(( Art. 30 - sexies 
 
Proroga del Commissario straordinario per la  sicurezza  del  sistema
  idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le
  gallerie della rete stradale 
 
  1.  In  relazione  alla  necessita'  di  garantire  la  continuita'
operativa anche in relazione alle difficolta' connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  al  comma  1  dell'articolo  4-ter  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino  al  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 4-ter  del  citato  decreto-legge  n.  32  del  2019  e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2,  pari  a
1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno  2023,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Commissione e' composta dal Presidente del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici o da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette
esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore  dei
lavori  pubblici,  da  due   rappresentanti   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal  Ministro,
da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre
rappresentanti del Ministero dell'interno designati  dal  Ministro  e
scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da
un rappresentante del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   da   un   magistrato
amministrativo, da un magistrato contabile e  da  un  avvocato  dello
Stato, designati secondo le modalita' individuate  dagli  ordinamenti
di rispettiva appartenenza»; 
      2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e  funzioni,  la
Commissione  puo'  promuovere  attivita'   di   studio,   ricerca   e
sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza
delle gallerie»; 
    b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 10-bis (Disciplina  del  processo  di  adeguamento  delle
gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza  di  cui
all'articolo 3).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  tempestivo  ed
efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi  di  sicurezza
di cui all'articolo 3 delle  gallerie  aperte  al  traffico,  per  le
quali, alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,
non e' stata richiesta la messa  in  servizio  secondo  la  procedura
prevista dall'allegato 4, i  Gestori,  entro  il  31  dicembre  2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza  alla
Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione  dei
lavori. 
      2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della  rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T),  come  definita  dal  regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione,  per  ciascuna
galleria, entro il 30  giugno  2023,  il  progetto  della  sicurezza,
corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 
      3.  Il  livello  di  definizione   tecnica   degli   interventi
strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza  di
cui ai commi  1  e  2  deve  essere  almeno  quello  di  un  progetto
definitivo  ai  sensi  dell'articolo  23  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
comunque tale da: 
        a) individuare gli aspetti qualitativi e  quantitativi  degli
interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali  e  i  requisiti
prestazionali di opere e impianti; 
        b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle  specifiche
scelte progettuali adottate, in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza di cui all'allegato 2. 
      4. Entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  da  parte  del
Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua
valutazione  e  all'eventuale   approvazione,   anche   mediante   la
formulazione di specifiche prescrizioni. 
      5. In relazione  al  progetto  della  sicurezza  approvato,  il
Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta  di
messa in servizio, secondo la  procedura  prevista  dall'allegato  4,
entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma
2, entro il 30 giugno 2027. 
      6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di  cui  al
comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla  galleria,
entro sessanta giorni  dalla  presentazione  da  parte  del  Gestore,
autorizza  la  messa  in  servizio  della  galleria  impartendo,  ove
necessario, specifici  prescrizioni  e  adempimenti,  anche  mediante
eventuali limitazioni all'esercizio. 
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione e fino alla richiesta di messa in  servizio  di  cui  al
comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla  Commissione  e  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  il
controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto
semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni
anno. 
      8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene: 
        a) lo  stato  di  avanzamento  delle  attivita'  relative  al
processo di adeguamento delle gallerie alle misure  di  sicurezza  di
cui  all'articolo  3,  che  evidenzi  l'avanzamento  effettivo  delle
attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della  sicurezza
di cui ai commi l e 2 del presente articolo; 
        b) le risultanze del monitoraggio funzionale  delle  gallerie
svolto mediante  adeguati  sistemi  di  controllo,  anche  alla  luce
dell'adozione delle misure di  sicurezza  temporanee  minime  di  cui
all'articolo 10-ter; 
        c) le eventuali  variazioni  nell'adozione  delle  misure  di
sicurezza temporanee minime di cui  all'articolo  10-ter,  alla  luce
della progressiva realizzazione e del collaudo delle  opere  e  degli
impianti; 
        d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante
del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto  qualificato  di  cui  al
punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla  corretta  adozione  e  alla
perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle  misure
di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter. 
      9. In  caso  di  ritardi  nel  processo  di  adeguamento  delle
gallerie ai requisiti di cui  all'articolo  3,  la  Commissione  puo'
proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti
di adottare le necessarie azioni e  misure  correttive.  In  caso  di
mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui  al
comma 5, le prefetture -  uffici  territoriali  del  Governo  possono
disporre sospensioni dell'esercizio,  con  indicazione  di  eventuali
percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto
a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. 
      10.   Le   informazioni   concernenti,   in   particolare,   il
cronoprogramma delle  opere  ed  in  generale  l'avanzamento  fisico,
finanziario e procedurale delle stesse sono desunte  dal  sistema  di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
      Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di
cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio  dell'autorizzazione  alla
messa in servizio di cui all'articolo 10-bis,  comma  6,  il  Gestore
provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta  al  traffico,  le
misure di sicurezza temporanee minime. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  comma  10,  la
Commissione puo' disporre ulteriori  limitazioni  dell'esercizio  nei
casi di: 
        a) inadempienza alle misure di sicurezza  temporanee  minime,
accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12; 
        b)  omessa  trasmissione  o  trasmissione  incompleta   delle
dichiarazioni  relative  all'adozione  delle  misure   di   sicurezza
temporanee minime ovvero delle  dichiarazioni  relative  ai  rapporti
semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»; 
    c) all'articolo 16: 
      1) dopo il comma l e' inserito il seguente: 
      «1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila euro  a  trecentomila  euro  il  Gestore  che
ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo  10-bis,  comma
5, entro i termini ivi previsti»; 
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
1-bis, 2 e 3». 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili si provvede  all'aggiornamento  e  all'adeguamento  degli
allegati  al  decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.   264,   in
conformita' a quanto previsto dal comma 4. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  4-ter
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo 4-ter  (Commissario  straordinario  per  la
          sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso).  -  1.  Entro
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del  presente  decreto,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente  della
          regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina,  fino  al  30
          giugno 2023,  un  Commissario  straordinario  del  Governo,
          scelto  tra   persone,   anche   estranee   alla   pubblica
          amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e
          amministrativa,  che  non  siano  in  una   situazione   di
          conflitto di interessi, con il  compito  di  sovraintendere
          alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione  degli
          interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la
          situazione di  grave  rischio  idrogeologico  e  conseguire
          adeguati standard di qualita' delle acque  e  di  sicurezza
          idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. 
              2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un
          compenso,  determinato  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura  non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  con  oneri  a  carico  delle
          risorse di cui al comma 12. 
              3.  Per   l'esercizio   dei   compiti   assegnati,   il
          Commissario straordinario si avvale  di  una  struttura  di
          supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          composta da un contingente  massimo  di  undici  unita'  di
          personale, di cui una unita' di  livello  dirigenziale  non
          generale e dieci  unita'  di  personale  non  dirigenziale,
          scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo   ed   amministrativo-tecnico-ausiliario    delle
          istituzioni scolastiche. Al personale  della  struttura  e'
          riconosciuto   il    trattamento    economico    accessorio
          corrisposto al personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
          della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui
          il trattamento economico accessorio di provenienza  risulti
          complessivamente inferiore. Al personale  non  dirigenziale
          spetta  comunque  l'indennita'  di  amministrazione   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Nell'ambito  del
          menzionato  contingente  di  personale   non   dirigenziale
          possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti,
          scelti  anche   tra   soggetti   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,  in  possesso  di  comprovata  esperienza,
          anche in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  7  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui  compenso
          e' definito con provvedimento del  Commissario  e  comunque
          non e' superiore ad euro 48.000 annui. 
              4. Il personale pubblico della struttura  commissariale
          e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
          fuori  ruolo  o  altro  analogo   istituto   previsto   dai
          rispettivi ordinamenti.  All'atto  del  collocamento  fuori
          ruolo e'  reso  indisponibile,  per  tutta  la  durata  del
          collocamento  fuori  ruolo,  un  numero  di   posti   nella
          dotazione  organica  dell'amministrazione  di   provenienza
          equivalente dal punto di vista finanziario. Il  trattamento
          economico fondamentale ed accessorio del predetto personale
          e'  anticipato  dalle  amministrazioni  di  provenienza   e
          corrisposto secondo le seguenti modalita': 
                a) le amministrazioni  statali  di  provenienza,  ivi
          comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali  ad
          ordinamento autonomo  e  le  universita',  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
          di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
          risulti inferiore a quella prevista per il personale  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
                b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
          di  cui  alla   lettera   a)   il   trattamento   economico
          fondamentale  e  l'indennita'  di  amministrazione  sono  a
          carico esclusivo del Commissario straordinario; 
                c) ogni altro emolumento  accessorio  e'  corrisposto
          con oneri a carico esclusivo del Commissario  straordinario
          il quale provvede  direttamente  ovvero  mediante  apposita
          convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
          o con altra amministrazione dello Stato o ente locale. 
              5. Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,  con
          proprio provvedimento, fino a due  sub-commissari,  il  cui
          compenso e' determinato in misura non  superiore  a  quella
          indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge
          n. 98 del 2011. L'incarico  di  sub-commissario  ha  durata
          massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti
          delle risorse individuate al comma 12. 
              6.  La  struttura  commissariale  cessa  alla  scadenza
          dell'incarico del Commissario. 
              7.  Per   l'esercizio   dei   compiti   assegnati,   il
          Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          appositi protocolli d'intesa, di  personale  dell'ANAS  Spa
          nei limiti delle risorse individuate al comma 12. 
              8.  E'  costituita   una   Cabina   di   coordinamento,
          presieduta  dal  Presidente  della  regione  Abruzzo,   con
          compiti di  comunicazione  ed  informazione  nei  confronti
          delle popolazioni interessate, nonche' di coordinamento tra
          i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica  circa
          lo stato  di  avanzamento  degli  interventi  di  messa  in
          sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La  Cabina  di
          coordinamento   e'   composta    dai    presidenti    delle
          amministrazioni  provinciali  di  L'Aquila  e  Teramo,  dai
          sindaci  dei  comuni  di  L'Aquila   e   Teramo,   da   due
          rappresentanti  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per
          la provincia di Teramo, dal presidente del Parco  nazionale
          del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e uno del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e   della   ricerca,   nonche'   da   un    rappresentante,
          rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e
          per quella di  L'Aquila.  Il  presidente  della  Cabina  di
          coordinamento relaziona periodicamente  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Per la partecipazione  alla  Cabina
          di  coordinamento  non  spettano   gettoni   di   presenza,
          indennita' o emolumenti comunque denominati. Gli  eventuali
          rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni
          di appartenenza. 
              9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in
          sicurezza dell'acquifero del  Gran  Sasso,  il  Commissario
          straordinario puo' assumere  direttamente  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni  di
          legge in materia di  contratti  pubblici,  fatto  salvo  il
          rispetto     dei     vincoli     inderogabili     derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di  cui
          all'articolo 4,  commi  2,  3,  3-bis  e  5,  del  presente
          decreto.  Al  Commissario  si   applicano,   altresi',   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  10,   comma   5,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare   entro
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate
          speciali misure amministrative di  semplificazione  per  il
          rilascio della documentazione antimafia,  anche  in  deroga
          alle relative norme. 
              10. Per la specificita' del sistema di captazione delle
          acque drenate  a  tergo  delle  gallerie  autostradali  del
          Traforo autostradale  del  Gran  Sasso  e  all'interno  dei
          laboratori  dell'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare
          (INFN), al fine di garantire la tutela  dell'acquifero  del
          Gran Sasso e l'uso potabile della  risorsa  idrica  captata
          dallo stesso, contemperando la coesistenza  e  la  regolare
          conduzione delle gallerie  autostradali  e  dei  laboratori
          stessi,  non  si  applica,  relativamente  alle  captazioni
          idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila,
          l'articolo 94, comma 3, del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui  la
          zona di tutela assoluta deve essere adibita  esclusivamente
          a opere di  captazione  o  presa  e  ad  infrastrutture  di
          servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere
          garantita dall'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in
          sicurezza  determinati   dall'attivita'   del   Commissario
          straordinario cui compete altresi' la  messa  in  sicurezza
          delle infrastrutture quali le  gallerie  autostradali  e  i
          laboratori.  Nelle  zone  di  rispetto   delle   captazioni
          idropotabili delle gallerie  autostradali,  individuate  ai
          sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  sono  consentiti  gli  interventi  di
          raccolta,  trasporto  e  recupero  di  rifiuti  prodotti  a
          seguito  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza   come
          determinati dall'attivita' del  Commissario  straordinario.
          La messa in sicurezza delle attivita'  preesistenti,  quali
          le gallerie autostradali e i laboratori, e' garantita dagli
          interventi determinati dal Commissario straordinario. 
              11. Per la realizzazione degli  interventi  urgenti  di
          cui al  presente  articolo  e'  autorizzata  l'apertura  di
          apposita contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
          straordinario,  sulla   quale   confluiscono   le   risorse
          pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura. 
              12. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento della struttura di supporto di cui  ai  commi
          2, 3, 4, 5 e 7 provvede il  Commissario  straordinario  nel
          limite  delle  risorse   disponibili   nella   contabilita'
          speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di complessivi
          euro 700.000 per  l'anno  2019  e  di  euro  1.400.000  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
              13.  Per  la  definizione  dei  progetti   e   per   la
          realizzazione  degli  interventi  strutturali  di  completa
          messa in sicurezza dell'acquifero  del  Gran  Sasso  e  del
          sistema di captazione delle acque  potabili,  i  cui  oneri
          sono stati stimati  dai  rispettivi  quadri  economici,  e'
          autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50
          milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021. 
              14.  Agli  atti  del   Commissario   straordinario   si
          applicano,  ove  compatibili,  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229. 
              15. All'onere derivante dal presente articolo,  pari  a
          20,7 milioni di euro per l'anno 2019,  a  51,4  milioni  di
          euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di  euro  per  l'anno
          2021 si provvede: 
                a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019  e  a
          1,4   milioni   di   euro   per   l'anno   2020,   mediante
          corrispondente  utilizzo  del  fondo  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                b) quanto a 1,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca; 
                c) quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2019,  50
          milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni  di  euro  per
          l'anno    2021,    mediante     corrispondente     utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,  comma
          95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla
          quota  parte  del  fondo  attribuita  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  per  euro  18  milioni  per
          l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e  43  milioni  per
          l'anno 2021 e sulla quota parte  del  fondo  attribuita  al
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5  milioni  per  l'anno
          2020 e 7 milioni per l'anno 2021." 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 5 ottobre  2006,  n.  264  recante  "Attuazione
          della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per  le
          gallerie della rete stradale transeuropea", come modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo 4 (Commissione permanente per le gallerie).
          - 1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella
          direttiva 2004/54/CE per tutte le  gallerie  situate  sulla
          rete transeuropea ricadente nel territorio  nazionale  sono
          esercitate dalla Commissione istituita presso il  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici. 
              2.  La  Commissione  e'  composta  dal  Presidente  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  o  da  un  suo
          delegato,  che  la  presiede,  da  sette  esperti   tecnici
          designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
          pubblici,  da  due  rappresentanti  del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati  dal
          Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia  nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e  autostradali,  da  tre  rappresentanti   del   Ministero
          dell'interno   designati    dal    Ministro    e    scelti,
          rispettivamente, tra il personale della  Polizia  stradale,
          del Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  e
          del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
          pubblico e della difesa civile, da  un  rappresentante  del
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da
          un magistrato contabile  e  da  un  avvocato  dello  Stato,
          designati   secondo   le   modalita'   individuate    dagli
          ordinamenti di rispettiva appartenenza. La  Commissione  e'
          nominata con provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici  e  dura  in  carica  quattro
          anni. 
              3. La Commissione assicura il  rispetto  da  parte  dei
          Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una  galleria,
          emanando, ove necessario, disposizioni volte  a  garantirne
          l'osservanza. 
              4. Per i trafori internazionali  ricadenti  nella  rete
          transeuropea, tali  funzioni  sono  svolte  dalle  relative
          Commissioni intergovernative che  si  avvalgono  anche  dei
          comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso
          in cui esistano due autorita' amministrative  distinte,  le
          decisioni  di  ciascuna  di  esse,   nell'esercizio   delle
          rispettive  competenze  e  responsabilita'  relative   alla
          sicurezza della  galleria,  sono  adottate  previo  accordo
          dell'altra autorita'. 
              5. La Commissione approva i progetti  per  l'attuazione
          delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti
          dal Gestore della galleria. 
              6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle
          gallerie non aperte al traffico alla data di  pubblicazione
          del  presente  decreto,  secondo   le   modalita'   fissate
          nell'allegato 4. 
              7. La Commissione garantisce che il  Gestore  svolga  i
          seguenti compiti: 
                a) effettuazione su base periodica delle prove, delle
          verifiche e dei controlli delle gallerie ed  individuazione
          dei provvedimenti di sicurezza conseguenti; 
                b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi,
          inclusi i piani di intervento in  caso  di  emergenza,  per
          fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di  pronto
          intervento; 
                c)  definizione  delle  procedure  per  la   chiusura
          immediata di una galleria in caso di emergenza; 
                d) attuazione delle misure previste per la  riduzione
          dei rischi. 
              8. La Commissione individua le gallerie che  presentano
          caratteristiche speciali e per le quali  occorre  prevedere
          misure  di  sicurezza  integrative  o  un   equipaggiamento
          complementare. 
              9. La  Commissione  provvede  inoltre  a  valutare  gli
          aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove  metodologie
          di analisi di rischio, nonche' gli ulteriori  requisiti  di
          sicurezza,  in  coerenza  con   le   prescrizioni   dettate
          dall'allegato 2. 
              10.  La  Commissione   puo'   sospendere   o   limitare
          l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non
          sono rispettati e specifica le condizioni  per  ristabilire
          le situazioni  di  traffico  normali.  Tale  provvedimento,
          qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico,
          sara' adottato d'intesa  con  gli  uffici  territoriali  di
          Governo competenti  e  dovra'  anche  indicare  i  percorsi
          alternativi. 
              11.  La  Commissione  si  avvale  delle  competenze   e
          dell'organizzazione  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, con oneri a carico dei Gestori. 
              11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni,
          la Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca
          e sperimentazione, anche di natura prototipale, in  materia
          di sicurezza delle gallerie.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo  16  (Sanzioni).  -  1.  E'   soggetto   al
          pagamento di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore  il
          quale: 
                  a)  non  adotti  le  misure  di  sicurezza  di  cui
          all'articolo 3, commi 1 e 2; 
                  b)  ometta  di  nominare  il   responsabile   della
          sicurezza ed il suo sostituto. 
              1-bis.  E'  soggetto  al  pagamento  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da centomila euro a  trecentomila
          euro il Gestore che ometta di adempiere  agli  obblighi  di
          cui all'articolo 10-bis,  comma  5,  entro  i  termini  ivi
          previsti. 
              2.  E'  soggetto   al   pagamento   di   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila
          euro il Gestore il quale: 
                a) ometta di redigere o trasmettere  il  rapporto  di
          cui all'articolo 5, comma 3; 
                b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di  cui
          all'articolo 5, comma 4; 
                c)  ometta  di  curare   gli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 10, commi 1, 3 e 5. 
              3.  E'  soggetto   al   pagamento   di   una   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da    cinquemila    euro    a
          venticinquemila euro il  responsabile  della  sicurezza  il
          quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui
          all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla  stessa
          sanzione e' soggetto il sostituto  del  responsabile  della
          sicurezza  il  quale,  nei  casi  di  indisponibilita'  del
          responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i  compiti
          di quest'ultimo. 
              4.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dal   Direttore   del
          Provveditorato regionale ed  interregionale  per  le  opere
          pubbliche competente per territorio. 
              5.  Al  procedimento  sanzionatorio  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definite le modalita'  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3.» 
              - Il citato decreto legislativo del 5 ottobre 2006,  n.
          264 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  9  ottobre
          2006, n. 235.