Art. 16 Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta in Italia 1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non soggetti d'imposta e che non siano gia' identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori l'imposta e' assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993. Detti soggetti devono presentare all'Agenzia delle entrate in via telematica il Modello INTRA 13 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993. 2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica italiana ed identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, assolvono l'imposta sul valore aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attivita' istituzionali. 3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito d'imposta effettuano la registrazione dell'acquisto nella propria contabilita'. I medesimi enti se ricevono una fattura senza addebito d'imposta devono, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, presentare il modello INTRA 12 ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.