Art. 19 
 
              Valutazione servizi e titoli equiparabili 
 
  1. I periodi di servizio e i titoli acquisiti presso gli  istituti,
enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13,  e
15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
equiparati ai corrispondenti servizi e  titoli  acquisiti  presso  le
aziende sanitarie. 
  2. I periodi di servizio prestati presso case di cura convenzionate
o accreditate, con rapporto continuativo, sono valutati  per  il  25%
della sua durata, come servizio prestato presso le aziende  sanitarie
locali e le aziende ospedaliere nella categoria di appartenenza.