Art. 18 
 
     Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo 
 
  1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi  di  cui
al presente decreto, il servizio a tempo determinato presso pubbliche
amministrazioni, in base  alle  predette  tipologie  di  rapporto  di
lavoro prevista dai contratti collettivi di lavoro, e' equiparato  al
servizio a tempo indeterminato. 
  2. I periodi di effettivo servizio militare di  leva,  di  richiamo
alle armi, di ferma volontaria e  di  rafferma,  prestati  presso  le
Forze armate, sono valutati con i  corrispondenti  punteggi  previsti
per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso
pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia
svolto mansioni riconducibili alla figura professionale a concorso.