(( Art. 30 - bis 
 
                   Adeguamento dell'accantonamento 
              del fondo crediti di dubbia esigibilita' 
 
  1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 del  citato  articolo
          107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  107-bis  (Scaglionamento  di   avvisi   di
          pagamento e norme sulle entrate locali). - 1.  A  decorrere
          dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione  2021  gli
          enti di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti  di
          dubbia  esigibilita'  delle  entrate  dei  titoli  1  e   3
          accantonato nel risultato di  amministrazione  o  stanziato
          nel bilancio di previsione  calcolando  la  percentuale  di
          riscossione del quinquennio precedente con i dati del  2019
          in luogo di quelli del 2020 e del 2021.