  dei  questionari  pubblicati  nell'anno
2021, necessari per il calcolo dei  fabbisogni  standard  degli  Enti
locali di cui all'articolo 5, comma 1, (( lettera c) )), del  decreto
legislativo 26 novembre 2010,  n.  216,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla pubblicazione. 
  4. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito  al  30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo  e'  autorizzato
l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
  (( 4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Con il consenso delle  parti,  in  tali  casi,  il
voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia  di  viaggio,
ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei
casi in cui il pagamento o la  prenotazione  siano  stati  effettuati
dalla stessa». )) 
  5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma
16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le
tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile.  ((  La  scelta
delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238,  comma  10,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata  al
comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa
corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno  2021  la  scelta  deve
essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
)) 
  6. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e'  ripartito  entro
il 30 novembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  dell'istruzione,  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  previa  intesa   in   Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo  conto,  ove  disponibili,
dei costi standard per  la  funzione  "Asili  nido"  approvati  dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo  sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di  potenziamento  dei  posti  di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le  modalita'  di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.». 
  (( 6-bis. Al comma 368 dell'articolo  l  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Gli  enti
locali possono avvalersi della Fondazione di cui al  presente  comma,
per l'adozione di misure a sostegno delle  attivita'  degli  impianti
sportivi comunali connesse  alla  ripartenza  del  settore  sportivo,
nella redazione  di  studi  di  fattibilita'  e  dei  relativi  piani
economico-finanziari   per   la   costruzione,   l'ampliamento,    il
miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al
fine di garantire  il  rispetto  delle  linee  guida  in  termini  di
sicurezza  e  in  particolare  per  la  riduzione  del   rischio   di
trasmissione del contagio epidemiologico.  Per  tali  finalita'  sono
stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per  l'anno
2021». 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari  a  500.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e
b), iscritte sul pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di  15  milioni  di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021». 
  7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni recate dal presente decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle  di  cui  agli
articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37  che  si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023». )) 
  8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  (( 11-bis. In  considerazione  della  situazione  straordinaria  di
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  di
COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente  e  diffusamente
grave  su  tutto  il  territorio  nazionale,  il   termine   di   cui
all'articolo 243-bis, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30  settembre  2021
qualora il previsto termine di novanta giorni scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini  anche  i  comuni  per  i
quali il termine e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' i comuni con facolta'  di  ripresentare  un
nuovo piano che nello  stesso  periodo  abbiano  gia'  presentato  il
piano. 
  11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  11-quater. Per fronteggiare gli  effetti  economici  dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19,  nell'ambito
delle esigenze connesse ai processi di  riorganizzazione  avviati  ai
sensi del presente decreto  ed  al  fine  di  assicurare  l'effettiva
disponibilita' sotto il profilo  logistico  degli  immobili  dismessi
dalla  pubblica   amministrazione,   anche   nella   prospettiva   di
assicurarne l'adeguata redditivita', l'articolo 3, commi 1 e  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' l'articolo l, commi da 616
a 619, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  non  si  applicano,
limitatamente  all'anno  2021,  ai  contratti  di  locazione  passiva
sottoscritti con societa' direttamente o  indirettamente  controllate
dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248. 
  11-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-quater   si
applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai  sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche in  deroga  ad  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso  di  successivo
trasferimento degli immobili a terzi. 
  11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies,
pari a 3,4 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. 
  11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell' articolo 9-ter  del  citato
          decreto-legge 28  ottobre  2020  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9-ter (Individuazione dei soggetti  esenti  dal
          versamento dell'IMU e disposizioni per  il  sostegno  delle
          imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni di cui
          all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,  comma  1,
          lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1,
          del presente  decreto  si  applicano  ai  soggetti  passivi
          dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal
          comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
          160, che siano anche  gestori  delle  attivita'  economiche
          indicate dalle predette disposizioni. 
              2. Al fine di promuovere  la  ripresa  delle  attivita'
          turistiche, danneggiate  dall'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  le  imprese  di  pubblico   esercizio   di   cui
          all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari
          di   concessioni   o    di    autorizzazioni    concernenti
          l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di  quanto
          stabilito   dall'articolo   4,    comma    3-quater,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  gia'
          esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai  sensi
          dell'articolo 181, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021  al
          31  dicembre  2021,  dal  pagamento  del  canone   di   cui
          all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160. 
              3. In considerazione dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, i titolari di  concessioni  o  di  autorizzazioni
          concernenti l'utilizzazione temporanea del  suolo  pubblico
          per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  gia'  esonerati
          dal  1°  marzo  2020  al  15   ottobre   2020,   ai   sensi
          dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del
          2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre
          2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
          837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. 
              4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
          2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione  di
          suolo  pubblico  o  di  ampliamento  delle  superfici  gia'
          concesse sono  presentate  in  via  telematica  all'ufficio
          competente  dell'ente  locale,   con   allegata   la   sola
          planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,  n.  160,  e
          senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
              5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle  misure
          di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far
          data dal 1°  gennaio  2021  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie,  piazze,
          strade e  altri  spazi  aperti  di  interesse  culturale  o
          paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2,  di
          strutture  amovibili,  quali  dehors,  elementi  di  arredo
          urbano,   attrezzature,   pedane,   tavolini,   sedute    e
          ombrelloni,  purche'  funzionali   all'attivita'   di   cui
          all'articolo  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  e'
          subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21  e
          146 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili
          di cui al periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite
          temporale di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  e-bis),
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              6. Per  il  ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti dai commi 2 e 3, e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 330 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali, da adottare entro il 30 giugno 2021.  Nel  caso  in
          cui  ricorra   la   condizione   prevista   dal   comma   3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto e' comunque adottato. (54) (55) 
              7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a  82,5
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto. 
              8.  All'articolo  10,  comma  5,  primo  periodo,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  la  parola:  "adiacenti"  e'   sostituita   dalla
          seguente: "prospicienti"; 
                b)  la  parola:  "particolare"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "eccezionale". 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  120  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  del  citato  articolo  109  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 109 (Utilizzo avanzi per spese di urgenza a
          fronte dell'emergenza COVID-19).  -  1.  In  considerazione
          della situazione di emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
          in deroga alle modalita' di  utilizzo  della  quota  libera
          dell'avanzo di  amministrazione  di  cui  all'articolo  42,
          comma 6, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
          ferme restando le priorita'  relative  alla  copertura  dei
          debiti fuori bilancio e alla salvaguardia  degli  equilibri
          di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari  2020  e
          2021, possono utilizzare la  quota  libera  dell'avanzo  di
          amministrazione per  il  finanziamento  di  spese  correnti
          connesse con l'emergenza in corso. 
              1-bis.  Al  fine  di  anticipare  la  possibilita'   di
          utilizzo della quota libera dell'avanzo di  amministrazione
          in relazione all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  le
          regioni e le Province autonome per gli  anni  2020  e  2021
          possono  utilizzare  la   quota   libera   dell'avanzo   di
          amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da
          parte della Giunta regionale o provinciale  rispettivamente
          del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima  del
          giudizio di parifica delle sezioni regionali  di  controllo
          della Corte dei conti e della successiva  approvazione  del
          rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. 
              1-ter. In sede di approvazione del rendiconto  2019  da
          parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2
          del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono
          autorizzati allo svincolo delle quote di  avanzo  vincolato
          di amministrazione che ciascun ente individua, riferite  ad
          interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
          con  risorse   proprie,   non   gravate   da   obbligazioni
          sottostanti gia' contratte e  con  esclusione  delle  somme
          relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
          delle   prestazioni.   Le   risorse   svincolate,    previa
          comunicazione all'amministrazione statale o  regionale  che
          ha erogato le somme, sono utilizzate da  ciascun  ente  per
          interventi necessari ad  attenuare  la  crisi  del  sistema
          economico derivante dagli effetti diretti e  indiretti  del
          virus  COVID-19.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
          periodi  si  applicano  anche   all'esercizio   2021,   con
          riferimento al rendiconto 2020. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          modalita' di utilizzo della  quota  libera  dell'avanzo  di
          amministrazione di  cui  all'articolo  187,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme  restando
          le priorita'  relative  alla  copertura  dei  debiti  fuori
          bilancio e alla salvaguardia degli equilibri  di  bilancio,
          gli enti locali,  limitatamente  agli  esercizi  finanziari
          2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo
          di amministrazione per il finanziamento di  spese  correnti
          connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo  della  quota
          libera  dell'avanzo  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          autorizzato, anche nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,
          per una percentuale non superiore all'80  per  cento  della
          medesima quota, nel caso in cui  l'organo  esecutivo  abbia
          approvato lo schema  del  rendiconto  di  gestione  2019  e
          l'organo di revisione ne abbia rilasciato la  relazione  ai
          sensi dell'articolo 239, comma 1,  lettera  d),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
          Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio
          di equilibrio di bilancio, gli enti  locali,  limitatamente
          agli esercizi finanziari 2020 e 2021,  possono  utilizzare,
          anche  integralmente,  per  il  finanziamento  delle  spese
          correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi  delle
          concessioni edilizie e delle sanzioni  previste  dal  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta  eccezione  per  le
          sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del  medesimo
          testo unico. 
              2-bis. Per gli esercizi  finanziari  2020  e  2021,  in
          deroga all'articolo 51 del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118: 
                a) le variazioni al bilancio  di  previsione  possono
          essere adottate dall'organo esecutivo  in  via  di  urgenza
          opportunamente motivata, salva ratifica con legge,  a  pena
          di decadenza,  da  parte  dell'organo  consiliare  entro  i
          successivi novanta giorni e comunque entro il  31  dicembre
          dell'anno in corso se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
          predetto termine; 
                b)  in  caso  di  mancata  o  parziale  ratifica  del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  con  legge  nei
          successivi trenta giorni, e comunque entro il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216  (Disposizioni
          in materia di determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province): 
                «Art.   5   (Procedimento   di   determinazione   dei
          fabbisogni   standard).   -   1.   Il    procedimento    di
          determinazione del  fabbisogno  standard  si  articola  nel
          seguente modo: 
                  a)   la   Societa'   Soluzioni   per   il   sistema
          economico-Sose  s.p.a.,  la  cui  attivita',  ai  fini  del
          presente  decreto,  ha  carattere  esclusivamente  tecnico,
          predispone le metodologie  occorrenti  alla  individuazione
          dei  fabbisogni  standard  e  ne  determina  i  valori  con
          tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche
          individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto
          previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
          5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di  spesa  storica
          tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi'  conto
          della spesa relativa a servizi esternalizzati o  svolti  in
          forma  associata,  considerando  una  quota  di  spesa  per
          abitante  e  tenendo  conto  della  produttivita'  e  della
          diversita'   della   spesa   in   relazione    all'ampiezza
          demografica,   alle   caratteristiche   territoriali,   con
          particolare riferimento al livello  di  infrastrutturazione
          del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli  articoli
          21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza  di
          zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali  e
          produttive  dei  predetti  diversi   enti,   al   personale
          impiegato, alla efficienza, all'efficacia e  alla  qualita'
          dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli
          utenti; 
                  b)   la   Societa'   Soluzioni   per   il   sistema
          economico-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio  della  fase
          applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative
          alla determinazione dei fabbisogni standard; 
                  c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
          Soluzioni per il  sistema  economico  -  Sose  s.p.a.  puo'
          predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni
          funzionali a raccogliere i dati necessari  per  il  calcolo
          dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove  predisposti
          e somministrati, gli  Enti  locali  restituiscono  per  via
          telematica, entro sessanta giorni (13) dalla pubblicazione,
          le informazioni richieste. Il mancato  invio,  nel  termine
          predetto,  delle  informazioni   e'   sanzionato   con   la
          sospensione, sino  all'adempimento  dell'obbligo  di  invio
          delle informazioni, dei trasferimenti  a  qualunque  titolo
          erogati  all'Ente  locale  e  la  pubblicazione   dell'ente
          inadempiente nel sito internet del Ministero  dell'interno.
          Agli stessi fini di cui alle lettere  a)  e  b),  anche  il
          certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, contiene  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del
          fabbisogno standard; 
                  d) tenuto conto dell'accordo sancito il  15  luglio
          2010, in  sede  di  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
          locali,   tra   l'Associazione   nazionale    dei    Comuni
          Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per i  compiti  di
          cui alle lettere a), b) e  c)  del  presente  articolo,  la
          Societa' Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a.  si
          avvale della collaborazione scientifica  dell'Istituto  per
          la finanza e per l'economia  locale-IFEL,  in  qualita'  di
          partner scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'
          nella realizzazione di  tutte  le  attivita'  previste  dal
          presente decreto. In particolare, IFEL fornisce  analisi  e
          studi  in  materia  di  contabilita'  e  finanza  locale  e
          partecipa alla  fase  di  predisposizione  dei  sistemi  di
          rilevazione di informazioni e della  loro  somministrazione
          agli enti locali; concorre allo sviluppo della  metodologia
          di  calcolo   dei   fabbisogni   standard,   nonche'   alla
          valutazione   dell'adeguatezza   delle   stime    prodotte;
          partecipa   all'analisi   dei   risultati;   concorre    al
          monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei  fabbisogni
          standard; propone correzioni e modifiche alla procedura  di
          attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
          di fabbisogni fissati per i singoli  enti.  IFEL,  inoltre,
          fornisce assistenza tecnica e formazione agli Enti  locali;
          la Societa' Soluzioni per il sistema  economico-Sose  s.p.a
          puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
          i compiti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  presente
          articolo; 
                  e)  le  metodologie  predisposte  ai  sensi   della
          lettera a) e le elaborazioni relative  alla  determinazione
          dei  fabbisogni  standard  di  cui  alla  lettera  b)  sono
          sottoposte  alla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
          standard, istituita ai sensi  dell'articolo  1,  comma  29,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche  separatamente,
          per l'approvazione; in assenza di osservazioni,  le  stesse
          si intendono approvate decorsi  quindici  giorni  dal  loro
          ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati  dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard   sono
          trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
          - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                  f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
          cui al presente articolo, ai  sensi  dell'articolo  60  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono  nella  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati  nel  sito
          "www.opencivitas.it", il quale  consente  ai  cittadini  ed
          agli Enti locali di accedere  ai  dati  monitorati  e  alle
          elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52  del
          citato codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82. L'invio delle informazioni di cui  alla  lettera  c)
          costituisce  espressa  adozione  di  una  licenza  di   cui
          all'articolo 2, comma 1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto
          legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. 
              - Si riporta il testo degli articoli 151,  comma  1,  e
          163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Articolo 151 (Principi  generali).  -  1.  Gli  enti
          locali ispirano la  propria  gestione  al  principio  della
          programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
          programmazione entro il 31 luglio  (536)  di  ogni  anno  e
          deliberano il bilancio di previsione finanziario  entro  il
          31 dicembre  (535),  riferiti  ad  un  orizzonte  temporale
          almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
          sulla base delle linee strategiche contenute nel  documento
          unico di programmazione, osservando  i  principi  contabili
          generali ed applicati allegati al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I  termini
          possono  essere  differiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
              Omissis.» 
                «Articolo  163  (Esercizio  provvisorio  e   gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
              [4.  All'avvio  dell'esercizio  provvisorio   o   della
          gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
          dei residui  presunti  alla  data  del  1°  gennaio  e  gli
          stanziamenti di competenza  riguardanti  l'anno  a  cui  si
          riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
          previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,
          aggiornati   alle   variazioni   deliberate    nel    corso
          dell'esercizio  precedente,  indicanti   -   per   ciascuna
          missione, programma e titolo - gli impegni gia'  assunti  e
          l'importo del fondo pluriennale vincolato]. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                a) tassativamente regolate dalla legge; 
                b)  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato   in
          dodicesimi; 
                c) a carattere continuativo necessarie per  garantire
          il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.» 
              - Si riporta il testo dell' articolo 88-bis del decreto
          legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24  aprile  2020(Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Articolo 88-bis (Rimborso di titoli di  viaggio,  di
          soggiorno e di pacchetti turistici). - 1. Ai  sensi  e  per
          gli effetti dell'articolo 1463 del codice  civile,  ricorre
          la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta  in
          relazione ai contratti  di  trasporto  aereo,  ferroviario,
          marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di
          soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: 
                  a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e'  stata
          disposta la quarantena con sorveglianza  attiva  ovvero  la
          permanenza domiciliare fiduciaria con  sorveglianza  attiva
          da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.   13,   e
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
          riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo  periodo  di
          quarantena o permanenza domiciliare; 
                  b)   dai   soggetti   residenti,   domiciliati    o
          destinatari   di   un   provvedimento   di    divieto    di
          allontanamento nelle aree interessate  dal  contagio,  come
          individuate  dai  decreti  adottati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.   13,   e
          dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
          riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di  efficacia
          dei predetti decreti; 
                  c)  dai  soggetti  risultati  positivi   al   virus
          COVID-19  per  i  quali  e'  disposta  la  quarantena   con
          sorveglianza  attiva  ovvero  la   permanenza   domiciliare
          fiduciaria con sorveglianza attiva da parte  dell'autorita'
          sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture
          sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
          medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
                  d) dai soggetti che hanno programmato  soggiorni  o
          viaggi con partenza o arrivo  nelle  aree  interessate  dal
          contagio  come  individuate  dai   decreti   adottati   dal
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   ai    sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
          19, con riguardo ai contratti da eseguire  nel  periodo  di
          efficacia dei predetti decreti; 
                  e)  dai   soggetti   che   hanno   programmato   la
          partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione
          pubblica,  a  manifestazioni  o  iniziative  di   qualsiasi
          natura, a eventi e  a  ogni  forma  di  riunione  in  luogo
          pubblico o privato, anche di carattere  culturale,  ludico,
          sportivo e religioso, anche  se  svolti  in  luoghi  chiusi
          aperti al pubblico, annullati,  sospesi  o  rinviati  dalle
          autorita'  competenti  in  attuazione   dei   provvedimenti
          adottati ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  5  marzo  2020,  n.  13,  e  dell'articolo   2   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  con  riguardo  ai
          contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti
          provvedimenti; 
                  f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio  o
          acquirenti di pacchetti turistici,  acquistati  in  Italia,
          aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito  o
          vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo  in  ragione  della
          situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. 
              2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o
          alla struttura ricettiva o all'organizzatore  di  pacchetti
          turistici il ricorrere di una delle situazioni  di  cui  al
          medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
          titolo di viaggio o  la  prenotazione  di  soggiorno  o  il
          contratto di pacchetto turistico  e,  nell'ipotesi  di  cui
          alla lettera e) del comma 1, la  documentazione  attestante
          la programmata partecipazione ad una delle  manifestazioni,
          iniziative o eventi indicati  nella  medesima  lettera  e).
          Tale  comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta   giorni
          decorrenti: 
                a) dalla cessazione delle situazioni di cui al  comma
          1, lettere da a) a d); 
                b)  dall'annullamento,  sospensione  o   rinvio   del
          concorso o della procedura selettiva, della manifestazione,
          dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
          1, lettera e); 
                c) dalla data prevista per la partenza,  nell'ipotesi
          di cui al comma 1, lettera f). 
              3. Il vettore o la struttura  ricettiva,  entro  trenta
          giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono  al
          rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
          e per il soggiorno ovvero all'emissione di  un  voucher  di
          pari  importo  da  utilizzare   entro   ventiquattro   mesi
          dall'emissione. 
              4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti  di
          cui  al  comma  1,  il  diritto  di  recesso  puo'   essere
          esercitato dal  vettore,  previa  comunicazione  tempestiva
          all'acquirente, quando le prestazioni  non  possono  essere
          eseguite  in  ragione  di  provvedimenti   adottati   dalle
          autorita' nazionali, internazionali o di  Stati  esteri,  a
          causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19.  In  tali
          casi   il   vettore   ne   da'   tempestiva   comunicazione
          all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede
          al rimborso del corrispettivo  versato  per  il  titolo  di
          viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari  importo
          da utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione. 
              5. Le strutture ricettive che hanno sospeso  o  cessato
          l'attivita', in tutto o in parte,  a  causa  dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 possono  offrire  all'acquirente
          un servizio sostitutivo di qualita' equivalente,  superiore
          o inferiore con restituzione della  differenza  di  prezzo,
          oppure procedere al  rimborso  del  prezzo  o,  altrimenti,
          possono  emettere   un   voucher,   da   utilizzare   entro
          ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo  pari  al
          rimborso spettante. 
              6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare,  ai
          sensi  dell'articolo  41  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il  diritto  di  recesso
          dai  contratti  di  pacchetto  turistico  da  eseguire  nei
          periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
          di  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con   sorveglianza
          attiva ovvero di durata  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-  19  nelle  aree  interessate  dal   contagio   come
          individuate  dai  decreti  adottati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  3   del
          decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  13,  o  negli
          Stati dove e' impedito o vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o
          l'arrivo   in   ragione   della   situazione   emergenziale
          epidemiologica da COVID-19. In tali  casi  l'organizzatore,
          in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi
          4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo  23  maggio
          2011, n. 79,  puo'  offrire  al  viaggiatore  un  pacchetto
          sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
          con restituzione della differenza  di  prezzo  oppure  puo'
          procedere al rimborso o, altrimenti, puo'  emettere,  anche
          per il tramite  dell'agenzia  venditrice,  un  voucher,  da
          utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione,  di
          importo pari al rimborso spettante. In deroga  all'articolo
          41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
          il rimborso e' corrisposto e il voucher  e'  emesso  appena
          ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli  fornitori  di
          servizi e comunque non oltre  sessanta  giorni  dalla  data
          prevista di inizio del viaggio. 
              7. Gli organizzatori  di  pacchetti  turistici  possono
          esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b),
          del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
          79, il diritto di recesso dai  contratti  stipulati  con  i
          soggetti di cui al comma  1,  dai  contratti  di  pacchetto
          turistico aventi come destinazione  Stati  esteri  ove  sia
          impedito o vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o  l'arrivo  in
          ragione  dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19,   e
          comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita,  in
          tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
          emergenza dalle autorita' nazionali,  internazionali  o  di
          Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in  alternativa
          al rimborso previsto dall'articolo 41, commi  5  e  6,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire  al
          viaggiatore   un   pacchetto   sostitutivo   di    qualita'
          equivalente o superiore o inferiore con restituzione  della
          differenza di prezzo oppure puo' procedere al  rimborso  o,
          altrimenti,   puo'   emettere,   anche   per   il   tramite
          dell'agenzia venditrice, un voucher,  da  utilizzare  entro
          ventiquattro mesi dalla sua emissione, di importo  pari  al
          rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il  rimborso  e'
          corrisposto e  il  voucher  e'  emesso  appena  ricevuti  i
          rimborsi o i voucher dai singoli  fornitori  di  servizi  e
          comunque non oltre sessanta giorni dalla data  prevista  di
          inizio del viaggio. 
              8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative  di
          istruzione disposta in ragione  dello  stato  di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto
          previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  in  ordine  al
          diritto di recesso del viaggiatore  prima  dell'inizio  del
          pacchetto di viaggio. Il rimborso  puo'  essere  effettuato
          dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
          di pari  importo  in  favore  del  proprio  contraente,  da
          utilizzare  entro  ventiquattro  mesi  dall'emissione.   In
          deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23
          maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso
          o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i  voucher
          dai singoli fornitori  di  servizi  e  comunque  non  oltre
          sessanta giorni dalla data prevista di inizio del  viaggio.
          E' sempre corrisposto il rimborso  con  restituzione  della
          somma  versata,  senza  emissione  di  voucher,  quando  il
          viaggio o l'iniziativa di  istruzione  riguarda  la  scuola
          dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
          della scuola secondaria di primo e secondo  grado,  nonche'
          per i soggiorni di studio  degli  alunni  del  quarto  anno
          delle scuole secondarie di secondo  grado  nell'ambito  dei
          programmi internazionali di mobilita' studentesca  riferiti
          agli anni scolastici  2019/2020  e  2020/2021.  Sono  fatti
          salvi, con  effetto  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  i
          rapporti instaurati alla data del 24  febbraio  2020  dagli
          istituti  scolastici  committenti  con  gli   organizzatori
          aggiudicatari.  Nell'ambito  degli  stessi   rapporti   con
          ciascun organizzatore, gli istituti scolastici  committenti
          possono modificare le modalita' di svolgimento  di  viaggi,
          iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite  didattiche
          comunque  denominate,  anche  riguardo   alle   classi   di
          studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. 
              9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore  e  la
          struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
          versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto  il
          pagamento oppure all'emissione in suo favore di un  voucher
          di pari  importo  da  utilizzare  entro  ventiquattro  mesi
          dall'emissione. 
              10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  trovano
          applicazione anche nei casi in cui il titolo di  viaggio  o
          il  soggiorno  o  il  pacchetto   turistico   siano   stati
          acquistati o prenotati per  il  tramite  di  un'agenzia  di
          viaggio o di un portale di prenotazione,  anche  in  deroga
          alle condizioni pattuite. Con il consenso delle  parti,  in
          tali casi, il voucher puo' essere ceduto  dal  beneficiario
          all'agenzia  di  viaggio,  ovvero,   puo'   essere   emesso
          direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui  il
          pagamento o la prenotazione siano  stati  effettuati  dalla
          stessa. 
              11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per
          tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui  al  presente
          articolo instaurati con effetto dall'11 marzo  2020  al  30
          settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro  il  31
          luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero
          e per le prestazioni in favore  di  contraenti  provenienti
          dall'estero, quando le prestazioni non sono  rese  a  causa
          degli  effetti   derivanti   dallo   stato   di   emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  la  controprestazione   gia'
          ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di pari
          importo emesso  entro  quattordici  giorni  dalla  data  di
          esercizio  del  recesso  e  valido  per  ventiquattro  mesi
          dall'emissione. 
              12.  L'emissione  dei  voucher  a  seguito  di  recesso
          esercitato entro il 31  luglio  2020  non  richiede  alcuna
          forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
          puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi  resi  da
          un  altro  operatore  appartenente   allo   stesso   gruppo
          societario. Puo' essere utilizzato anche per  la  fruizione
          di servizi successiva al termine di validita',  purche'  le
          relative  prenotazioni  siano  state  effettuate  entro  il
          termine di cui al primo periodo. 
              12-bis. La durata della validita' dei  voucher  pari  a
          ventiquattro mesi prevista dal presente articolo si applica
          anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione.  In   ogni   caso,   decorsi
          ventiquattro  mesi  dall'emissione,  per  i   voucher   non
          usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei  servizi  di
          cui al presente articolo e' corrisposto, entro  quattordici
          giorni dalla scadenza, il  rimborso  dell'importo  versato.
          Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente
          articolo, in relazione ai  contratti  di  trasporto  aereo,
          ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il
          rimborso di cui al secondo periodo  puo'  essere  richiesto
          decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto  entro
          quattordici giorni dalla richiesta. 
              12-ter. Nello stato di previsione del Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
          un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
          2020  e  di  1  milione  di  euro  per  l'anno  2021,   per
          l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi  ai
          sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
          di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
          fallimento  dell'operatore   turistico   o   del   vettore.
          L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
          fondo  di  cui  al  periodo  precedente.  I  criteri  e  le
          modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di  cui
          al presente comma sono definiti con  regolamento  adottato,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
          per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
              12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,  pari
          a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione  di  euro
          per l'anno 2021, si provvede,  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  la  promozione  del
          turismo in Italia di cui all'articolo  179,  comma  1,  del
          presente   decreto   e,   per   l'anno    2021,    mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  all'articolo
          2, comma 98, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286. 
              13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
          norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo  17
          della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo  9  del
          regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 17 giugno 2008.» 
              - Si riporta il testo del  comma  169  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
                «169. Gli enti locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1°
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno.» 
              - Si riporta il testo del  comma  16  dell'articolo  53
          della legge 23 dicembre 200, n. 388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
                «Articolo 53 - 1.-15. Omissis 
              16. Il termine per deliberare le aliquote e le  tariffe
          dei tributi locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale
          comunale all'IRPEF di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  recante
          istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,   e
          successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
          locali, nonche' per approvare i regolamenti  relativi  alle
          entrate degli enti  locali,  e'  stabilito  entro  la  data
          fissata da norme statali per la deliberazione del  bilancio
          di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
          approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
          dell'anno di riferimento. 
              Omissis» 
              - Si riporta il testo del comma  10  dell'articolo  238
          del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  (Norme  in
          materia ambientale): 
                «Articolo 238 (Tariffa per la  gestione  dei  rifiuti
          urbani). - 10.  Le  utenze  non  domestiche  che  producono
          rifiuti urbani di cui all'articolo  183  comma  1,  lettera
          b-ter) punto  2,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del
          servizio  pubblico  e  dimostrano  di  averli  avviati   al
          recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che
          effettua l'attivita' di recupero dei  rifiuti  stessi  sono
          escluse dalla corresponsione  della  componente  tariffaria
          rapportata  alla  quantita'  dei  rifiuti   conferiti;   le
          medesime  utenze  effettuano  la  scelta  di  servirsi  del
          gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato  per
          un  periodo  non  inferiore  a  cinque   anni,   salva   la
          possibilita' per il gestore del servizio  pubblico,  dietro
          richiesta  dell'utenza   non   domestica,   di   riprendere
          l'erogazione  del  servizio  anche  prima  della   scadenza
          quinquennale. 
              - Si riporta il testo del  comma  449  dell'articolo  1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «449. Il Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  al
          comma 448 e': 
                  a) ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000  sino
          all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere  dall'anno
          2020, tra i  comuni  interessati  sulla  base  del  gettito
          effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
          (TASI), relativo all'anno 2015 derivante  dall'applicazione
          dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e  54  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                  b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
          euro, tra i comuni per i quali il riparto  dell'importo  di
          cui alla lettera a) non assicura il ristoro di  un  importo
          equivalente   al   gettito   della   TASI   sull'abitazione
          principale stimato ad aliquota di  base.  Tale  importo  e'
          ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
          al precedente periodo l'equivalente del gettito della  TASI
          sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
                  c)   destinato,    per    euro    1.885.643.345,70,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della  quota  dell'imposta  municipale
          propria di spettanza dei comuni connessa  alla  regolazione
          dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a  statuto
          ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e  il  45
          per cento per gli anni 2018 e 2019, da  distribuire  tra  i
          predetti  comuni  sulla  base  della  differenza   tra   le
          capacita' fiscali e i fabbisogni standard  approvati  dalla
          Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro  il  30
          settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  La
          quota di cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5
          per cento annuo  dall'anno  2020,  sino  a  raggiungere  il
          valore del 100 per cento a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai
          fini della  determinazione  della  predetta  differenza  la
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, propone la metodologia per la  neutralizzazione  della
          componente rifiuti,  anche  attraverso  l'esclusione  della
          predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'
          fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          451 del presente articolo.  L'ammontare  complessivo  della
          capacita' fiscale perequabile dei comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
          cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
          perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
          predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo,  sino
          a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029,  e',
          invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
          pari all'ammontare algebrico della medesima componente  del
          Fondo  di  solidarieta'  comunale   dell'anno   precedente,
          eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
          alla variazione della quota di fondo non ripartita  secondo
          i criteri di cui al primo periodo; 
                  d)    destinato,    per    euro     464.091.019,18,
          eventualmente incrementati della quota di cui alla  lettera
          b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza  dei
          comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai
          comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.  Tale  importo  e'
          ripartito assicurando  a  ciascun  comune  una  somma  pari
          all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'
          comunale dell'anno precedente,  eventualmente  rettificato,
          variata in misura corrispondente alla variazione del  Fondo
          di solidarieta' comunale complessivo; 
                  d-bis) per gli anni dal 2018  al  2021,  ripartito,
          nel limite massimo di 25  milioni  di  euro  annui,  tra  i
          comuni che presentano, successivamente  all'attuazione  del
          correttivo di cui al comma  450,  una  variazione  negativa
          della dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per
          effetto dell'applicazione dei criteri  perequativi  di  cui
          alla lettera c),  in  misura  proporzionale  e  nel  limite
          massimo della variazione stessa, e, a  decorrere  dall'anno
          2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro  annui,
          ad incremento del contributo straordinario  ai  comuni  che
          danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma  3,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, o alla fusione per incorporazione di cui  all'articolo
          1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
                  d-ter)  destinato,  nel  limite  massimo  di   euro
          5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni  fino
          a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione  dei
          criteri di cui alle lettere da a) a d-bis),  presentino  un
          valore negativo del  fondo  di  solidarieta'  comunale.  Il
          contributo di cui al periodo precedente e' attribuito  sino
          a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
          comunale, al netto della quota di alimentazione  del  fondo
          stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000  per
          ciascun comune. In caso di insufficienza delle  risorse  il
          riparto avviene in misura proporzionale al valore  negativo
          del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
          massimo  ammesso  a  riparto  l'importo  negativo  di  euro
          100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
          incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
                  d-quater) destinato, quanto a 100 milioni  di  euro
          nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro
          nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023  e  560  milioni  di
          euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche  esigenze  di
          correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
          da individuare con i decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
          beneficiari nonche' i criteri e  le  modalita'  di  riparto
          delle risorse di cui al periodo precedente  sono  stabiliti
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
          cui al comma 451. Per  l'anno  2020  i  comuni  beneficiari
          nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle  risorse
          di cui al primo periodo  sono  stabiliti  con  un  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 31 gennaio 2020 previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali; 
                  d-quinquies) destinato, quanto a  215.923.000  euro
          per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
          923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
          2024, a 390.923.000 euro per  l'anno  2025,  a  442.923.000
          euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
          559.923.000 euro per l'anno 2028, a  618.923.000  euro  per
          l'anno  2029  e  a  650.923.000  euro  annui  a   decorrere
          dall'anno 2030,  quale  quota  di  risorse  finalizzata  al
          finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali  comunali
          svolti in  forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle
          regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
          precedente sono ripartiti  in  proporzione  del  rispettivo
          coefficiente di riparto del fabbisogno  standard  calcolato
          per  la  funzione  "Servizi  sociali"  e  approvato   dalla
          Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni   standard.   Gli
          obiettivi di servizio e le modalita' di  monitoraggio,  per
          definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo  delle
          risorse da destinare al finanziamento e allo  sviluppo  dei
          servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno  2021  e
          successivamente entro il 31 marzo dell'anno di  riferimento
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sulla  base  di  un'istruttoria  tecnica   condotta   dalla
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  con  il
          supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
          pubblica,  e  previa   intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
          oltre il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione  della
          proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
          il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente  puo'  essere
          comunque emanato. Le somme che, a seguito del  monitoraggio
          di cui al terzo  periodo,  risultassero  non  destinate  ad
          assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
          obiettivi di servizio di cui  al  medesimo  terzo  periodo,
          sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
          attribuito ai medesimi comuni o, in caso  di  insufficienza
          dello stesso, secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e
          129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  d-sexies)  destinato  ai  comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto
          a 100 milioni di euro per l'anno 2022,  a  150  milioni  di
          euro per l'anno 2023, a 200  milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2026,  quale  quota  di
          risorse  finalizzata  a  incrementare,  nel  limite   delle
          risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e  nel
          limite  dei  livelli  essenziali  di   prestazione   (LEP),
          l'ammontare  dei  posti   disponili   negli   asili   nido,
          equivalenti in termini di  costo  standard  al  servizio  a
          tempo  pieno,  in  proporzione  alla  popolazione  di  eta'
          compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei  quali  il  predetto
          rapporto e' inferiore ai LEP.  Fino  alla  definizione  dei
          LEP, o in assenza degli stessi, il livello  di  riferimento
          del rapporto e'  dato  dalla  media  relativa  alla  fascia
          demografica  del  comune  individuata   dalla   Commissione
          tecnica   per   i   fabbisogni   standard   contestualmente
          all'approvazione dei fabbisogni standard  per  la  funzione
          "Asili nido". Il contributo di  cui  al  primo  periodo  e'
          ripartito entro  il  30  novembre  dell'anno  precedente  a
          quello   di   riferimento   con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per
          il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari
          opportunita' e la  famiglia  previa  intesa  in  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  su   proposta   della
          Commissione tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  tenendo
          conto, ove disponibili, dei costi standard per la  funzione
          "Asili nido" approvati dalla  stessa  Commissione.  Con  il
          decreto  di  cui  al  precedente  periodo   sono   altresi'
          disciplinati gli obiettivi di potenziamento  dei  posti  di
          asili nido da conseguire con  le  risorse  assegnate  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  sull'utilizzo  delle   risorse
          stesse; 
                  d-septies) destinato, quanto  a  1.077.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2021, alla  compensazione  del  mancato
          recupero a carico del comune di Sappada,  distaccato  dalla
          regione Veneto e  aggregato  alla  regione  Friuli  Venezia
          Giulia, nell'ambito della  provincia  di  Udine,  ai  sensi
          della legge 5 dicembre 2017, n. 182,  delle  somme  di  cui
          agli  allegati  1  e  2  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  7  marzo  2018,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del  10
          aprile 2018. 
              - Si riporta il testo del  comma  368  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «368.   Relativamente   agli   investimenti    locali
          individuati ai sensi dei commi da 179 a 183,  la  struttura
          di missione InvestItalia  si  avvale  della  collaborazione
          tecnica     della     Fondazione     patrimonio      comune
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Al fine di
          fornire    supporto    tecnico     agli     enti     locali
          nell'individuazione,    nella    regolarizzazione,    nella
          trasformazione e nella messa a  norma  delle  strutture  di
          proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per  l'emergenza
          da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 l'Agenzia del demanio
          e le regioni possono avvalersi della Fondazione di  cui  al
          presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a  favore
          della medesima Fondazione 300.000 euro per  ciascuno  degli
          anni 2020 e 2021. Gli enti locali possono  avvalersi  della
          Fondazione di cui al  presente  comma,  per  l'adozione  di
          misure a sostegno delle attivita' degli  impianti  sportivi
          comunali connesse alla  ripartenza  del  settore  sportivo,
          nella redazione di studi di  fattibilita'  e  dei  relativi
          piani    economico-finanziari    per    la     costruzione,
          l'ampliamento, il  miglioramento,  il  completamento  e  la
          messa a norma degli  impianti,  al  fine  di  garantire  il
          rispetto delle linee guida in termini  di  sicurezza  e  in
          particolare per la riduzione del  rischio  di  trasmissione
          del  contagio  epidemiologico.  Per  tali  finalita'   sono
          stanziati a favore della medesima Fondazione  500.000  euro
          per l'anno 2021.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  105  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e
          contrasto  alla  poverta'  educativa).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul  Fondo
          per le politiche della famiglia, di  cui  all'articolo  19,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.
          248, una quota di  risorse  e'  destinata  ai  comuni,  per
          finanziare iniziative, anche  in  collaborazione  con  enti
          pubblici e privati, volte a introdurre: 
                  a)  interventi  per  il  potenziamento  dei  centri
          estivi diurni, dei servizi  socioeducativi  territoriali  e
          dei centri con funzione educativa  e  ricreativa  destinati
          alle attivita' dei minori  di  eta'  compresa  tra  zero  e
          sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 
                  b)  progetti  volti  a  contrastare   la   poverta'
          educativa e ad incrementare  le  opportunita'  culturali  e
          educative dei minori. 
              2. Il Ministro con delega per le  politiche  familiari,
          stabilisce i criteri per il riparto della quota di  risorse
          di cui al comma 1 e  ripartisce  gli  stanziamenti  per  le
          finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per
          cento delle risorse, per la finalita' di cui  alla  lettera
          b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi
          dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281. 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di  cui
          al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          265. 
              3-bis. Le risorse non utilizzate di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e  b),  iscritte  sul  pertinente  capitolo  del
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono  essere
          spese fino al 31 dicembre 2021.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo   28   febbraio   2021,   n.   36   (Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86,  riordino
          e riforma delle disposizioni in materia  di  enti  sportivi
          professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
          sportivo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 51 (Norme transitorie). -  1.  Le  disposizioni
          recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1°
          gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli  articoli
          25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che  si
          applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023. 
              2.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
                a) all'articolo 17, comma 1, lettera  f),  le  parole
          «indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
          dell'attivita'  sportiva  ai  sensi   del   settimo   comma
          dell'articolo 4 della legge 23  marzo  1981,  n.  91»  sono
          sostituite  da   «indennita'   percepite   dai   lavoratori
          subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 4,  del  decreto  legislativo
          attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge  8
          agosto 2019, n. 86»; 
                b) la lettera a) del  comma  2  dell'articolo  53  e'
          sostituita dalla seguente: «a) i  redditi  derivanti  dalle
          prestazioni  sportive  professionistiche  non  occasionali,
          oggetto di contratto di lavoro non  subordinato,  ai  sensi
          del decreto  legislativo  attuativo  della  delega  di  cui
          all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»; 
                c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso. 
              3.  All'articolo  16,  comma  5-quater,   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  le  parole  «Per  i
          rapporti di cui alla legge  23  marzo  1981,  n.  91»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Per  i  rapporti  di  lavoro
          sportivo». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243-bis
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          200, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali): 
                «Articolo   243-bis   (Procedura   di    riequilibrio
          finanziario pluriennale). - .-4. Omissis 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 4  dell'articolo  3
          del decreto- legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge   7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Articolo   3   (Razionalizzazione   del   patrimonio
          pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive). - 1.
          In  considerazione  dell'eccezionalita'  della   situazione
          economica e tenuto  conto  delle  esigenze  prioritarie  di
          raggiungimento degli obiettivi di contenimento della  spesa
          pubblica, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente provvedimento, per  gli  anni  2012,  2013,  2014,
          2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,  l'aggiornamento
          relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
          normativa vigente non si applica  al  canone  dovuto  dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto   nazionale   di    statistica    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali. 
              2.-3. Omissis 
              4. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  con
          riferimento ai contratti di  locazione  passiva  aventi  ad
          oggetto  immobili  a  uso  istituzionale  stipulati   dalle
          Amministrazioni centrali,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  dalle
          Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
          sono ridotti a decorrere dal 1° luglio  2014  della  misura
          del 15 per  cento  di  quanto  attualmente  corrisposto.  A
          decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto la  riduzione  di  cui  al
          periodo precedente si  applica  comunque  ai  contratti  di
          locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La  riduzione
          del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
          contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c.,  anche
          in deroga alle eventuali clausole  difformi  apposte  dalle
          parti, salvo il diritto di recesso  del  locatore.  Analoga
          riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in  essere  in
          assenza di titolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il rinnovo del rapporto di  locazione  e'
          consentito solo in presenza e  coesistenza  delle  seguenti
          condizioni: 
                a)   disponibilita'   delle    risorse    finanziarie
          necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri  e  dei
          costi d'uso, per il periodo  di  durata  del  contratto  di
          locazione; 
                b) permanenza  per  le  Amministrazioni  dello  Stato
          delle  esigenze  allocative  in  relazione  ai   fabbisogni
          espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione  di  cui
          all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191,   ove   gia'   definiti,   nonche'   di   quelli    di
          riorganizzazione ed accorpamento delle  strutture  previste
          dalle norme vigenti. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  616  a   619
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «616. Al fine di  conseguire  ulteriori  risparmi  di
          spesa  connessi  ai  contratti  di  locazione  passiva   in
          immobili di proprieta' privata,  le  amministrazioni  dello
          Stato  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  incluse  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  e  le  agenzie,  anche  fiscali
          compresa l'Agenzia  del  demanio,  nonche'  gli  organi  di
          rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando
          le disposizioni di cui ai commi da 1 a  6  dell'articolo  3
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove
          conveniente, alla rinegoziazione  dei  contratti  in  corso
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  alle
          condizioni e nei termini previsti dal comma 617. 
              617. Le amministrazioni di cui al comma  616,  fornendo
          l'opportuna documentazione, verificano  con  l'Agenzia  del
          demanio  la  convenienza  della  rinegoziazione  e,   entro
          centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,    propongono    alla    proprieta'    la
          rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula
          di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di
          un canone  annuo  commisurato  al  valore  minimo  locativo
          fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare,  ridotto
          del 15 per cento. Qualora i valori  dell'Os-servatorio  del
          mercato  immobiliare   non   siano   disponibili,   si   fa
          riferimento a quelli del  comune  piu'  vicino  nell'ambito
          territoriale della medesima regione. 
              618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta
          di rinegoziazione, la proprieta' deve comunicare la propria
          accettazione,  di  cui  e'  data  notizia  all'Agenzia  del
          demanio al fine del rilascio,  ai  sensi  dell'articolo  2,
          commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso
          di mancata accettazione, il contratto  vigente  continua  a
          produrre effetti fino alla naturale scadenza. 
              619. Per i contratti venuti a  scadenza  alla  data  di
          entrata   in   vigore   della    presente    legge,    alle
          amministrazioni  di  cui  al  comma   616   e'   consentito
          proseguire  nell'utilizzo  con  la  stipula  di  un   nuovo
          contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617
          e 618. In caso  di  mancata  accettazione  da  parte  della
          proprieta' si applicano le procedure di cui all'articolo 2,
          comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  per  la
          ricerca di una nuova soluzione allocativa.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria): 
                «Articolo 11-quinquies (Dismissione di  immobili).  -
          1.  Nell'ambito  delle  azioni   di   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione  di
          beni immobili pubblici, l'alienazione di tali  immobili  e'
          considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il
          cui prezzo di vendita sia  determinato  secondo  criteri  e
          valori di mercato. L'Agenzia del  demanio  e'  autorizzata,
          con decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con le  amministrazioni  che  li
          hanno  in  uso,  a  vendere  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2003, n. 27, i beni immobili  ad  uso  non  prevalentemente
          abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi
          quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis  e  13-ter
          dell'articolo 27 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni.  L'autorizzazione
          all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti
          territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni; in  questo  caso,
          ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo,
          gli enti territoriali interessati individuano, con apposita
          delibera ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  58  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  gli
          immobili che intendono  dismettere  e  le  altre  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi
          ordinamenti, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          6, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183.  La
          delibera conferisce mandato al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di
          cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni  caso
          vietata l'alienazione di immobili di cui al presente  comma
          a societa' la cui struttura non consente  l'identificazione
          delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono  la
          proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa'  anonime,
          aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui
          al  presente  comma  e'  vietato  e  costituisce  causa  di
          nullita'  dell'atto  di  trasferimento.  Fermi  restando  i
          controlli gia' previsti dalla vigente normativa  antimafia,
          sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che  siano
          stati condannati,  con  sentenza  irrevocabile,  per  reati
          fiscali o tributari. 
              2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo  27  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la
          dismissione dei beni gia' individuati ai  sensi  dei  commi
          13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, la vendita fa
          venir meno l'uso governativo, le concessioni  in  essere  e
          l'eventuale diritto di prelazione spettante a  terzi  anche
          in caso  di  rivendita.  Si  intendono  applicabili,  anche
          quanto  alle  dichiarazioni   urbanistiche   nonche'   agli
          attestati  inerenti  la  destinazione  urbanistico-edilizia
          previsti dalla legge, le disposizioni  di  cui  al  secondo
          periodo del comma 17 dell'articolo 3 del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni, nonche' al primo ed al secondo  periodo  del
          comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma
          l'applicazione degli articoli 12,  54,  55,  56  e  57  del
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  per   le
          procedure di dismissione successive  a  quelle  di  cui  al
          primo periodo. 
              3. Agli atti di alienazione  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo o comunque connessi alla dismissione  del
          patrimonio  immobiliare  di  proprieta'  dello   Stato   si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  riconosciuti  all'Agenzia  del   demanio   i
          maggiori  costi  sostenuti  per   le   attivita'   connesse
          all'attuazione  del  presente  articolo,  a  valere   sulle
          conseguenti maggiori entrate. 
              5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo  periodo  e'
          soppresso. 
              6. Il disposto dell'articolo 3,  commi  18  e  19,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  deve
          interpretarsi nel senso che lo  Stato,  gli  enti  pubblici
          nonche' le societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3
          del decreto-legge n. 351  del  2001  sono  esonerati  anche
          dall'obbligo  di  rendere  le  dichiarazioni   urbanistiche
          richieste dalla legge per la validita' degli  atti  nonche'
          dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione
          urbanistica   contenente   le   prescrizioni   urbanistiche
          riguardanti le aree interessate dal trasferimento. 
              7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68  e
          via Monte Oppio n. 12, gia'  inseriti  nelle  procedure  di
          vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1339  del  codice
          civile: 
                «Articolo 1339 (Inserzione automatica di clausole). -
          Le clausole, i prezzi di beni o di servizi,  imposti  dalla
          legge sono di diritto  inseriti  nel  contratto,  anche  in
          sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.» 
              - Si riporta il testo del comma 148-ter dell'articolo 1
          della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «148-ter.  I  termini  di  cui  all'articolo  1,  comma
          857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  per  quanto
          attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
          cui all'articolo  1,  comma  143,  per  quanto  attiene  ai
          contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
          mesi.»