Art. 14 
 
                Cessione di mezzi di trasporto nuovi 
 
  1 Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di  cui
all'art. 38, comma 4, del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione. 
  2. L'acquirente italiano puo' chiedere al  cedente  sammarinese  di
emettere fattura con indicazione dell'IVA.  In  caso  contrario  deve
presentare la fattura o il documento equipollente, per  il  pagamento
del  tributo,  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,
secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art.  1  del  decreto
del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993. 
  3. I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni possono fruire del  rimborso  dell'imposta  pagata
sull'acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell'art. 53, comma 1,
del decreto-legge n. 331 del 1993.