(( Art. 30 - sexies Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale 1. In relazione alla necessita' di garantire la continuita' operativa anche in relazione alle difficolta' connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019 e' incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Commissione e' composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalita' individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza»; 2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie»; b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non e' stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da: a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere e impianti; b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle specifiche scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2. 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni. 5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027. 6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. 8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene: a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi l e 2 del presente articolo; b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter; c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli impianti; d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter. 9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione puo' proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. 10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione puo' disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di: a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12; b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»; c) all'articolo 16: 1) dopo il comma l e' inserito il seguente: «1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti»; 2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3». 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformita' a quanto previsto dal comma 4. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato dalla presente legge: «Articolo 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso). - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 30 giugno 2023, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita' delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. 2. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12. 3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unita' di personale, di cui una unita' di livello dirigenziale non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. 4. Il personale pubblico della struttura commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale e' anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita': a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario; c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione dello Stato o ente locale. 5. Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12. 6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. 7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse individuate al comma 12. 8. E' costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche' di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento e' composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennita' o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza. 9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario puo' assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. 10. Per la specificita' del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi' la messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attivita' del Commissario straordinario. La messa in sicurezza delle attivita' preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, e' garantita dagli interventi determinati dal Commissario straordinario. 11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura. 12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021. 14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede: a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021." - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 recante "Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea", come modificato dalla presente legge: «Articolo 4 (Commissione permanente per le gallerie). - 1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 2. La Commissione e' composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalita' individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza. La Commissione e' nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. 3. La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza. 4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea, tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza gia' dalle stesse istituiti. Nel caso in cui esistano due autorita' amministrative distinte, le decisioni di ciascuna di esse, nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilita' relative alla sicurezza della galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorita'. 5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 3 predisposti dal Gestore della galleria. 6. La Commissione provvede alla messa in servizio delle gallerie non aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, secondo le modalita' fissate nell'allegato 4. 7. La Commissione garantisce che il Gestore svolga i seguenti compiti: a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti; b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento; c) definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza; d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi. 8. La Commissione individua le gallerie che presentano caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare. 9. La Commissione provvede inoltre a valutare gli aggiornamenti e le eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio, nonche' gli ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con le prescrizioni dettate dall'allegato 2. 10. La Commissione puo' sospendere o limitare l'esercizio di una galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale provvedimento, qualora comporti gravi e lunghe perturbazioni del traffico, sara' adottato d'intesa con gli uffici territoriali di Governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi alternativi. 11. La Commissione si avvale delle competenze e dell'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a carico dei Gestori. 11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie.» - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dalla presente legge: «Articolo 16 (Sanzioni). - 1. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale: a) non adotti le misure di sicurezza di cui all'articolo 3, commi 1 e 2; b) ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto. 1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 5, entro i termini ivi previsti. 2. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro il Gestore il quale: a) ometta di redigere o trasmettere il rapporto di cui all'articolo 5, comma 3; b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4; c) ometta di curare gli adempimenti di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5. 3. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa sanzione e' soggetto il sostituto del responsabile della sicurezza il quale, nei casi di indisponibilita' del responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo. 4. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. 5. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3.» - Il citato decreto legislativo del 5 ottobre 2006, n. 264 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235.