Art. 15
Vendite a distanza
1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti
o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il
fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione
dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della
spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non
agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano
l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso
dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei
confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo
superiore a 28.000 euro e sempreche' tale limite non sia stato
superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia,
tuttavia, il cedente puo' optare per l'applicazione dell'imposta nel
Paese di destinazione dei beni.
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella
Repubblica di San Marino secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge
n. 331 del 1993.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella
Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni da assoggettare
all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972.