Art. 18
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di cui
al presente decreto, il servizio a tempo determinato presso pubbliche
amministrazioni, in base alle predette tipologie di rapporto di
lavoro prevista dai contratti collettivi di lavoro, e' equiparato al
servizio a tempo indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti
per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso
pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia
svolto mansioni riconducibili alla figura professionale a concorso.