Art. 20
Riconoscimento del servizio prestato all'estero
e dei titoli conseguiti all'estero
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello
prestato ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive
modificazioni, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo,
e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di
ruolo, prestato nel territorio nazionale, di cui all'art. 24, comma
2, lettera a) e all'art. 28, comma 2, lettera a), se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
La valutazione dei titoli di cui all'art. 24, comma 2, lettere b),
c) e d) e all'art. 28, comma 2, lettere b), c) e d) conseguiti
all'estero e' regolata dalla normativa vigente.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e'
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma
1.