(( Art. 30 - quinquies 
 
          Contributo per i concessionari di aree demaniali 
              per le attivita' di pesca e acquacoltura 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese
ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire  il  loro  rilancio,
per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro al  fine
di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita  con  il
decreto di cui al comma 2 e in ogni  caso  non  superiore  al  canone
corrisposto, a favore dei concessionari di aree  demaniali  marittime
concernenti  zone  di  mare  territoriale   per   le   attivita'   di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della
fascia costiera e di zone acquee, nonche'  per  la  realizzazione  di
manufatti  per  il   conferimento,   il   mantenimento,   l'eventuale
trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. 
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per
il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1  che
costituisce tetto di spesa massimo. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.