Art. 20 Riconoscimento del servizio prestato all'estero e dei titoli conseguiti all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, di cui all'art. 24, comma 2, lettera a) e all'art. 28, comma 2, lettera a), se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. La valutazione dei titoli di cui all'art. 24, comma 2, lettere b), c) e d) e all'art. 28, comma 2, lettere b), c) e d) conseguiti all'estero e' regolata dalla normativa vigente. 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.