Art. 18 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo 1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di cui al presente decreto, il servizio a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, in base alle predette tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi di lavoro, e' equiparato al servizio a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili alla figura professionale a concorso.