Art. 15 Vendite a distanza 1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreche' tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente puo' optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni. 2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella Repubblica di San Marino secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993. 3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.