(( Art. 30 - bis Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilita' 1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 del citato articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Articolo 107-bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali). - 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.