Art. 14
Cessione di mezzi di trasporto nuovi
1 Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione.
2. L'acquirente italiano puo' chiedere al cedente sammarinese di
emettere fattura con indicazione dell'IVA. In caso contrario deve
presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento
del tributo, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 1 del decreto
del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993.
3. I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese,
arti e professioni possono fruire del rimborso dell'imposta pagata
sull'acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell'art. 53, comma 1,
del decreto-legge n. 331 del 1993.