Art. 19
Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I periodi di servizio e i titoli acquisiti presso gli istituti,
enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e
15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
aziende sanitarie.
2. I periodi di servizio prestati presso case di cura convenzionate
o accreditate, con rapporto continuativo, sono valutati per il 25%
della sua durata, come servizio prestato presso le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere nella categoria di appartenenza.