Art. 15 
 
                         Vendite a distanza 
 
  1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti
o trasportati  dal  fornitore  o  per  suo  conto,  anche  quando  il
fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella  spedizione
dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello  di  arrivo  della
spedizione o del trasporto  a  destinazione  di  acquirenti  che  non
agiscono nell'esercizio di  imprese,  arti  e  professioni,  scontano
l'imposta nel Paese di destinazione,  quando  il  cedente  nel  corso
dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei
confronti di soggetti dell'altro Stato per un  ammontare  complessivo
superiore a 28.000 euro  e  sempreche'  tale  limite  non  sia  stato
superato nell'anno in corso.  Al  di  sotto  della  predetta  soglia,
tuttavia, il cedente puo' optare per l'applicazione dell'imposta  nel
Paese di destinazione dei beni. 
  2. Gli operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio  in
Italia esercitano  l'opzione  per  il  pagamento  dell'imposta  nella
Repubblica di San Marino secondo le modalita' e  i  termini  previsti
dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del  decreto-legge
n. 331 del 1993. 
  3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella
Repubblica di San Marino, per le cessioni  di  beni  da  assoggettare
all'imposta in Italia, nominano un rappresentante  fiscale  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
1972.