Art. 19 Valutazione servizi e titoli equiparabili 1. I periodi di servizio e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie. 2. I periodi di servizio prestati presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, sono valutati per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere nella categoria di appartenenza.