Art. 16
Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti
passivi d'imposta in Italia
1. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, non soggetti d'imposta e che non siano gia'
identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando
effettuano acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino,
corrispondono l'imposta in Italia se l'ammontare dei loro acquisti
abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in
corso il limite di euro 8.000. Per importi inferiori l'imposta e'
assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non
esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in
Italia, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 38, comma
6, del decreto-legge n. 331 del 1993. Detti soggetti devono
presentare all'Agenzia delle entrate in via telematica il Modello
INTRA 13 ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto-legge
n. 331 del 1993.
2. Gli enti non commerciali di cui al precedente comma aventi sede,
residenza o domicilio nella Repubblica italiana ed identificati ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, quando effettuano acquisti
nella Repubblica di San Marino, assolvono l'imposta sul valore
aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attivita' istituzionali.
3. Gli enti di cui al comma 2 se ricevono una fattura con addebito
d'imposta effettuano la registrazione dell'acquisto nella propria
contabilita'. I medesimi enti se ricevono una fattura senza addebito
d'imposta devono, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 331 del 1993, presentare il modello INTRA 12 ed
effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato
cartaceo sono annotate, entro il mese successivo a quello di
ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47,
comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993. Qualora le fatture non
siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione
della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art.
6, comma 9-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.